Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to cite specific legal grounds under Article 360 of the CPC.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by Menga Petroli against the lower court's ruling in a rent dispute. The appellant argued that the trial court failed to evaluate unjust enrichment due to the tenant's failure to issue invoices, but the Court found the appeal inadmissible. The decision held that the appellant did not properly categorize this omission under Article 360 of the Code of Civil Procedure, treating a procedural defect as a substantive fact rather than a specific legal ground.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.; The appeal must explicitly cite the specific legal ground for the alleged error; failure to do so renders the appeal inadmissible as the court cannot substitute the appellant's reasoning.
Parole chiave
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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27575/2018 R.G. proposto da MENGA PETROLI di MENGA ANTONIO ROCCO & C SNC, in persona dell'Amministratore ANTONIO ROCCO MENGA, rappresentato e difeso dall'Avv. FRANCESCO LAROCCA, con domicilio eletto in Roma, via AUGUSTO BEVIGNANI, n.12, presso lo studio dell'Avv. STEFANO PALMA; - ricorrente - contro BRUNO GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall'Avv. SAVITO TOMMASO, con domicilio eletto in Roma, Piazza Cairoli, n. 2, pressò lo studio dell'Avv. ORAZIO CASTELLANA; - controricorrente - per la cassazione della sentenza n. 1286/2019 della Corte d'Appello di Lecce, del 22 novembre 2019, depositata il 22 luglio 2019;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 maggio 2021 dal Consigliere Marilena Gorgoni; Rilevato che: Giuseppe Bruno, con atto di citazione del 22 giugno 2010, citava in giudizio, dinanzi al Tribunale di Brindisi, sezione distaccata di Ostuni, Menga Petroli SNC, chiedendone la condanna al pagamento di euro 3.514,94, oltre agli interessi ex art. 2 d.lgs. n. 2131/2002, a titolo di pagamento dei canoni derivanti dal contratto di affitto del suolo sito in agro di Ostuni, ove la convenuta aveva installato una stazione di servizio carburanti.
A tal fine adduceva che:
i) l'importo del canone di affitto era stato pattuito in misura proporzionale al prezzo di vendita per litro del carburante annualmente erogato in base alle rilevazioni del 31 dicembre dell'anno precedente, comprensivo di imposta; ii) aveva sempre provveduto al pagamento dell'imposta di registro calcolata sulla somma corrisposta dalla convenuta; iii) per il canone relativo al 2009 aveva emesso, non essendo titolare di partita Iva, una ricevuta per euro 10.148,96, comprensiva di adeguamento Istat; iv) la società convenuta, per la prima volta, pretendeva di detrarre la percentuale Iva, e versava, tramite assegno bancario, euro 6.836,99, cioè la somma relativa al canone annuo al netto di Iva per il 2009, detraendo altresì euro 82,97, per quanto versato a titolo di Iva nel 2007, ed ulteriori euro 1.537,50, per il versamento dell'importo Iva corrisposto nel 2008.
La odierna ricorrente, costituitasi in giudizio, eccepiva che l'attore risultava titolare della partita Iva al momento della stipulazione del contratto di affitto, che si era assunto l'obbligo di emettere fattura a fronte del pagamento del canone di affitto, che il contratto era stato registrato presso l'Ufficio del Registro di Ostuni con applicazione dell'imposta fissa, proprio perché era soggetto ad Iva, che, quand'anche l'attore non fosse stato titolare di partita Iva, sul canone di affitto non avrebbe dovuto essere applicata l'Iva.Il Tribunale adito, con la sentenza n. 1729/2015, accoglieva la domanda e condannava la società convenuta al pagamento di euro 3.311,97, oltre agli interessi legali.
La Corte d'Appello di Lecce, cut si rivolgeva la società Menga Petroli, con la sentenza n. 1286/2019, rigettava l'appello e confermava la sentenza impugnata. La società Menga Petroli ricorre per la cassazione di detta sentenza, formulando quattro motivi. Resiste con controricorso Giuseppe Bruno. La trattazione del ricorso è stata fissata in Camera di Consiglio ai sensi dell'art. 380 bis n. 1 cod.proc.civ. e non sono state depositate conclusioni scritte da parte del PM. Considerato che: 1.Con il primo motivo la ricorrente deduce «Violazione e/o falsa applicazione dell'art.1362 c.c. e ss.;., 1364 cc., 1366 c.c., 1371 c.c., sia in ordine ai criteri di interpretazione soggettiva che in ordine ai criteri di interpretazione oggettiva: omessa, insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione».
Richiamati i principi che sovrintendono alla interpretazione del contratto, viene censurata la statuizione di rigetto del primo motivo di appello, giustificata in virtù del combinato disposto degli artt. 3 e 7 del contratto di affitto che fissava il canone di affitto annuo nella misura di euro 0,01 per ogni litro erogato dalla affittuaria nel corso di un anno, specificando che le somme indicate dovessero intendersi comprensive di imposta come per legge; secondo la sentenza impugnata, con detta previsione i contraenti intendevano specificare che il prezzo del carburante, quale indice di calcolo del canone, doveva essere considerato al lordo dell'Iva.
Ad avviso della ricorrente, la Corte d'Appello avrebbe erroneamente interpretato gli articoli 3 e 7 del contratto. Il primo definiva le modalità di determinazione del canone: euro 0,010 per ogni litro di carburante (gasolio ,e benzina) erogato nel corso dell'anno; il secondo stabiliva che tutte le somme indicate nel contratto erano da intendersi comprensive di imposta come per legge. Anziché riferire tale ultima previsione all'unica somma indicata, cioè euro 0,010, la Corte d'Appello, erroneamente interpretando il contratto e la modalità di determinazione del canone, secondo il sistema pro-litro, e violandone il tenore letterale, avrebbe ritenuto che il prezzo del carburante, quale indice di calcolo del canone, dovesse essere considerato al lordo dell'iva.
Avrebbe, invece, dovuto tener conto che l'indice di calcolo del canone non era il prezzo del carburante, bensì l'unità di misura, il litro, sicché soltanto la somma risultante moltiplicando euro 0,010 per il numero di litri di carburante venduto sarebbe stata soggetta ad Iva (e non anche il canone di affitto). Né la sentenza impugnata avrebbe tenuto conto che il contratto di affitto, all'art. 3, prevedeva la possibilità di eventuali azioni promozionali concordate tra le parti e che erano stati depositati agli atti taluni di questi accordi (quello del 21 novembre 2007 è stato riportato nel ricorso), da cui emergeva. che Giuseppe Bruno si era sempre accollato una parte dello sconto applicato comprensivo di Iva e che confermavano che la somma pro-litro era comprensiva di Iva.
Tantomeno la Corte d'Appello avrebbe tratto alcuna conseguenza dall'avvenuta registrazione del contratto a tassa fissa - ad avviso della ricorrente proprio perché comprensivo di IVA - e/o dal fatto che con il suo atto di citazione Giuseppe Bruno avesse chiesto gli interessi ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 231/2002, ammettendo, cioè, di essere, contrariamente a quanto affermato dalla Corte d'Appello, un imprenditore. Il motivo è infondato. La parte che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell'interpretazione di una clausola contrattuale, non può limitarsi a richiamare le regole di cui agli artt. 1362 e ss. c.c,, avendo invece l'onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati„ ed in particolare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest'ultima non deve essere l'unica astrattamente possibile, ma solo una delle plausibili interpretazioni; sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che propone l'interpretazione disattesa dal giudice di merito dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra (Cass.28/11/2017, n.28319).
Fatta tale premessa, deve rilevarsi che la decisione della Corte d'Appello ha mosso dalla premessa che le parti fossero libere di determinare il canone di affitto e che nel caso di specie lo avessero fatto per relationem, cioè tenendo conto di una parte dell'importo ricavato annualmente dal prezzo di vendita al pubblico, quindi comprensivo dell'Iva, di ogni litro di carburante. Del resto, neppure è stato dimostrato che il proprietario nel contratto risultasse, in quanto titolare di particolare Iva, obbligato ad emettere fattura o che da altri elementi sussistenti al momento della stipulazione del contratto l'affittuaria avesse ragione di credere e/o di confidare che Giuseppe Bruno emettesse o dovesse emettere fattura.
Peraltro, dal 2007, data di stipulazione del contratto di affitto, e fino al 2009, quando la società ricorrente aveva rideterminato unilateralmente le somme da corrispondere a titolo di canone di locazione annuale per il 2009, scorporando l'Iva e portando in detrazione le somme corrisposte per Iva nel 2007 e nel 2008, Giuseppe Bruno aveva sempre rilasciato solo una ricevuta. Dalla richiesta di interessi ex art. 2 del dlgs. n. 231/200 non può trarsi, contrariamente a quanto preteso dalla ricorrente, alcun argomento a favore della tesi che Giuseppe Bruno avesse stipulato il contratto nella veste di imprenditore e che come tale fosse tenuto ad emettere fattura.Anche se il ricorrente omette di precisarlo, perché ha riportato solo il dispositivo della sentenza di prime cure, senza dar conto delle ragioni della decisione, è evidente che il Tribunale di Brindisi ha respinto la richiesta di corresponsione degli interessi di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 231/2002, accordando all'istante solo gli interessi al tasso legale, dalla domanda giudiziale al saldo.
Deve, quindi, escludersi che da una pretesa in iure risultata illegittima possano trarsi argomenti a sostegno della tesi qui prospettata, anche perché il ricorrente ha omesso di indicare sulla base di quali presupposti erano stati chiesti gli interessi di mora ai sensi del dlgs n. 231/2002. Neppure si intuisce in che modo possa incidere sulla questione per cui è causa il fatto che il contratto di affitto fosse stato registrato a tassa fissa e non diversamente, come, in maniera generica ed assertiva, afferma la ricorrente. Sicché il dedotto omesso esame, già non supportato dagli altri oneri di allegazione che la giurisprudenza di questa Corte richiede da parte di chi lamenti l'omesso esame di un fatto decisivo, non si concretizza in una censura ammissibile, atteso che il fatto omesso non riveste carattere decisivo, cioè non sarebbe valso a dar luogo ad una decisione di contenuto diverso. 2.Con il secondo motivo la società ricorrente lamenta «Violazione dell'art. 1 e ss. del DPR 633 del 26/10/72:
Illogicità e contraddittorietà della motivazione; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti». Oggetto di censura è la statuizione con cui la Corte d'Appello ha ritenuto che il contratto per cui è causa non dovesse essere assoggettato ad Iva, mancando, in capo a Giuseppe Bruno, il presupposto soggettivo, di cui all'art. l del dpr. 633/1972. Egli aveva agito non quale imprenditore, ma quale soggetto privato, come confermato dal fatto che nel contratto non avesse indicato la partita Iva, ma solo il codice fiscale, e che le partite Iva a lui intestate, per il pregresso svolgimento dell'attività di coltivatore diretto, fossero cessate il 12 ottobre 2008.Il fatto che Giuseppe Bruno ne corso dello svolgimento del contratto avesse cessato di essere titolare di partita Iva, pur essendolo stato non solo come coltivatore diretto, ma anche come gestore della stazione di servizio fino al 10 ottobre 2008, secondo la ricorrente, avrebbe dovuto considerarsi irrilevante; avendo invece rilievo decisivo il fatto, di cui la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto, che Giuseppe Bruno risultava titolare di partita Iva al momento della stipulazione sia del contratto originario sia della scrittura privata integrativa.
Il motivo è inammissibile. Il ricorrente non spiega per quale ragione il fatto che Giuseppe Bruno sia stato titolare di partita Iva, evidentemente agricola, per un certo periodo di tempo, anche successivo al momento in cui era stato stipulato il contratto di affitto, dovrebbe costituire fonte di un obbligo a suo carico di emettere fattura per i canoni rinvenienti da un contratto di affitto del tutto avulso dalla tipologia di attività per cui risultava titolare di partita Iva. L'assenza di decisività del fatto asseritamente omesso è tale da giustificare la declaratoria di inammissibilità del motivo, anche a prescindere dal rilievo che gli altri oneri di allegazione imposti a chi invochi il vizio di cui all'art.360, comma 1, n. 5 c.p.c. non sono stati rispettati. 3.Con il terzo motivo la ricorrente imputa alla sentenza gravata «Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 111 Cost. e dell'art. 132 n. 4 c.p.c., per omessa motivazione su un motivo di appello.
Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti». La sentenza impugnata avrebbe omesso di considerare, là dove aveva sostenuto che il contratto risultava estraneo all'attività di coltivatore diretto svolta da Giuseppe Bruno, che quest'ultimo aveva svolto anche l'attività di gestore della stazione di servizio, per cui era indispensabile essere titolari di partita Iva, e che, quando aveva stipulato il contratto di affitto e la scrittura privata integrativa, le partite Iva aperte a suo nome erano ancora in essere e che, di conseguenza, era obbligato ad emettere fattura.
La Córte d'Appello, infatti, avrebbe erroneamente indicato il quarto motivo di appello come terzo, rigettandolo, ma avrebbe omesso di esaminare il terzo, con cui si denunciava l'omesso esame, da parte del Tribunale, delle prove documentali, da cui si evinceva il possesso della Partita Iva da parte di Giuseppe Bruno, quantomeno fino all'ottobre 2008. Il motivo è inammissibile. La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione.
Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass., Sez. Un., 07/04/2014, nn. 8053 e 8054). Non può dunque accogliersi una richiesta di cassazione della sentenza impugnata per difetto di motivazione fondato non sulla motivazione in sé, ma sul confronto tra la motivazione e le risultanze istruttorie.
4. Con il quarto ed ultimo motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata per «Illogicità della motivazione. Omessa valutazione dell'indebito arricchimento conseguente all'omessa fatturazione». Oggetto di censura è la statuizione con cui la Corte d'Appello ha ritenuto che le parti contraenti, nell'esercizio della loro autonomia contrattuale, erano libere di determinare il corrispettivo, mediante rinvio a qualsiasi parametro, purché lecito e determinabile, pertanto il canone di affitto del contratto per cui è causa era da ritenersi legittimamente riferito al costo del carburante, considerato al lordo della tassazione prevista ex lege.Secondo la tesi della società ricorrente, la Corte d'Appello avrebbe deciso in contrasto con la normativa vigente in tema di Iva: la tesi della ricorrente è che se Giuseppe Bruno non aveva l'obbligo di emettere fattura per il canone di affitto, allora si doveva riconoscere che, a fronte del rilascio di una mera ricevuta, la ditta affittuaria era obbligata a versare un canone composto di solo imponibile; altrimenti, si sarebbe permesso a Giuseppe Bruno, non soggetto ad imposta, di riscuotere il pagamento dell'Iva.
Né avrebbe senso ritenere che l'espressione di cui all'art. 7, a mente della quale tutte le somme si intendono comprensive di imposta, debba intendersi riferita al prezzo effettivo al pubblico del carburante, comprensivo di Iva, perché risulterebbe contrario a qualsiasi regola commerciale oltre che antieconomico che un soggetto si impegni a pagare una percentuale pro-litro anche sull'imposta pagata a favore di un soggetto non tenuto ad emettere fattura. 4.1. Il motivo è, in parte, infondato e, in parte, inammissibile. La censura si sostanzia in mere congetture sulla antieconomicità del contratto di affitto, ma non dimostra affatto né che la sentenza impugnata sia incorsa nel difetto motivazionale imputatole né che abbia omesso di esaminare l'ingiustificato arricchimento che il proprietario del terreno trarrebbe se gli fosse consentito di emettere una ricevuta e non una fattura a fronte della riscossione dei canoni di affitto.
Premesso che l'omissione di qualsiasi motivazione in fatto e in diritto costituisce una violazione di legge di particolare gravità e che le decisioni di carattere giurisdizionale senza motivazione alcuna sono da considerarsi come non esistenti (così Cass. 03/02/2017, n. 2876), nel novero dei vizi motivazionali rientra quello di motivazione meramente apparente, il quale ricorre, allorquando il giudice, violando l'obbligo impostogli dall'art. 111 Cost., comma 6, e dall'art.132 c.p.c., comma 2, n. 4, omette di esporre le ragioni di fatto e di diritto della decisione, di specificare o di illustrare le ragioni e l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, esternando le tappe del proprio convincimento ed il loro collegamento con le prove su cui si è fondato, sì da permettere di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata (Cass., Sez.
Un., 24/03/2017, n.7667; Cass., Sez. Un., 05/08/2016, n.16599). Ne consegue che debbono considerarsi affette da nullità solo quelle decisioni che difettino di motivazione dal punto di vista grafico o quelle che presentino un "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e che contengano una "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (cfr. Cass., Sez. Un., 07/04/2014, n. 8054, cit.), nonché anche quelle che offrano una motivazione meramente apparente, del tutto equiparabile alla prima più grave forma di vizio, perché dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la motivazione addotta dal giudice è tale da non consentire "di comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l'iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato", venendo quindi meno alla finalità sua propria, che è quella di esternare un "ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo", logico e consequenziale, "a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decídendi", non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrare la motivazione con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez.
Un., 03/11/2016, n.22232). Nel caso di specie, la sentenza gravata non presenta i suddetti vizi, perché fornisce una intellegibile spiegazione delle ragioni a sostegno della decisione adottata. Sotto tale profilo il motivo si rileva, dunque, infondato. 4.2. Il denunciato vizio di omessa valutazione dell'indebito arricchimento derivante dalla omessa fatturazione non è stato ricondotto ad alcuna delle categorie logiche di cui all'art. 360 comma 1 c.p.c.; l'assenza di sufficienti argomentazioni a supporto non consente agevolmente, ricorrendo al principio iura novit curia, di adottare un approccio sostanzialista e, quindi, di superare il riferimento erroneo o carente al tipo di vizio effettivamente denunciato (Cass., Sez.
Un., 24/07/2013, n. 17931 e successiva giurisprudenza conforme). Anche senza considerare che la censura risulta nuova, cioè proposta per la prima volta in questa sede, si osserva che se l'intenzione della ricorrente era quella di denunciare la violazione dell'art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., avrebbe dovuto considerare che oggetto di detto vizio è l'omesso esame circa un «fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti» e che costituisce un fatto, agli effetti della citata norma, non una "questione" o un "punto", ma un vero e proprio fatto, in senso storico e naturalistico.
Devono escludersi, in tal senso, le argomentazioni o deduzioni difensive; gli elementi istruttori in quanto tali, quando il fatto storico da essi rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti; una moltitudine di fatti e circostanze, o il "vario insieme dei materiali di causa; le domande o le eccezioni formulate nella causa di merito, ovvero i motivi di appello, i quali costituiscono i fatti costitutivi della "domanda" in sede di gravame.
Ove, invece, la ricorrente avesse inteso lamentare la omessa pronuncia su un motivo di appello avrebbe dovuto almeno identificarlo. Sotto tali ultimi profili il motivo va incontro al giudizio di inammissibilità. 5.In definitiva, il ricorso è rigettato. 6.Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. 7.Seguendo l'insegnamento di Cass., Sez. Un., 20/02/2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo 1.4 di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di c