Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 22201/2021 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22201/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22201/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 19489-2019 proposto da: MACCHI ROBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI, 55, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO CIPPONE, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - 202]. contro 1356 TELECOM ITALIA SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA IN ARCIONE, presso lo studio dell'avvocato STEFANO D'ERCOLE, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 24215/2018 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 18/12/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/05/2021 dal Consigliere Dott.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22201/2021 — snciv · Corte di Cassazione: contro 1356 TELECOM ITALIA SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA IN ARCIONE, presso lo studio dell'avvocato STEFANO D'ERCOLE, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 24215/2018 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 18/12/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/05/2021 dal Consigliere Dott.

Parole chiave

Generato dall'IA
servizi di telecomunicazione contratto di servizio convenzione di risoluzione abuso di impianti di telecomunicazioni perturbamento di pubblici servizi recesso dal contratto
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 19489-2019 proposto da: MACCHI ROBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI, 55, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO CIPPONE, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - 202]. contro 1356 TELECOM ITALIA SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA IN ARCIONE, presso lo studio dell'avvocato STEFANO D'ERCOLE, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 24215/2018 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 18/12/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/05/2021 dal Consigliere Dott.

DANILO SESTINI;Rilevato che: in relazione ad un contratto di fornitura di servizi stipulato telefonicamente con Telecom Italia s.p.a., Roberto Macchi convenne in giudizio la società per sentir accertare l'illegittimità dell'attivazione del servizio di abbonamento denominato "cubovision", nonché per sentir dichiarare l'illegittimità della sospensione del servizio internet e telefonia protrattasi dal 7.3.2013 al 31.5.2013 e, conseguentemente, condannare la Telecom al pagamento dell'indennità di cui all'art. 27 delle condizioni generali di contratto (ammontante a 1.346,76 euro), e -altresì- per sentir accertare l'illegittimità della risoluzione contrattuale intimata dalla società con lettera del 13.3.2013 e, infine, che null'altro era dovuto dall'attore; la convenuta si costituì in giudizio contestando le domande avversarie e chiedendo, in via riconvenzionale, la condanna del Macchi al pagamento della somma di 433,68 euro a fronte di fatture non pagate; il Giudice di Pace di Roma rigettò le richieste dell'attore e, in accoglimento della riconvenzionale, condannò il Macchi al pagamento della somma richiesta dalla convenuta; pronunciando in sede di gravame, il Tribunale di Roma ha accolto il primo e il terzo motivo dell'appello del Macchi, dichiarando illegittima l'attivazione del servizio di abbonamento "cubovision" e inammissibile la domanda riconvenzionale della Telecom; ha rigettato, invece, il secondo e il terzo motivo, volti ad accertare -rispettivamente- l'illegittimità della sospensione dei servizi internet e telefonia e quella della risoluzione del contratto; ha proposto ricorso per cassazione il Macchi, affidandosi a due motivi; ad esso ha resistito, con controricorso, la Telecom Italia s.p.a.; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380- bis.1. c.p.c..;

Considerato che:il primo motivo denuncia «vizio della sentenza ex art. 360 n. 5 c.p.c. per omesso esame del documento n. 9 depositato con il fascicolo di primo grado ai fini della declaratoria dell'illegittimità della sospensione del servizio internet/telefonia»: deduce il ricorrente che il Tribunale ha erroneamente rigettato il secondo motivo di appello, affermando che il Macchi non aveva «prodotto, come era suo onere, prova del tempestivo pagamento del conto 6/2012 e del conto 1/2013, riferendosi i bonifici documentati (doc. 21 e 27 Macchi), peraltro successivi alla sospensione del 7.3.2013, ad altre causali»; assume che, invero, il Tribunale ha «completamente omesso di far riferimento al documento n. 9 del medesimo fascicolo [di primo grado], costituito da tre pagine, ovvero un messaggio fax del 6/3/2013, un bonifico e la prova di invio e ricezione della comunicazione datata 6/3/2013 h. 16:47.

Nel predetto messaggio si legge: "la presente per comunicare che in data 5/3/2013 [...] si è provveduto al pagamento della somma di C 118,82 [...] relativamente alle fatture RW03271926 [conto 6/2012] ed RW00013279 [conto 1/2013]. Tale somma non conteggia i costi del servizio cubovision da me mai richiesto"»; conclude che, «qualora il Giudice di secondo grado avesse preso in considerazione il documento prodotto avrebbe dovuto senz'altro ritenere illegittima la sospensione del servizio con conseguente condanna dell'allora appellata al pagamento dell'indennizzo previsto dalle condizioni generali di contratto all'art. 27»; il motivo è inammissibile in quanto l'omesso esame del documento n. 9 (e quindi del fatto che vi era stato un pagamento di 118,82 euro) non risulta decisivo, poiché non è idoneo a superare l'assunto del Tribunale circa l'esistenza di una posizione debitoria del Macchi che giustificava la sospensione del servizio; posizione che è stata quantificata dal giudice di secondo grado in 140,85 euro e che permarrebbe comunque (sebbene per il minor importo di 22,03 euro) e sarebbe tale da comportare la conferma del rigetto del secondo motivo di appello;il secondo motivo denuncia «vizio della sentenza ex art. 360 n. 5 c.p.c. per omesso esame dei documenti 9, 16, 19, 20 e 22 depositati con il fascicolo di primo grado, del documento n. 32 depositato con il fascicolo di secondo grado, del documento n. 1 depositato con il fascicolo di primo grado di controparte, ai fini della declaratoria dell'illegittimità della risoluzione del contratto»; il ricorrente censura la sentenza nella parte in cui ha affermato che «dalla lettura del conto 1/2013 [...] emerge che l'importo di C 22,03 non versato dal Macchi non corrispondeva al canone di abbonamento "cubovision", ammontante invece ad C 11,14 e già detratto dal conto 1/2013, con conseguente infondatezza della domanda del Macchi di accertamento dell'illegittimità della risoluzione contrattuale intimatagli con lettera del 13.3.2013»; assume il ricorrente che tale capo della sentenza è viziato dall'omesso esame di documenti ritualmente e tempestivamente depositati nei gradi di merito; in particolare: del fax del 6.3.2013 con allegato bonifico; di una lettera del 31.5.2013; del conto 4/2013 emesso in data 8.7.2013; di una lettera indirizzata alla Telecom, in data 2.8.2013, dal difensore del Macchi; di una lettera del 26.8.2013 con cui la Telecom sollecitava il pagamento del conto 4/2013; del conto 5/2013 del 9.9.2013; di un telegramma dell'8.7.2014 cui la Telecom comunicava l'imminente riattivazione della linea; il ricorrente sostiene che dall'anzidetta documentazione «risulta chiaramente che il contratto di fornitura intercorso tra le parti non si sia mai risolto» e che «l'illegittimità della risoluzione e la sua conseguente inefficacia è stata [...] riconosciuta dalla controparte proprio perché il credito di C 22,03, detratto dal pagamento effettuato con il bonifico del 5/3/2013 [...], prima della sospensione del servizio e della risoluzione del contratto, era interamente riferibile alle somme contestate e non dovute»; il motivo è, per più ragioni, inammissibile, in quanto: richiama i documenti sui quali basa la censura senza ottemperare all'onere - previsto dall'art. 366, n. 6 c.p.c. - di trascriverli in misura adeguata, onde consentire alla Corte di apprezzarne il contenuto già sulla base della lettura del ricorso; non individua specificamente i fatti, principali o secondari, che emergerebbero dagli anzidetti documenti e che avrebbero valenza decisiva; prospetta una lettura dei documenti (tutti, tranne il primo, successivi alla comunicazione della risoluzione) che è volta, nella sostanza, a conseguire un nuovo accertamento di merito di segno opposto a quello compiuto dalla sentenza impugnata e che tenderebbe addirittura ad escludere il fatto stesso che vi sia stata risoluzione del contratto (in tal modo introducendo anche profili di novità rispetto al dibattito svoltosi nei due gradi di merito); alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del Macchi al pagamento delle spese di lite; sussistono le condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002.

P.Q.M.

La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, al rimborso degli esborsi (liquidati in euro 200,00) e agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a nor