Cassation court allows partial appeal on interest start date but dismisses damages claim due to lack of liability finding.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court partially allowed the appeal, quashing the lower court's decision regarding the start date of legal interest while dismissing the claim for damages. The appellant argued that the defendant's failure to inform them of the impossibility to perform constituted a breach warranting compensation. The court rejected this, noting that liability for damages had not been established in the lower proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1218, 2727, 2729 c.c.; Art. 112 c.p.c.: Damages for non-performance require a prior finding of liability; a generic claim for compensation without established fault is inadmissible.
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seguente croniZ 2 Ò ORDINANZA Rep. sul ricorso 6529-2019 proposto da: CC 12/05/2021 LEONE VITTORIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NICOLA RICCIOTTI 11, presso lo studio dell'avvocato COSTANZA ACCIAI, rappresentato e difeso dall'avvocato RAFFAELE LEONE; - ricorrente - 1354 contro E-DISTRIBUZIONE SPA (già ENEL DISTRIBUZIONE SPA), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LAZIO, 14, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE ORAZIO LAGOTETA, che la rappresenta e difende; - contrari corrente - avverso la sentenza n. 1629/2018 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 11/07/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera dì consiglio del 12/05/2021 dal Consigliere Dott.
DANILO SESTINI;Rilevato che: con atto di citazione notificato nel mese di luglio 2008, Vittorio Leone convenne in giudizio l'ENEL lamentando che, benché egli avesse versato -già nel luglio 1999- la somma richiestagli per l'allacciamento alla rete elettrica della sua azienda agricola (da effettuarsi con le agevolazioni previste da una legge regionale), il convenuto non aveva dato corso all'allacciamento e non aveva restituito la somma, senza neppure dare risposta ai solleciti effettuati dall'attore (anche a mezzo di due lettere raccomandate); chiese pertanto che il Tribunale condannasse l'Enel ad allacciare l'azienda agricola alla rete di distribuzione dell'energia elettrica o, qualora ciò non fosse stato possibile per insuperabili ragioni, alla restituzione della somma di C 4.175,02 fino ad allora indebitamente trattenuta, gravata degli interessi legali a decorrere dal luglio 1999; che, inoltre, condannasse il convenuto al risarcimento dei «danni provocati per il grave inadempimento», da liquidare -previa nomina di c.t.u.- nella somma di C 20.000,00 o nella diversa misura che fosse risultata in corso di causa;
L'ENEL si costituì eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del G.O. e contestando, comunque, le pretese avversarie; proposto regolamento di giurisdizione e riassunta la causa avanti al giudice originariamente adìto, l'attore abbandonò la domanda di esecuzione del contratto, insistendo per la restituzione della somma versata (oltre interessi) e per il risarcimento del danno; il Tribunale di Siracusa condannò il convenuto alla restituzione della somma ricevuta, maggiorata degli interessi legali a decorrere dal 28.7.1999, e al risarcimento dei danni quantificati equitativamente in 5.000,00, oltre al pagamento delle spese processuali; pronunciando sul gravame dell'ENEL, la Corte di Appello di Catania ha riformato parzialmente la sentenza, dichiarando la società appellante tenuta alla sola restituzione della somma di 4.175,02 euro, «oltre interessi legali dalla domanda», e ha compensato per metà le spese di entrambi i gradi di giudizio, condannando l'ENEL al pagamento della restante metà; la Corte ha osservato, tra l'altro, che: la pronuncia sul risarcimento del danno era viziata da ultrapetizione in quanto la domanda dei Leone era basata sull'assunto -ritenuto infondato dal Tribunale- che la società avesse omesso di adottare iniziative idonee alla definizione della pratica amministrativa necessaria per la realizzazione dell'allacciamento, mentre la condanna era stata fondata sulla ritenuta violazione dell'obbligo di buona fede con riferimento alla verifica preventiva della particolare difficoltà dell'opera e alla mancata informazione nei confronti del Leone;
«ciò senza contare che, in ogni caso, nessun elemento di prova dei dedotti danni è stato offerto dall'appellato»; quanto alla restituzione della somma versata dal Leone all'ENEL, doveva considerarsi che: ancorché il primo giudice non si fosse pronunciato sulla domanda di risoluzione del contratto per inadempimento ed avesse «affermato la non imputabilità alla società appellante dell'inerzia della p.a. da cui è derivata la mancata esecuzione della prestazione (senza che vi [fosse stato] appello sul punto), la stessa era tenuta -stante l'oggettivo mancato adempimento- alla restituzione della somma maggiorata dagli interessi legali a far data dalla domanda», «somma che la società ha continuato a trattenere senza restituirla, malgrado la dichiarata prontezza in tal senso»;
«non vale ai fini della mala fede ex art. 2033 c.c. la nota del 16.10.2003 con cui il Leone ha diffidato la società appellante all'allacciamento e contestualmente alla restituzione dell'importo versato. A fronte della perdurante richiesta di allacciamento, la società diffidata ha infatti continuato a trattenere legittimamente le somme necessarie per la realizzazione dell'impianto»; «la società appellante ha quindi detenuto le somme in buona fede sino alla proposizione della domanda», dal che «consegue che gli interessi sulla suddetta somma vanno riconosciuti a far data dalla domanda di restituzione conseguente al mancato allacciamento e sino al pagamento»; ha proposto ricorso per cassazione il Leone, affidandosi a tre motivi; ha resistito e-distribuzione s.p.a. (già Enel Distribuzione), con controricorso; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380- bis.1. c.p.c..; il ricorrente ha depositato memoria.
Considerato che: con il primo motivo, il Leone denuncia «falsa applicazione dell'art.2033 c.c. e violazione dell'art. 1458 c.c.»: premesso che il rapporto intercorso con l'ENEL aveva natura contrattuale, assume che lo stesso si era «sciolto per mutuo consenso», a seguito dell'abbandono -da parte dell'attore- della domanda di adempimento e della posizione assunta dall'ENEL che, fin dalla comparsa di costituzione, aveva dato atto della sua disponibilità alla restituzione della somma, «previa rinuncia alla domanda di elettrificazione del fondo»; aggiunge che «qualunque sia la causa (inadempimento, mutuo dissenso) la risoluzione del contratto a norma dell'art. 1458 c.c. ha effetto retroattivo, con la conseguenza di rendere non dovute le prestazioni eventualmente già eseguite», obbligando l'accipiens alle restituzioni, anche con riguardo ai frutti naturali o civili»; conclude pertanto che ha «errato la Corte del merito a fare applicazione dell'art. 2033 c.c.», trattandosi di norma che «viene in rilievo allorché la prestazione indebita è stata eseguita per errore essendo l'obbligazione inesistente o nelle ipotesi di nullità, non quando è stata data in adempimento di patto negoziale.
In tale ultima ipotesi la regula iuris è dettata dall'art.1458 c.c., che sancisce il principio di retroattività della risoluzione», con la conseguenza che «era corretta la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva condannato l'ENEL Distribuzione s.p.a. a corrispondere gli interessi legali a far data dal 28.7.1999»;è inammissibile, in quanto introduce una questione nuova (comportante anche un autonomo accertamento in fatto), l'assunto dell'avvenuta risoluzione del contratto per mutuo consenso; né appare conferente -rispetto alla motivazione della Corte di Appello- l'affermazione che, in ogni caso„ risulterebbe operante l'effetto retroattivo previsto dall'art. 1458 c.c.; invero, la sentenza ha rimarcato che il primo giudice non aveva pronunciato sulla risoluzione del contratto per inadempimento, affermando invece (senza che vi fosse stata impugnazione sul punto) la non imputabilità alla società appellante dell'inerzia della p.a. che aveva determinato la mancata esecuzione della prestazione; tale rilievo consente di ritenere che la norma rilevante al fine di dirimere il punto controverso non sia costituita dall'art. 1458 c.c., bensì dall'art. 1463 c.c., secondo cui «nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione, e deve restituire quella già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dì indebito»; norma alla quale deve ritenersi che la Corte dì Appello abbia fatto riferimento (seppur non dichiarato) laddove ha argomentato in ordine all'art. 2033 c.c., con un richiamo che sarebbe del tutto erroneo (per le ragioni evidenziate dal ricorrente) ove non fosse correlato all'applicazione dell'art. 1463 c.c.; lette in relazione a un siffatto inquadramento della ratio decidendi, le censure svolte dal Leone meritano accoglimento, nei termini di seguito illustrati, nella parte in cui, pur facendo erroneo riferimento all'art. 1458 c.c., sottendono comunque una falsa applicazione dell'art.2033 c.c.; deve considerarsi, infatti, che: la norma dell'art. 2033 c.c. stabilisce che, in caso di indebito oggettivo, gli interessi sono dovuti dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda;l'applicazione di tale norma (per effetto del richiamo operato dall'art. 1463 c.c.) alla parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione comporta che si tenga conto -ai fini dell'individuazione del momento determinante per la decorrenza degli interessi- dell'esistenza della buona o mala fede, non già al momento del pagamento, ma a quello successivo in cui la prestazione è divenuta impossibile, dovendosi inoltre valutare se la persistente ritenzione della somma già riscossa sia giustificata nonostante la sopravvenuta impossibilità di adempiere la controprestazione; riferito al caso in esame, tale principio richiede che si accerti quando (nell'arco temporale di quasi dieci anni intercorso fra il versamento del Leone e la domanda giudiziale) l'ENEL avesse avuto contezza dell'impossibilità di realizzare l'allacciamento e che, inoltre, si valuti se, a fronte dell'acquisita consapevolezza dell'impossibilità di adempiere, sussistessero o meno ragioni che potessero giustificare la ritenzione della somma; al riguardo, deve peraltro rilevarsi che risulta del tutto ininfluente il fatto che il Leone avesse continuato a chiedere l'esecuzione dell'opera, giacché si tratta di circostanza non idonea a incidere sullo stato soggettivo dell'accipiens circa la impossibilità di dare esecuzione alla prestazione e, quindi, circa la mancanza di un titolo che consentisse di non restituire la somma; accolto, in tali termini, il primo motivo, deve cassarsi la sentenza in relazione alla data di decorrenza degli interessi, rispetto alla quale la Corte di rinvio dovrà procedere a nuovo accertamento alla luce dei principi e delle considerazioni di cui sopra; il secondo motivo, concernente il rigetto della domanda di risarcimento del danno, denuncia la violazione degli artt. 1218 e 2727 e 2729 c.c., nonché quella dell'art. 112 c.p.c: il ricorrente contesta il rilievo di ultrapetizione compiuto dalla Corte, assumendo che il profilo della mancata informazione «faceva parte delle doglíanze avanzate fin dalla citazione in I grado» e che la richiesta di risarcimento per il grave inadempimento era riferita a tutto quanto lamentato nella parte espositiva; aggiunge che qualsiasi inadempimento può dar luogo a risarcimento, se abbia provocato un nocumento, anche quando non sia tale da comportare la risoluzione del contratto; contesta, infine, che l'appellato non avesse offerto «nessun elemento dì prova dei dedotti danni» e assume che la dimostrazione del danno poteva essere acquisita in via presuntiva e sulla base della c.t.u. reiteratamente richiesta dall'attore; il motivo è inammissibile, per difetto di autosufficienza, nella parte in cui denuncia la violazione dell'art. 112 c.p.c., giacché non trascrive la domanda dì primo grado in misura idonea a documentare l'avvenuta allegazione del profilo relativo alla mancata informazione; per il resto, il motivo è parimenti inammissibile, in quanto è formulato in modo generico e perché -a monte- non tiene conto del fatto che al riconoscimento della pretesa risarcitoria osta il mancato accertamento di una responsabilità dell'ENEL per la mancata elettrificazione dell'azienda agricola; il terzo motivo (che deduce l'errata applicazione dell'art. 92 c.p.c. e censura la Corte per avere compensato per metà le spese di lite, con la conseguenza che il Leone ha «dovuto spendere più dì quanto recuperato») resta assorbito a seguito del parziale accoglimento del primo, atteso che regolamentazione delle spese è suscettibile di essere rinnovata a seguito del giudizio di rinvio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo, per quanto di ragione, dichiarando inammissibile il secondo e assorbito il terzo; cassa in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese