Ordinanza — n. 22192/2021 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAnciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 23508-2019 proposto da: MARCHESE RAGONA VINCENZO, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE SPEDALE ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, in PALERMO, VIA TRIPOLI n. 3; 2021 - ricorrente - 542 Contro COMUNE DI GIARRATANA, elettivamente domiciliato in POZZALLO, VIA SIRIO n. 3, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO GALAZZO, che lo rappresenta e difende; - controricorrente - nonché contro UNIPOLSAI L'ASSICURAZIONE SPA, CUGNO GARRANO ANTONIA, CRISCIONE ANGELO, ATI COGIP SRL SICILIANA CARBONIO SPA, IACONO SALVATORE; - intimati - Nonché da:
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 1227 c.c; Ordinanza — n. 22192/2021 — snciv · Corte di Cassazione: 3; 2021 - ricorrente - 542 Contro COMUNE DI GIARRATANA, elettivamente domiciliato in POZZALLO, VIA SIRIO n. 3, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO GALAZZO, che lo rappresenta e difende; - controricorrente - nonché contro UNIPOLSAI L'ASSICURAZIONE SPA, CUGNO GARRANO ANTONIA, CRISCIONE ANGELO, ATI COGIP SRL SICILIANA CARBONIO SPA, IACONO SALVATORE; - intimati - Nonché da:
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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 23508-2019 proposto da: MARCHESE RAGONA VINCENZO, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE SPEDALE ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, in PALERMO, VIA TRIPOLI n. 3; 2021 - ricorrente - 542 Contro COMUNE DI GIARRATANA, elettivamente domiciliato in POZZALLO, VIA SIRIO n. 3, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO GALAZZO, che lo rappresenta e difende; - controricorrente - nonché contro UNIPOLSAI L'ASSICURAZIONE SPA, CUGNO GARRANO ANTONIA, CRISCIONE ANGELO, ATI COGIP SRL SICILIANA CARBONIO SPA, IACONO SALVATORE; - intimati - Nonché da:
COMUNE DI GIARRATANA, elettivamente domiciliato in POZZALLO, VIA SIRIO n. 3, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO GALAZZO, che lo rappresenta e difende; - ricorrente incidentale - contro CRISCIONE ANGELO e ANTONIA CUGNO GARRANO, elettivamente domiciliati in MODICA, VIA SACRO CUORE n. 114/a, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO IOZZIA, che li rappresenta e difende; - controricorrenti- nonché nei confronti di MARCHESE RAGONA VINCENZO, IACONO SALVATORE, ATI COGIP SRL SICILIANA CARBONIO SPA , UNIPOLSAI L'ASSICURAZIONE SPA; - intimati - avverso la sentenza n. 1205/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 23/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/02/2021 dal Consigliere Dott.
DANILO SESTINI; Rilevato che: il Comune di Giarratana agì avanti al Tribunale di Ragusa per il risarcimento dei danni patiti in relazione alla costruzione di un edificio da adibire ad asilo nido, lamentando di aver subito ritardi in conseguenza di inadempienze ed errori dei professionisti e delle imprese incaricati e di aver dovuto sostenere esborsi per un'azione di denuncia di nuova opera e di danno temuto proposta da alcuni confinanti con l'area di cantiere; convenne pertanto in giudizio l'ing. Vincenzo Marchese Ragona e il geom. Bartolo Nantes (in qualità di progettisti e direttori dei lavori), Antonia Cugno Garrano e Angelo Criscione (incaricati dello studio geologico), la ATI Cogip s.r.l. e la Siciliana Carbonio s.p.a. (in qualità di imprese esecutrici), chiedendone la condanna solidale per i danni subiti e per gli esborsi sostenuti; il Marchese Ragona resistette alla domanda e richiese, in via riconvenzionaleda condanna del Comune al pagamento dei compensi ad esso spettanti; inoltre, chiamò in causa, per esserne garantito, l'Assicurazione Fondiaria s.p.a. e Salvatore Iacono (che era succeduto al Nantes nella misurazione e contabilizzazione dei lavori); si costituirono in giudizio anche la Cugno Garrano e il Criscione, contestando la domanda e chiedendo, in via riconvenzionale, il pagamento dei compensi loro dovuti dal Comune; eguale domanda venne proposta dallo Iacono, che, peraltro, eccepì la nullità della chiamata effettuata dal Marchese Ragona; la Cogip s.r.l. resistette anch'essa alla domanda, mentre la Fondiaria s.p.a. rimase contumace; il Tribunale, dichiarata l'inesistenza delle notifiche delle citazioni dirette al Nantes e alla terza chiamata Fondiaria e la nullità della chiamata in garanzia nei confronti dello Iacono, accertò la responsabilità del Marchese Ragona in relazione al 70% del danno subìto dal Comune (ritenendo che la residua quota del 30% fosse imputabile al Comune medesimo, ex art. 1227 c.c.) e lo condannò al pagamento di 51.839,00 euro; condannò, inoltre, il Comune al pagamento di oltre 8.900,00 euro in favore dello Iacono; si dichiarò incompetente a pronunciare sulle domande del Marchese Ragona, della Cugno Carrano e del Criscione relative al pagamento delle competenze professionali (trattandosi di questioni devolute a collegio arbitrale); rigettò le ulteriori domande del Comune e quelle di garanzia; pronunciando sul gravame principale del Comune e su quello incidentale del Marchese Ragona, la Corte di Appello di Catania ha condannato il Marchese Ragona al risarcimento dell'intero danno patito dal Comune (liquidato in 74.055,64 euro, oltre agli interessi dalla domanda al saldo) e ha affermato la responsabilità solidale della ATI Cogip s.r.I.; ha rigettato le domande proposte dagli appellanti nei confronti della Cugno Garrano e del Criscione; ha escluso il pagamento della somma che il primo giudice aveva dichiarato dovuta allo Iacono; ha, infine, rigettato l'appello incidentale proposto dal Marchese Ragona nei confronti dello Iacono e della UnipolSai s.p.a., (già Fondiaria Sai); più specificamente, in relazione alla domanda di manleva avanzata nei confronti della compagnia assicuratrice, la Corte di Appello ha ritenuto fondata la doglianza del Marchese Ragona avverso la dichiarazione di inesistenza della notifica effettuata dal primo giudice: ha rilevato, infatti, che «gravava sulla società appellata, che ha riconosciuto di aver ricevuto la notifica di un atto, indicare il diverso contenuto dell'atto di citazione ricevuto rispetto a quello che il Marchese Ragona sostiene di averle notificato»; ritenuto pertanto che «in primo grado si fosse instaurato il contraddittorio nei confronti della società assicuratrice oggi appellata», la Corte ha affermato che lo stesso si è «regolarmente instaurato anche» in appello, giacché «la Unipolsai Assicurazioni s.p.a. [...], costituendosi, ha potuto prendere visione del contenuto dell'atto di appello del Comune di Giarratana che lamenta non esserle stato notificato»; tanto premesso, la Corte ha tuttavia ritenuto che la domanda di garanzia avanzata dal Marchese Ragona non potesse essere accolta in quanto, «così come affermato dall'Unipolsai Assicurazioni s.p.a. e non contestato dall'appellante incidentale , il contratto di assicurazione ha avuto validità nel periodo 17.4.2004/17.3.2010, laddove i fatti per cui è causa si sono verificati in un periodo antecedente.
Dall'esame degli atti emerge, infatti, che gli scavi fonte dei danni lamentati dal Comune sono stati effettuati prima del 17.4.2004»; ha proposto ricorso per cassazione Vincenzo Marchese Ragona, affidandosi a quattro motivi; il Comune di Giarratana ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale basato su tre motivi; a quest'ultimo hanno resistito, con unico controricorso, Angelo Criscione e Antonia Cugno Garrano. Considerato che: il ricorso principale è -sotto più profili- improcedibile, in quanto: la sentenza non risulta prodotta in copia autentica, non risultando a tal fine sufficiente l'asseverazione (di conformità della copia analogica all'originale telematico) effettuata dal difensore del ricorrente in quanto priva di sottoscrizione autografa; la relata di notifica della sentenza (che il difensore del Marchese Ragona ha dichiarato pervenuta a mezzo PEC) risulta priva di qualunque attestazione di conformità della copia analogica all'originale digitale; neppure il ricorso principale e la relata di notifica del medesimo risultano asseverati conformi all'originale digitale con sottoscrizione autografa del difensore; deve escludersi che, in relazione alla copia della sentenza e della sua relata, l'improcedibilità sia impedita (in conformità ai principi espressi da Cass., S.U. 8312/2019) dall'avvenuto deposito, da parte dei controricorrenti, di copie analogiche debitamente autenticate o per effetto del mancato disconoscimento, da parte degli stessi, della conformità della copia informale all'originale notificato; atteso, infatti, che non tutti gli intimati hanno svolto attività difensiva, il ricorrente, al fine di evitare la dichiarazione di improcedibilità, avrebbe dovuto depositare l'asseverazione di conformità sino all'adunanza camerale (onere cui non ha adempiuto); analoghe ragioni militano (in conformità ai principi espressi da Cass.
S.U. n. 22438/2018) nel senso dell'improcedibilità conseguente alla mancata asseverazione autografa della copia analogica del ricorso e della sua relata di notifica, atteso che, neppure per questi, il ricorrente ha ottemperato all'onere del deposito dell'asseverazione fino all'adunanza camerale; all'improcedibilità del ricorso principale consegue l'inefficacia del ricorso incidentale tardivo del Comune di Giarratana (cfr. Cass. n. 19188/2018, Cass. n. 30782/2019 e Cass. n. 14497/2020); in ordine alle spese di lite, si osserva che: non sussiste soccombenza del Marchese Ragona nei confronti di alcuno dei controricorrenti, giacché il ricorso principale era volto esclusivamente a contestare il mancato accoglimento della domanda di manleva nei confronti della UnipolSai; sussiste, invece, soccombenza del ricorrente incidentale nei confronti dei controricorrenti Criscione e Cugno Garrano (che hanno resistito esclusivamente al ricorso incidentale); le spese vanno pertanto liquidate a carico del Comune e in favore degli anzidetti controricorrenti; sussistono le condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'improcedibilità del ricorso principale e l'inefficacia del ricorso incidentale; condanna il ricorrente incidentale al pagamento delle spese di lite in favore dei controricorrenti Criscione e Cugno Garrano, liquidandole in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, al rimborso degli esborsi (liquidati in euro 200,00) e agli accessori di legge.Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per i rispettivi ricorsi, a norma