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Ordinanza — n. 22154/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for failure to file incidental appeal after partial first-instance victory.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22154/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court rejected the appellant's cassation appeal against a second-instance judgment that reversed a first-instance ruling awarding damages to the plaintiff. The appellant argued he was fully victorious in the first instance, yet the court found he was only partially successful regarding the compensation amount and completely unsuccessful in identifying the specific contractor responsible for the damage. Consequently, the court held that the appellant was legally required to file an incidental appeal against the first-instance judgment regarding the contractor, a procedural omission that rendered the appeal inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 343 c.p.c.; Art. 360 c.p.c.: A party who is not fully victorious in the first instance regarding specific issues must file an incidental appeal against those specific rulings; failure to do so precludes a subsequent cassation appeal on those grounds.

Parole chiave

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incidental appeal requirement partial first instance victory cassation admissibility procedural omission contractor liability determination risarcimento dei danni da incidente stradale responsabilità del conduttore responsabilità dell'appaltatore

Disposizioni normative citate

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Art. 343 c.p.c.
360 co 1 n° 3 cpc, dell'art. 343 cpc .
Art. 360 c.p.c.
Considerato che 1.Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 co 1 n° 3 cpc, dell'art.
Art. 91 c.p.c.
Art. 13 co. 1 quater dpr 115/2002
Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater dpr 115/2002 da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto , a norma del comma ibis dello stesso art.
art. 346 cod. proc. civ
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Testo completo

nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 12206-2019 proposto da: PISANIELLO COSTANTINO, elettivamente 2021 domiciliato in ROMA, VIA STEFANO CANSACCHI, 1330 11, presso lo studio dell'avvocato VALENTINA CAPORILLI, rappresentato e difeso dall'avvocato VINCENZA FABRIZIO; - ricorrente - contro SETOLA LUIGI, PIETROLUONGO VINCENZO, GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA , CONDOMINIO II TRAVERSA VIA BONITO NAPOLI ; - intimati avverso la sentenza n. 8574/2018 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 08/10/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/05/2021 dal Consigliere Dott.

ANTONELLA DI FLORIO; 12206.19 Ritenuto che 1.Costantino Pisaniello ricorre, affidandosi a due motivi, per la cassazione della sentenza del Tribunale di Napoli con la quale era stata riformata la pronuncia del giudice di pace che, accogliendo la domanda dell'odierno ricorrente volta ad ottenere il risarcimento dei danni subiti dalla propria autovettura, parcheggiata nei pressi del Condominio II traversa via Bonito (dove si stavano svolgendo lavori di ristrutturazione che li avevano in thesi causati), aveva condannato il Condominio al pagamento in suo favore di una somma di danaro. 1.1.

Il Tribunale, giudice d'appello, aveva, invece, ritenuto che la responsabilità del danno dovesse essere ascritta alla ditta che aveva eseguito i lavori ed aveva, conseguentemente, riformato la pronuncia del primo giudice, rigettando la domanda del Pisaniello e condannandolo a restituire al condominio la somma pagata in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre alle spese di entrambi i gradi di giudizio.

2. Le parti intimate non si sono difese. Considerato che 1.Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 co 1 n° 3 cpc, dell'art. 343 cpc . 1.1. Assume che la sentenza era errata nella parte in cui aveva ritenuto che egli non avesse, nelle proprie difese, avanzato domanda di condanna nei confronti di soggetti diversi dal condominio, laddove l'estensione di essa contro la ditta Pietroluongo che aveva eseguito i lavori, era stata espressamente proposta nelle conclusioni spiegate dinanzi al giudice di pace ( di cui anche la sentenza impugnata aveva dato atto ) e riproposta , in via subordinata, nelle conclusioni spiegate nella sua difesa in appello le quali erano state anch'esse riportate nello "svolgimento del fatto" della sentenza impugnata. 1.2.

Deduce che era altresì erroneo il rilievo del Tribunale - sul quale si era fondata la conclusiva decisione - secondo cui non era stato proposto appello incidentale, in quanto la sua posizione di parte vittoriosa in primo grado non lo rendeva necessario, essendo sufficiente la riproposizione della domanda.

2. Il motivo è infondato. 2.1. Il Collegio osserva, infatti, che è vero che questa Corte ha affermato il principio secondo il quale "la parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, difettando di interesse al riguardo, non ha l'onere di proporre, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, appello incidentale per richiamare in discussione "le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado", da intendersi come quelle che risultino superate o non esaminate perché assorbite, o anche quelle esplicitamente respinte qualora l'eccezione mirava a paralizzare una domanda comunque respinta per altre ragioni, ma è soltanto tenuta a riproporle espressamente nel giudizio di appello in modo tale da manifestare la sua volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinuncia derivante da un comportamento omissivo, ai sensi dell'art. 346 cod. proc. civ." (cfr.

Cass. 240121/2010; Cass. 24124/2016; Cass. 11653/2020). 2.2. Tuttavia, nel caso in esame, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, dall'esame della sentenza impugnata emerge che egli non fosse affatto totalmente vittorioso in primo grado, in quanto la sua domanda, oltre ad essere stata solo parzialmente accolta nel quantum ( visto che a fronte di una richiesta risarcitoria di C 1200,00 gli era stata riconosciuta, in via meramente equitativa, la minor somma di C 300,00), era stata espressamente respinta nella parte in cui aveva inteso estenderla alla impresa Pietroluogo: il giudice di pace, infatti, aveva letteralmente affermato che "non era stato dimostrato chi stesse eseguendo i lavori di ristrutturazione dell'edificio nel periodo dichiarato" come riportato nello stesso ricorso introduttivo ( cfr. pag.

VII primo cpv ) e solo per tale ragione aveva statuito la responsabilità del condominio, poi esclusa dal giudice d'appello. 2.3. Pertanto, il Pisaniello era soccombente nella decisione relativa alla individuazione del soggetto responsabile dei danni subiti, ragione per cui, come correttamente deciso dal Tribunale, avrebbe dovuto proporre appello incidentale avverso la relativa statuizione, proprio in ragione del principio sopra richiamato, applicabile a contrario.3. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360 co. 1 n° 3 cpc . 3.1.

Si duole, al riguardo, della condanna - conseguente alla decisione impugnata - al pagamento delle spese di giudizio di entrambi i gradi. 3.2. Il motivo è infondato. 3.3. A seguito dell'integrazione del contraddittorio, legittimamente disposta dal giudice d'appello in relazione alla vocatio in ius che lo stesso ricorrente aveva provocato in primo grado, la decisione si è limitata ad applicare il principio della soccombenza di cui all'art. 91 cpc: ragione per cui il Condominio - nei cui confronti è stato integrato il contraddittorio in appello perché erroneamente non era stato evocato nel relativo giudizio, nonostante che ne avesse specifico ed evidente interesse, vista la soccombenza in primo grado - è risultato vittorioso e, correttamente, sono state liquidate in suo favore le spese di lite.

4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

5. L'esito del giudizio induce il Collegio a ritenere irrilevante la mancata produzione delle relate di notifica effettuate personalmente ( vista la contumacia in grado d'appello ) nei confronti del Condominio di via Bonito Traversia 17/A in Napoli e della Groupama Assicurazioni Spa.

6. La mancata difesa delle parti convenute esime la Corte dalla decisione sulle spese. Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater dpr 115/2002 da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto , a norma del comma ibis dello stesso art. 13, se dovuto. PQM La Corte, rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater dpr 115/2002 da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto , a norma del comma ibis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte N i di Cassazione del