Italian Court dismisses appeal regarding execution of a lawyer's fee judgment against an extinct company. The court rules the appeal inadmissible due to lack of specific damages and procedural defects.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the main appeal inadmissible and rejected the incidental appeal against a judgment ordering a lawyer to pay litigation costs. The appellant argued the underlying judgment was invalid because the company initiating the lawsuit had already been dissolved, while the opposing lawyer contended the appeal lacked specific details on damages and violated procedural rules. The court held that the appeal was procedurally flawed and that any potential liability for aggravated procedural responsibility was absorbed by the compensation of litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 375 c.p.c.; Art. 380 bis.1 c.p.c.; Art. 75 c.p.c.; Art. 96 c.p.c.: An appeal against a judgment ordering the payment of litigation costs is inadmissible if it fails to specify the amount of damages claimed or if the underlying judgment involves a compensation of costs, which precludes liability for aggravated procedural responsibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
ente Rep. ORDINANZA ck7r4,-( sul ricorso iscritto al numero 2630 del ruolo generale dell'anno 2018, proposto da BRANCOZZI Simone (C.F.: BRN SMN 63R31 E208N) rappresentato e difeso, giusta procura in calce a margine del ricorso, dall'avvocato Alessandro Bargoni (C.F.: BRG LSN 61M02 D342C) -ricorrente- nei confronti di ANGELINI Carlo (C.F.: NGL CRL 61B16 C070Q) avvocato difensore di sé stesso, ai sensi dell'art. 86 c.p.c. -controricorrente - ricorrente in via incidentale- per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di An- cona n. 1646/2017, pubblicata in data 6 novembre 2017; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 4 febbraio 2021 dal consigliere Augusto Tatangelo.
Fatti di causa Simone Brancozzi ha proposto opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., avverso l'atto di precetto di paga- mento notificatogli dall'avvocato Carlo Angelini sulla base di una sentenza relativa ad un giudizio intercorso tra una società e lo stesso Brancozzi, contenente la condanna di quest'ultimo Ric. n. 2630/2018 - Sez. 3 - Ad. 4 febbraio 2021 - Ordinanza - Pagina 1 di 8 al pagamento delle spese di lite, con distrazione in favore dell'Angelini, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.. L'opposizione è stata accolta dal Tribunale di Fermo.
La Corte di Appello di Ancona, in riforma della decisione di primo grado, la ha invece rigettata. Ricorre il Brancozzi, sulla base di due motivi Resiste con controricorso l'Angelini, che propone a sua volta ricorso, in via incidentale, sulla base di due motivi. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c.. Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380 bis.1 c.p.c.. Ragioni della decisione 1. Ricorso principale Con il primo motivo si denunzia «omessa, insufficiente ed er- rata motivazione circa un punto decisivo della controversia».
Con il secondo motivo del ricorso principale si denunzia «omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Violazione dell'art. 75 1 82 ed 83 c.p.c. nonché dei principi di diritto di cui alle sentenza Sezioni Unite 6070, 6071 e 6072 del 2013». I due motivi del ricorso principale sono logicamente e giuridi- camente connessi e possono pertanto essere esaminati con- giuntamente. Essi sono inammissibili, ancor prima che manifestamente in- fondati. Il ricorrente aveva dedotto, con la sua opposizione, l'inefficacia del titolo esecutivo posto dall'Angelini a fondamen- to del precetto opposto - costituito da una sentenza, conte- nente la condanna al pagamento delle spese processuali, con distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c, in favore del difensore - perché il giudizio di cognizione si era svolto su iniziativa di una società che, al momento della sua introduzione (e del rilascio Ric. n. 2630/2018 - Sez. 3 - Ad. 4 febbraio 2021 - Ordinanza - Pagina 2 di 8 al difensore della procura ad litem), era già estinta e cancella- ta dal registro delle imprese.
La corte di appello ha respinto l'opposizione osservando (del tutto correttamente, in diritto) che ogni questione relativa alla corretta formazione del titolo esecutivo di formazione giudizia- le va fatta valere con i relativi mezzi di impugnazione, da pro- porre con riguardo al provvedimento giurisdizionale stesso e non può essere fatta valere in sede di opposizione all'esecuzione. Il ricorrente non contesta specificamente tale ratio decidendi, limitandosi a ribadire che, a suo avviso, il titolo esecutivo (cioè la sentenza di condanna al pagamento delle spese di lite, con distrazione in favore dell'avvocato Angelini, pronunziata nei suoi confronti) sarebbe del tutto inidoneo a produrre effet- ti, in quanto emesso a definizione di un giudizio promosso da una società già estinta e cancellata dal registro delle imprese, per di più sulla base di una procura ad litem al difensore (di- strattario) essa stessa rilasciata dopo tale cancellazione.
Non viene cioè adeguatamente colta e censurata dal ricorren- te l'effettiva ratto decidendi alla base della pronunzia impu- gnata. Ciò sarebbe di per sé sufficiente a determinare l'inammissibilità del presente ricorso, che peraltro è in ogni caso infondato nel merito, stante la già rilevata correttezza del principio di diritto posto dalla corte di appello a fondamento della sua decisione, per cui «in sede di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazio- ne giudiziale possono essere dedotte solo questioni relative a fatti modificativi o estintivi del rapporto successivi alla forma- zione del titolo e non quelle di merito, precluse o non proposte nella competente sede di cognizione» (si tratta di principio di diritto pacifico sia in dottrina che nella costante giurisprudenza di questa Corte, mai contraddetto: cfr. ex multis:
Cass., Sez. Ric. n. 2630/2018 - Sez. 3 - Ad. 4 febbraio 2021 - Ordinanza - Pagina 3 di 8 3, Sentenza n. 1181 del 18/02/1980, Rv. 404670 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 3182 del 09/05/1983, Rv. 428089 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 766 del 28/01/1988, Rv. 457180 - 01; Sez. L, Sentenza n. 5650 del 17/10/1988, Rv. 460196 - 01; Sez. L, Sentenza n. 6278 del 22/11/1988, Rv. 460623 - 01; Sez. L, Sentenza n. 6605 del 05/12/1988, Rv. 460909 - 01; Sez. L, Sentenza n. 3007 del 12/03/1992, Rv. 476216 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 2870 del 02/04/1997, Rv. 503452 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 26089 del 30/11/2005, Rv. 585846 - 01;
Sez. 3, Sentenza n. 8928 del 18/04/2006, Rv. 590698 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 22402 del 05/09/2008, Rv. 604683 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 9347 del 20/04/2009, Rv. 607522 - 01Sez. 3, Sentenza n. 12911 del 24/07/2012, Rv. 623415 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 17903 del 18/10/2012, Rv. 624321 - 01). È peraltro assorbente la ulteriore circostanza che le medesime questioni di diritto poste a base della presente opposizione all'esecuzione sono state in realtà poste dal ricorrente anche a base dell'impugnazione della sentenza fatta valere dal credito- re intimante in via esecutiva e sono state infine dichiarate in- fondate, con decisione ormai passata in giudicato a seguito del rigetto del suo ricorso per cassazione (Cass., Sez. 1, Sen- tenza n. 6803 del 04/05/2012, Rv. 622535 - 01), con definiti- va conferma dell'efficacia di tale sentenza.
Su dette questioni sussiste quindi anche il giudicato tra le par- ti 2. Ricorso incidentale 2.1 Assume rilievo logico pregiudiziale il secondo motivo, con il quale si denunzia «Art. 360 n. 3 - violazione o falsa applica- zione del disposto dell'art. 92 c.p.c. in relazione ad ipotesi di soccombenza reciproca». Il ricorrente sostiene che la corte di appello avrebbe disposto la compensazione delle spese del giudizio in assenza di una ipotesi di reciproca soccombenza, facendo riferimento a «gravi Ric. n. 2630/2018 - Sez. 3 - Ad. 4 febbraio 2021 - Ordinanza - Pagina 4 di 8 ed eccezionali ragioni», il che costituirebbe violazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c., come modificato dal decreto legge 12 settembre 2014 n. 132, convertito con modificazioni nella leg- ge 10 novembre 2014 n. 162, che non lo consentirebbe e, comunque, sulla base di «argomenti del tutto estranei al giu- dizio e già ampiamente respinti da ben 3 giudicati tra le par- ti».
Il motivo è infondato. Il giudizio ha avuto inizio nel 2010 e la stessa sentenza di primo grado è stata pronunziata nel 2011. È quindi inapplica- bile la formulazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c. introdotta dall'art. 13, comma 1, del decreto legge 12 settembre 2014 n. 132, convertito con modificazioni nella legge 10 novembre 2014 n. 162, invocata dal ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 2, della legge stessa (secondo il quale la nuova dispo- sizione si applica ai giudizi introdotti dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione).
È, di conseguenza, perfettamente legittima la compensazione delle spese di lite, anche in assenza di reciproca soccombenza delle parti, sulla base della sussistenza di «gravi ed ecceziona- li ragioni esplicitamente indicate nella motivazione». Sotto questo aspetto, si rileva che la corte di appello ha espli- citamente indicato nella motivazione le gravi ed eccezionali ragioni a fondamento della disposta compensazione delle spe- se del giudizio, facendo riferimento alle «vistose anomalie che hanno caratterizzato le vicende processuali, con riferimento, in particolare, alla corretta identificazione delle parti ed alla validità della rappresentanza legale» e aggiungendo che «le correlate incertezze circa l'esistenza e la legittimazione pro- cessuale» della società attrice «oltre che sulla validità del mandato difensivo all'avv.
Angelini, hanno dato vita ad un contenzioso giudiziale sproporzionato rispetto alla reale consi- stenza degli interessi in gioco». Ric. n. 2630/2018 - Sez. 3 - Ad. 4 febbraio 2021 - Ordinanza - Pagina 5 di 8 Si tratta di una motivazione fondata sulla considerazione di specifiche circostanze e aspetti della controversia decisa, non sindacabile in sede di legittimità in quanto non espressa con una formula generica, non illogica né erronea, che costituisce adeguata giustificazione dell'esercizio del potere discrezionale di compensazione delle spese di lite da parte del giudice del merito nonostante l'integrale accoglimento della domanda, potere fondato su norma elastica, costituita da una clausola generale prevista dal legislatore per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni non esattamen- te ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte dello stesso giudice del merito. 2.2 Con il primo motivo del ricorso incidentale si denunzia «Art. 360 n. 3: violazione o falsa applicazione dell'art. 96 c.p.c. in relazione alla mancata condanna di parte appellata al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.».
Il ricorrente non chiarisce se aveva proposto una domanda di condanna della controparte al risarcimento del danno per re- sponsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96, com- ma 1, c.p.c., ovvero ne aveva semplicemente richiesto la con- danna al pagamento di una somma equitativamente determi- nata, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.. Con riguardo ad una eventuale domanda ai sensi dell'art. 96, comma 1, c.p.c., il ricorso sarebbe da considerare radicalmen- te inammissibile per difetto di specificità, non risultando nean- che precisato se ed in che termini erano stati dedotti dal ricor- rente specifici danni conseguenti alla pretesa mala fede o col- pa grave dell'opponente nell'instaurare il presente giudizio.
In ogni caso, anche con riguardo all'eventuale mancato eser- cizio da parte del giudice del potere discrezionale di cui all'art. 96, comma 3, c.p.c., ogni questione resta assorbita in conse- guenza del rigetto del motivo di ricorso che precede: la possi- bilità di una condanna della parte per responsabilità proces- Ric. n. 2630/2018 - Sez. 3 - Ad. 4 febbraio 2021 - Ordinanza - Pagina 6 di 8 suale aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. è infatti da esclu- dersi in caso di compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., sia con riguardo all'ipotesi di cui al comma 3 (perché la stessa disposizione espressamente la ammette solo in caso di «pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 91 c.p.c.», cioè in caso di condanna del soccombente al pagamento delle spese di lite), sia, in generale, in quanto la sussistenza di giusti motivi per la pronuncia di compensazione delle spese comporta una implicita esclusione dei presupposti richiesti per la condanna della parte soccombente al risarci- mento dei danni per responsabilità processuale aggravata (cfr.
Cass., Sez. 1, Sentenza n. 3876 del 30/03/2000, Rv. 535198 - 01; Sez. L, Sentenza n. 4804 del 24/04/1993, Rv. 482007 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 7953 del 07/08/1990, Rv. 468633 - 01) 3. È dichiarato inammissibile il ricorso principale. È rigettato il ricorso incidentale. Le spese del giudizio di legittimità possono essere integral- mente compensate tra le parti, sussistendo motivi sufficienti a tal fine, in ragione della rispettiva reciproca soccombenza par- ziale. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228 (sia con riguardo al ri- corso principale che con riguardo a quello incidentale). per questi motivi La Corte: dichiara inammissibile il ricorso principale; rigetta il ricorso incidentale; - dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Ric. n. 2630/2018 - Sez. 3 - Ad. 4 febbraio 2021 - Ordinanza - Pagina 7 di 8 Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi- bilità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte dei ricorrenti (principale ed inciden- tale), dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art.
13. Così deciso nella camera