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Sentenza — n. 21895/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against appeal inadmissibility due to lack of adversarial proceedings with shareholders.

Numero d'incarto Sentenza — n. 21895/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Dino Baruffaldi's appeal against the Second Instance Court's declaration of inadmissibility. Baruffaldi argued that the lower court failed to examine substantive grounds regarding debt relationships and payment nullity, but the Court held that unexamined merits are absorbed by the inadmissibility ruling. Consequently, the appeal was dismissed, and Baruffaldi was ordered to pay the opposing party's litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 331 c.p.c.; Art. 360 c.p.c., n. 3: When an appeal is declared inadmissible due to procedural defects, any subsequent merits arguments raised by the appellant are absorbed and cannot serve as a basis for cassation.

Parole chiave

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inadmissibility appeal lack of adversarial proceedings absorption of merits shareholder notification litigation costs allocation tassa di bollo non pagata documenti di terzi obbligo di edizione di documenti

Disposizioni normative citate

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Art. 331 c.p.c.
La Corte di Appello di Milano ha dichiarato inammissibile l'appello del Baruffaldi ai sensi dell'art. 331 c.p.c., per la man- cata integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci del- la Editrice Stampare S.r.l.
Art. 360 c.p.c., n. 3
Con il primo motivo del ricorso si denunzia «Violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360, n.
Art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, co.
art. 548 c.p
Fatti di causa Nel corso di un processo di espropriazione forzata di crediti, Angelo Dino Baruffaldi, quale creditore procedente, ha pro- mosso giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, ai sensi dell'art. 548 c.p.c., nei confronti della società Tassi & Tassi S.r.l.
art. 331 c.p
La Corte di Appello di Milano ha dichiarato inammissibile l'appello del Baruffaldi ai sensi dell'art. 331 c.p.c., per la man- cata integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci del- la Editrice Stampare S.r.l.
art. 2495 c.c
3, in relazio- ne all'art. 2495 c.c.».
art. 116 c.p
3, in relazione all'art. 116 c.p.c.
art. 1188 c.c
3, in relazione all'art. 1188 c.c.: nullità del paga- mento di Tassi & Tassi S.r.l.
art. 91 c.p
3, in relazione all'art. 91 c.p.c.» 4.
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Testo completo

nte Rep. SENTENZA ebK 21255 sul ricorso iscritto al numero 23573 del ruolo generale dell'anno 2018, proposto da BARUFFALDI Dino Angelo (C.F.: BRF DNG 30D21 F828Q) rappresentato e difeso, giusta procura in calce allegata al ri- corso, dall'avvocato Claudio Defilippi (C.F.: DFL CLD 68L23 E4633) -ricorrente- nei confronti di TASSI & TASSI S.r.l. (P.I.: 12602550159), in persona del liquidatore, legale rappresentante pro tempore, Marco Tassi rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricor- so, dall'avvocato Alessandro Boienti (C.F.: BNT LSN 54C04 F423N) -controricorrente- nonché EDITRICE STAMPARE S.r.l. (P.I.: 12217990154), in per- sona del liquidatore Giuseppe Avalli -intimata- per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Mila- no n. 151/2018, pubblicata in data 16 gennaio 2018; .21C2g2.1 udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 7 luglio 2020 dal consigliere Augusto Tatangelo; lette le conclusioni motivate scritte del pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott.

Anna Maria Soldi, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Fatti di causa Nel corso di un processo di espropriazione forzata di crediti, Angelo Dino Baruffaldi, quale creditore procedente, ha pro- mosso giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, ai sensi dell'art. 548 c.p.c., nei confronti della società Tassi & Tassi S.r.l. (terza pignorata) e della società Editrice Stampare S.r.l. (debitrice esecutata), chiedendo accertarsi che la prima era debitrice della seconda. Il Tribunale di Milano ha dichiarato cessata la materia del con- tendere, con condanna dell'attore Baruffaldi al pagamento del- le spese di lite in favore della Tassi & Tassi S.r.l..

La Corte di Appello di Milano ha dichiarato inammissibile l'appello del Baruffaldi ai sensi dell'art. 331 c.p.c., per la man- cata integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci del- la Editrice Stampare S.r.l. (società frattanto estinta e cancel- lata dal registro delle imprese). Ricorre il Baruffaldi, sulla base di cinque motivi. Resiste con controricorso la Tassi & Tassi S.r.l.. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede l'altra so- cietà intimata. È stata inizialmente disposta la trattazione in camera di consi- glio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c..

Con ordinanza n. 17263 in data 18 agosto 2020 la trattazione è stata differita, in attesa della decisione del giudizio di legit- timità costituzionale sulle norme relative alla possibilità che giudici onorari siano chiamati a comporre collegi decidenti in corte di appello. È stata quindi disposta la trattazione in pubblica udienza, che ha avuto luogo in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 23, comma 8 bis, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, con- vertito con modificazioni in legge 18 dicembre 2020 n. 176, come successivamente prorogato al 31 luglio 2021 dall'art. 6, comma 1, lett. a), n. 1), del decreto-legge 10 aprile 2021 n. 44, convertito con modificazioni in legge 28 maggio 2021 n.

76. Ragioni della decisione 1. Si premette che la normativa sulla composizione dei Collegi delle Corti di appello con giudici onorari può ancora trovare applicazione, in virtù della sentenza della Corte Costituzionale 17 marzo 2021 n. 41.

2. Con il primo motivo del ricorso si denunzia «Violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360, n. 3, in relazio- ne all'art. 2495 c.c.». Con il secondo motivo si denunzia «violazione dell'art. 360, c.p.c, co. 1, n. 3, per vizio di motivazione (art. 111 Costitu- zione, 132 e 161 cod. proc. civ., 118 disp. att. c.p.c.) e conte- stuale violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360, c.p.c., n. 3, in relazione all'art. 331 c.p.c.». I primi due motivi del ricorso sono logicamente connessi e possono quindi essere esaminati congiuntamente.

La corte di appello ha ritenuto che, essendo estinta e cancella- ta dal registro delle imprese la società Editrice Stampare S.r.l., litisconsorte necessaria nel giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo (quale debitrice esecutata), il contraddit- torio, nel processo di secondo grado, avrebbe dovuto essere integrato nei confronti dei soci della stessa e non del liquida- tore ormai cessato dalla carica. Non avendo l'appellante a tan- to provveduto, ha dichiarato il gravame inammissibile ai sensi dell'art. 331 c.p.c.. Il ricorrente sostiene di avere invece correttamente instaurato il contraddittorio, notificando il relativo atto al liquidatore della società, onde l'impugnazione avrebbe dovuto essere decisa nel merito.

L'assunto è infondato. La decisione impugnata risulta infatti, sul punto, conforme all'indirizzo di questa Corte, ormai consolidato (e che il ricorso non offre argomenti idonei ad indurre a rimeditare), secondo il quale nei rapporti giuridici pendenti che fanno capo alla socie- tà estinta e cancellata dal registro delle imprese succedono i soci (nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che fossero limitatamente o illimi- tatamente responsabili per i debiti sociali), onde gli unici legit- timati passivi, laddove sia necessario integrare il contradditto- rio nei confronti dei successori della società, sono proprio i suoi soci, non il liquidatore o l'amministratore (cfr.

Cass., Sez. U, Sentenza n. 6070 del 12/03/2013, Rv. 625323 - 01: «dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. n. 6 del 2003, qualora all'estinzione della società, di persone o di capi- tali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facen- te capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale:

a) l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne ri- spondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquida- zione o illimitatamente, a seconda che, "pendente societate", fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i de- biti sociali;

b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di li- quidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in re- gime di con titolarità o comunione indivisa, con esclusione del- le mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bi- lancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o ex- tragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liqui- datore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estin- tivo»; conf.:

Sez. U, Sentenza n. 6071 del 12/03/2013, Rv. 625326 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 18923 del 08/08/2013, Rv. 627846 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9828 del 13/05/2015, Rv. 635399 - 01; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 20358 del 09/10/2015, Rv. 636909 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 15177 del 22/07/2016, Rv. 640969 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 21105 del 19/10/2016, Rv. 642616 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 23269 del 15/11/2016, Rv. 642411 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 20155 del 18/08/2017, Rv. 645498 - 01; Sez. 1, Ordinanza n. 17492 del 04/07/2018, Rv. 649892 - 01; Sez. L, Sentenza n. 18465 del 12/07/2018, Rv. 649871 - 01;

Sez. 3, Sentenza n. 13593 del 21/05/2019, Rv. 654200 - 01; Sez. 1, Ordinanza n. 13921 del 22/05/2019, Rv. 654262 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 29969 del 19/11/2019, Rv. 655918 - 01, secondo cui, in particolare, «nel caso di liquidazione e successiva cancellazione della so- cietà dal registro delle imprese, non si realizza alcuna succes- sione del liquidatore nei debiti tributari della società contri- buente, con la conseguenza che, una volta che questa sia sta- ta liquidata e cancellata, viene meno il suo potere di rappre- sentanza dell'ente estinto e dunque la sua legittimazione pas- siva in ordine all'atto impositivo, potendo egli rispondere sol- tanto per il titolo autonomo di responsabilità derivante dalla carica rivestita, di natura civilistica, ai sensi degli artt. 36 del d.P.R. N. 602 del 1973 e 2495 c. c., di cui il debito tributario della società costituisce mero presupposto») 3.

Il mancato accoglimento dei primi due motivi del ricorso - con la conferma dell'inammissibilità del gravame - determina l'assorbimento delle ulteriori censure avanzate dal ricorrente, relative ai «motivi di appello non esaminati», censure che at- tengono al merito correttamente non affrontato dal giudice del gravame dopo il rilievo dell'inammissibilità di questo e che per completezza si riportano comunque di seguito: «la. Sulla violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360, c.p.c., n. 3, in relazione all'art. 185 e ss c.p.c., sul tentativo di conciliazione e sulla erronea e con tradditoria ricostruzione in fatto operata dal Tribunale di Milano. 2.a) Violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360, c.p.c., n. 3, in relazione all'art. 116 c.p.c. c.c. e 2697 c.c.; 3.a) Sulla violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360, c.p.c., n. 3, in relazione all'art. 1188 c.c.: nullità del paga- mento di Tassi & Tassi S.r.l. in favore di Editrice Stampare S.r.l.: violazione dell'art. 1188 c. c. - Indebito soggettivo ex artt. 2033 e 1189 c. c. - Arricchimento senza giusta causa; 4.a) Sulla violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360, c.p.c., n. 3, in relazione all'art. 91 c.p.c.» 4.

Con l'ultimo motivo del ricorso (rubricato come motivo 5) si denunzia «violazione e falsa applicazione di les_ge ex art. 360, c.p.c., n. 3, in relazione all'art. 91 c.p.c.». Anche questo mezzo di censura - con il quale il ricorrente chiede la cassazione del capo della decisione impugnata rela- tivo alla sua condanna alle spese del secondo grado in virtù dell'auspicato accoglimento dei precedenti motivi del suo ri- corso - non può trovare accoglimento, a seguito del mancato accoglimento, nel merito, del ricorso stesso.

5. Il ricorso è rigettato. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi La Corte: - rigetta il ricorso; - condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, liqui- dandole in complessivi C 6.000,00, oltre C 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi- bilità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ri- corso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art.

13. Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione ci- vile della Corte di Cassazione, in data 21 giugno 2021. L'estensore Il presidente Aug