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Ordinanza Interlocutoria — n. 21891/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian court suspends appeal on asylum lawyer's signature formalities pending Constitutional Court ruling.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 21891/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation suspended the appeal regarding the formalities for an asylum lawyer's power of attorney. The applicant argued that the lack of a specific date on the document violated procedural rights, while the state contended the omission was a minor clerical error. The court decided to halt the proceedings because the interpretation of this specific formal requirement is currently under review by the Constitutional Court.

Regesto Legislator

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Art. 35 bis comma 13 D.lgs. 25/2008; The Court of Cassation suspends the resolution of a procedural dispute concerning the formalities of an asylum lawyer's power of attorney pending the outcome of a constitutional question raised by the Constitutional Court.

Parole chiave

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asylum procedure power of attorney Constitutional Court procedural suspension legal representation formal requirements interlocutory order

Disposizioni normative citate

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Art. 35 bis comma 13 D.lgs. 25/2008
GIUSEPPE CRICENTI; Considerato che Questa Coree, con ordinanza del 7.6.2021, ha sollevato questione di legittimità dell'art. 35 bis comma 13 D.lgs. 25/2008, come interpretato dalle Sezioni Unite con sentenza n.
art. 35 bis comma 13 D.lgs. 25/2008
GIUSEPPE CRICENTI; Considerato che Questa Coree, con ordinanza del 7.6.2021, ha sollevato questione di legittimità dell'art. 35 bis comma 13 D.lgs. 25/2008, come interpretato dalle Sezioni Unite con sentenza n.

Giurisprudenza citata

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Sentenza n. 15771/2021 delle Sezioni Unite

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Testo completo

ERLOCUTORIA ricorso 31820-2019 proposto da: SUNG ALHAJI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RANA, 46, presso lo studio dell'avvocato ANDREA CARDINALI, rappresentato e difeso dagli avvocati STEFANO MINGARELLI, FEDERICO MUZI; - ricorrente - contro COMMISSIONE TERRITORIALE FIRENZE SEZIONE PERUGIA, ,PROCURATORE GENERALE CORTE CASSAZIONE ROMA, pFPA_TORE TRIBUNALE PERUGIA: - intimati - A6c-3) nonché contro MINISTERO DELL'INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; - resistenti - :avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di PERUGIA, (depositata il 23/09/2019; (udita la relazione della causa svolta nella camera Idi consiglio del 07/06/2021 dal Consigliere Dott.

GIUSEPPE CRICENTI; Considerato che Questa Coree, con ordinanza del 7.6.2021, ha sollevato questione di legittimità dell'art. 35 bis comma 13 D.lgs. 25/2008, come interpretato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 15771/ 2021, in relazione alle formalità di autentica della data di rilascio della procura da parte del difensore, con la conseguenza che la soluzione di tale questione è rilevante in relazione al presente ricorso

P.Q.M.

Dispone il rinvio a nuovo ruolo in attesa della definizione della suddetta questione di legittimità costituzionale. Roma 7.6.2021 Ti F Giudiziario