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Ordinanza Interlocutoria — n. 21890/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to lower court pending Constitutional Court ruling on notary date formalities.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 21890/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the interlocutory order by remanding the case to the lower court. The applicant challenged a territorial commission decision regarding the recognition of a protected status, relying on a lawyer's power of attorney. The court suspended proceedings because a preliminary question of constitutionality concerns the notary's authentication of the attorney's date, a matter the Constitutional Court must resolve first.

Regesto Legislator

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Art. 35 bis comma 13 D.lgs. 25/2008; Art. 111 Cost.: When a lower court decision depends on the interpretation of a provision regarding notarial formalities that has been raised as a constitutional question, the case must be remanded pending the Constitutional Court's ruling.

Parole chiave

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constitutional question of admissibility notary authentication formalities remand pending constitutional ruling protected status recognition lawyer power of attorney protezione internazionale alternativa di rifugio interno domanda di protezione provvisoria

Disposizioni normative citate

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Art. 35 bis comma 13 D.lgs. 25/2008
GIUSEPPE CRICENTI; Considerato che Questa Corte, con ordinanza del 7.6.2021, ha sollevato questione di legittimità dell'art. 35 bis comma 13 D.lgs. 25/2008, come interpretato dalle Sezioni Unite con sentenza n.
Art. 111 Cost.
art. 35 bis comma 13 D.lgs. 25/2008
GIUSEPPE CRICENTI; Considerato che Questa Corte, con ordinanza del 7.6.2021, ha sollevato questione di legittimità dell'art. 35 bis comma 13 D.lgs. 25/2008, come interpretato dalle Sezioni Unite con sentenza n.

Giurisprudenza citata

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Sentenza n. 15771/2021 delle Sezioni Unite
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Testo completo

seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 31269-2019 proposto da: SHAN ALI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OTRANTO, 12, presso lo studio dell'avvocato MARCO GRISPO, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro C':MMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROT. INT. TORINO SEZ. DI GENOVA; - intimati - nonchè contro Aaf Sr—kaci MINISTERO DELL'INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; - resistente - :avverso il decreto del TRIBUNALE di GENOVA, (depositata il 02/10/2019; (udita la relazione della causa svolta nella camera Édi consiglio del 07/06/2021 dal Consigliere Dott.

GIUSEPPE CRICENTI; Considerato che Questa Corte, con ordinanza del 7.6.2021, ha sollevato questione di legittimità dell'art. 35 bis comma 13 D.lgs. 25/2008, come interpretato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 15771/ 2021, in relazione alle formalità di autentica della data di rilascio della procura da parte del difensore, con la conseguenza che la soluzione di tale questione è rilevante in relazione al presente ricorso

P.Q.M.

Dispone il rinvio a nuovo ruolo in attesa della definizione della suddetta questione di legittimità costituzionale. Roma 7.6.9091 Il Fu olziario Fra cs.dT