Cassation court dismisses appeal due to lack of contradiction with necessary third-party debtor in expropriation proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court dismissed the appeal against a first-instance judgment regarding an expropriation proceeding. The appellants argued that the direct debtor was not properly heard, but the court found this party a necessary participant whose interests must be protected. Consequently, the court held that the violation of the principle of contradiction required the case to be remanded to a different judge at the first instance.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 383, comma 3 cod. proc. civ.; In expropriation proceedings against a third party, the direct debtor is a necessary party and their pretermission violates the principle of contradiction, necessitating the cassation of the judgment and remand to a different first-instance judge.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA P sul ricorso iscritto al n. 18869/2018 R.G. proposto da CANTINELLI PAOLO, in proprio e quale rappresentante e difensore di ZEIMET HILDEGARD, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DENZA 15, presso lo studio dell'avvocato NICOLA PAGNOTTA, che pure lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro FALLIMENTO DELLA PRATO ALTO DEL COSENTINO SRL IN LIQUI- DAZIONE, in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domici- liato presso lo studio dell'avvocato Elisabetta NARDONE in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 92, rappresentato e difeso dall'avvocato DANIELA MARCUCCI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1071/2018 della CORTE D'APPELLO di FI- RENZE, depositata addì 15/05/2018; udita la relazione svolta alla pubblica udienza del 20/04/2021 dal relatore Dott.
Franco DE STEFANO; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del So- stituto Procuratore generale Dott.ssa Anna Maria SOLDI, il quale ha concluso per la cassazione della gravata sentenza o, in subordine, per il rigetto del ricorso; lette le memorie depositate dagli avvocati Paolo CANTINELLI e Nicola PAGNOTTA, nonché dall'avvocato Daniela MARCUCCI PILLI. Fatti di causa 1. Ad un precetto, intimato per C 438.553,19 il 21/06/2012 dai creditori Paolo Cantinelli e Hildegarde Zeimet per un credito verso Leonardo da Vinci Engineering srl in liq.ne, alla cessionaria di ramo d'azienda Prato Alto del Casentino srl una volta revocata ai sensi dell'art. 2901 cod. civ. la cessione, si oppose l'intimata deducendo l'insussistenza di un titolo diretto e gli intimanti vi rinunciarono, ma il Tribunale di Firenze, quale giudice dell'opposizione, la accolse e condannò alle spese i rinuncianti.
2. L'appello, fondato anche sulla mancata instaurazione del contraddittorio con la debitrice diretta, fu respinto dalla Corte d'appello di Firenze, che ritenne il gravame inammissibile per difet- to di interesse in capo agli appellanti a conseguire la pure più cor- retta pronuncia di cessazione della materia del contendere a segui- to della rinuncia, nonché infondato quanto alla condanna alle spe- se, che sarebbe stata comunque corretta in applicazione dei princi- pi della soccombenza virtuale.
3. Gli originari intimanti - incontroversa la rappresentanza in capo al Cantinelli pure per la Zeimet - chiedono ora la cassazione della sentenza sul gravame, pubblicata il 15/05/2018 col n. 1071, con atto articolato su due motivi, cui resiste, dispiegando a sua vol- ta ricorso incidentale condizionato, la Curatela del Fallimento Prato Alto del Cosentino: ed il ricorso, trattato dapprima col rito camera- le, è rimesso alla pubblica udienza del 20/04/2021 (tenuta in ca- mera di consiglio ai sensi dell'art. 23, co. 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176), per la quale i ricorrenti ed il ricorrente incidentale producono altresì memoria ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ..
Motivi della decisione 1. Dei due motivi del ricorso principale (il primo, di violazione o falsa applicazione degli artt. 2902 cod. civ. e 602 e seg. cod. proc. civ., nonché vizio motivazionale, per non essere legittimata la Cu- ratela del terzo proprietario legittimata ad opporsi nel merito al credito verso il debitore diretto; il secondo, di violazione dell'art.102 cod. proc. civ., per mancata pronuncia sull'integrazione del contraddittorio) è pregiudiziale l'esame del secondo, che è manife- stamente fondato ed assorbente di ogni altra questione.
2. Infatti, in tema di espropriazione contro il terzo proprietario, il debitore diretto, pur non legittimato passivo dell'azione esecutiva avente ad oggetto il bene di proprietà del terzo, è tuttavia parte necessaria, poiché partecipa al relativo procedimento a titolo diver- so da quello del proprietario e deve essere sentito quando le norme regolatrici della procedura lo prevedano, in quanto portatore dell'interesse a far valere le sue eventuali ragioni nei confronti del creditore e, comunque, a far sì che l'espropriazione si concluda nel modo più vantaggioso per quest'ultimo (tra le più recenti, v.: Cass.25/02/2021, n. 5256; Cass. ord. 28/06/2018, n. 17113; Cass.31/01/2017, n. 2333; ed anche in caso dì fallimento: Cass.28/01/2016, n. 1620; Cass. 29/12/2011, n. 29748).
3. La necessità di applicare prima di ogni altra cosa, a restaura- zione della violata integrità del contraddittorio, il comma terzo dell'art. 383 cod. proc. civ. impone l'assorbimento del motivo dì ri- corso incidentale (condizionato, dispiegato in relazione all'art. 345 cod. proc. civ. in merito al principio del tantum devolutum quantum appellatum sulla domanda di declaratoria di carenza di legittima- zione attiva ad opporsi, ulteriore rispetto a sola conclusione in pri- mo grado di cessazione della materia del contendere) e la cassa- zione della gravata sentenza.
4. Ne risulta travolta pure la sentenza appellata per il riscontra- to vizio originario di contraddittorio con un litisconsorte indefettibile e consegue il rinvio al giudice di primo grado, in persona di diverso giudicante, affinché esamini la domanda nel contraddittorio anche con il debitore principale, illegittimamente pretermesso nei gradi di merito, provvedendo pure sulle spese dell'intero giudizio, in rela- zione al suo esito complessivo.
5. La necessaria integrità del contraddittorio fin dal primo grado sulla domanda o sulla pretesa oggetto della controversia è invero del tutto imprescindibile e nessuna considerazione sulla sua stessa ammissibilità e, a maggior ragione, sul merito può elidere il diritto di un soggetto, di cui si riconosca la pretermissione radicale fin dal momento in cui si è iniziato a discutere di situazioni giuridiche sulle quali egli avrebbe avuto diritto di interloquire, ad essere messo in condizioni di essere anch'egli sentito: e tanto esclude la fondatezza di ogni argomentazione sul punto svolta dal ricorrente incidentale.
6. Poiché il ricorso principale è stato almeno in parte accolto e l'incidentale non è stato definito negativamente, non sussistono i presupposti per applicare l'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della I. 24 di- cembre 2012, n. 228, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione. P. Q. M. Accoglie il secondo motivo di ricorso principale, assorbito il pri- mo ed il ricorso incidentale condizionato; cassa la sentenza impu- gnata e rinvia al Tribunale di Arezzo, in diversa composizione, an- che per la liquidazione delle spese del presente giudizio. Così deciso in