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Sentenza — n. 21654/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as improcedible due to lack of time limits for challenging enforcement order.

Numero d'incarto Sentenza — n. 21654/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal improcedible because the appellant failed to file the necessary objection within the statutory time limits. Stefano Guaja had previously opposed the enforcement of a payment order before the Tribunal of Massa, but the subsequent appeal to the Court of Cassation was untimely. Consequently, the Court ruled that the procedural prerequisites for admissibility were not met, dismissing the appeal without examining the merits of the underlying debt dispute.

Regesto Legislator

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Art. 369, comma 2, n. 2 c.p.c.; Art. 615 c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation against an enforcement order is inadmissible if filed after the expiration of the time limit for filing the opposition to enforcement.

Parole chiave

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improcedibility enforcement order time limits opposition to enforcement Cassation appeal procedural admissibility statutory deadlines danno ai creditori

Disposizioni normative citate

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Art. 369, comma 2, n. 2 c.p.c.
È appena il caso di ribadire che «in tema di ricorso per cassa- zione, quando la sentenza impugnata sia stata notificata e il ricorrente abbia depositato la sola copia autentica della stessa priva della relata di notifica, deve applicarsi la sanzione dell’improcedibilità, ex art. 369, comma 2, n.
Art. 615 c.p.c.
Il Guaja ha proposto opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., deducendo la violazione dell’art.
Art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co.
Art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228
115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ri- corso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art.
art. 615 c.p
Il Guaja ha proposto opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., deducendo la violazione dell’art.
art. 2304 c.c
615 c.p.c., deducendo la violazione dell’art. 2304 c.c..
art. 378 c.p
Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c..
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Testo completo

____________ SENTENZA sul ricorso iscritto al numero 36260 del ruolo generale dell’anno 2018, proposto da GUAJA Stefano (C.F.: GJU SFN 64C07 H501P) rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall’avvocato Bruno Tavarelli (C.F.: TVR BRN 60A31 B832I) -ricorrente- nei confronti di CREDITO FONDIARIO S.p.A. (C.F.: 00395320583), in persona del rappresentante per procura Gianluca Artu- si, in rappresentanza di SIENA NPL 2018 S.r.l. (C.F.: 14535321005) rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricor- so, dall’avvocato Roberto Lazzini (C.F.:

LZZ RRT 62L12 D629I) -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Ge- nova n. 1447/2018, pubblicata in data 27 settembre 2018 (e che si dichiara notificata in data 11 ottobre 2018); udita la relazione svolta alla pubblica udienza in data 21 giu- gno 2021 dal consigliere Augusto Tatangelo; Ric. n. 36260/2018 – Sez. 3 - Ud. 21 giugno 2021 – Sentenza – Pagina 1 di 4 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a :

T A T A N G E L O A U G U S T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b 7 4 0 3 1 a 3 5 6 9 b 7 b 3 b 9 4 e 6 b 2 9 7 1 9 b d 8 4 3 F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 36260/2018 Numero sezionale 1766/2021 lette le conclusioni motivate scritte del pubblico ministero, in Numero di raccolta generale 21654/2021Data pubblicazione 28/07/2021 persona del sostituto procuratore generale dott.

Anna Maria Soldi, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Fatti di causa Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., sulla base di titolo esecutivo costituito da decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ottenuto nei confronti della società Tutto Ufficio S.n.c. di Babbini Eraldo & C., nonché dei soci illimitatamente responsabili e fideiussori (nei limiti della garanzia prestata), tra i quali Stefano Guaja, ha intimato a quest’ultimo precetto di pagamento dell’importo di € 349.746,63. Il Guaja ha proposto opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., deducendo la violazione dell’art. 2304 c.c..

L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Massa. La Corte di Appello di Genova ha confermato la decisione di primo grado. Ricorre il Guaja, sulla base di due motivi. Resiste con controricorso Credito Fondiario S.p.A., in rappre- sentanza di Siena NPL 2018 S.r.l., frattanto subentrata nella titolarità della posizione creditoria fatta valere dalla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.. È stata disposta la trattazione in pubblica udienza, che ha avuto luogo in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 23, com- ma 8 bis, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, converti- to con modificazioni in legge 18 dicembre 2020 n. 176, come successivamente prorogato al 31 luglio 2021 dall’art. 6, com- ma 1, lett. a), n. 1), del decreto-legge 1° aprile 2021 n. 44, convertito con modificazioni in legge 28 maggio 2021 n.

76. Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c.. Ragioni della decisione 1. È pregiudiziale – in quanto attinente alla procedibilità del ricorso – il rilievo del mancato deposito, da parte del ricorren- Ric. n. 36260/2018 – Sez. 3 - Ud. 21 giugno 2021 – Sentenza – Pagina 2 di 4 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : T A T A N G E L O A U G U S T O E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b 7 4 0 3 1 a 3 5 6 9 b 7 b 3 b 9 4 e 6 b 2 9 7 1 9 b d 8 4 3 F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 36260/2018 te, della copia autentica della sentenza impugnata (che lo Numero sezionale 1766/2021Numero di raccolta generale 21654/2021 stesso ricorrente dichiara essergli stata notificata in data 11 Data pubblicazione 28/07/2021 ottobre 2018) con la relazione di notificazione, in violazione dell’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c..

Risulta infatti prodotta esclusivamente la copia del suddetto provvedimento, certificata conforme all’originale contenuto nel fascicolo informatico, ma priva della relazione di notificazione, che risulterebbe effettuata a mezzo P.E.C. in data 11 ottobre 2018, secondo quanto dichiara lo stesso ricorrente. È appena il caso di ribadire che «in tema di ricorso per cassa- zione, quando la sentenza impugnata sia stata notificata e il ricorrente abbia depositato la sola copia autentica della stessa priva della relata di notifica, deve applicarsi la sanzione dell’improcedibilità, ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., a nulla rilevando che il ricorso sia stato notificato nel termine breve decorrente dalla data di notificazione della sentenza, ponen- dosi la procedibilità come verifica preliminare rispetto alla stessa ammissibilità» (Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21386 del 15/09/2017, Rv. 645764 – 01; conf., ex multis:

Sez. 6 - 2, Ordi- nanza n. 19695 del 22/07/2019, Rv. 654987 – 01; Sez. L, Sen- tenza n. 3466 del 12/02/2020, Rv. 656775 – 01; Sez. 1, Ordi- nanza n. 14360 del 25/05/2021, Rv. 661397 - 01). Si osserva inoltre che:

a) la sentenza impugnata, con la rela- zione di notificazione, non risulta prodotta neanche dalla parte controricorrente;

b) il ricorso non risulta notificato nei sessan- ta giorni dalla data di pubblicazione della sentenza impugnata (pubblicazione della sentenza in data 27 settembre 2018; no- tificazione del ricorso in data 10 dicembre 2018). Non ricorrono quindi le ipotesi nelle quali, secondo la giuri- sprudenza di questa stessa Corte, non vi sarebbe spazio per la sanzione dell’improcedibilità. Il ricorso, pertanto, va dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., il che esime dall’esame Ric. n. 36260/2018 – Sez. 3 - Ud. 21 giugno 2021 – Sentenza – Pagina 3 di 4 F i r m a t o D a :

C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : T A T A N G E L O A U G U S T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b 7 4 0 3 1 a 3 5 6 9 b 7 b 3 b 9 4 e 6 b 2 9 7 1 9 b d 8 4 3 F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 36260/2018 Numero sezionale 1766/2021 del merito di esso e rende superflua l’illustrazione dei motivi e Numero di raccolta generale 21654/2021Data pubblicazione 28/07/2021 delle loro stesse rubriche, come delle difese della controparte.

2. Il ricorso è dichiarato improcedibile. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi La Corte: - dichiara improcedibile il ricorso; - condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, liqui- dandole in complessivi € 7.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi- bilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ri- corso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art.

13. Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, in data 21 giugno 2021. L’estensore Il presidente Augusto TATANGELO Franco DE STEFANO Ric. n. 36260/2018 – Sez. 3 - Ud. 21 giugno 2021 – Sentenza – Pagina 4 di 4 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : T A T A N G E L O A U G U S T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b 7 4 0 3 1 a 3 5 6 9 b 7 b 3 b 9 4 e 6 b 2 9 7 1 9 b d 8 4 3 F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C