Cassation Court dismisses appeal as inadmissible due to late filing and failure to challenge first-instance ruling promptly.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appellant's appeal against a first-instance decision declaring the asylum claim inadmissible due to procedural delays. The appellant argued that the appeal term should have started from a subsequent order regarding a request for time extension, which was allegedly denied due to a system malfunction. The court held that the appeal was filed late regardless of the extension request and that the appellant should have challenged the initial ruling immediately rather than waiting for the extension outcome.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 101, comma 2 c.p.c.; Art. 153 c.p.c.; Art. 702 bis c.p.c.: Procedural questions of exclusive jurisdiction that do not modify the factual framework must be raised ex officio without prior adversarial debate, and appeals must be filed within the strict statutory period from the first-instance judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o 38156-2019 proposto da: MOSTADHA, elettivamente domiclliato in Firenze via presso l'avv. ROSA VIGNALI; - ricorrente - contro TFRO DELL'INTERNO, elettivamente domiciliato in R01,4A, VIA tAl PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO ‘. Theio appresenta e difende; - it)-1,51(Psfr- G• intimato - Ro2, Le sentenza n. 2872/2019 della CORTE D'APPELLO di I teLa AL 29/11/9019;Li la relazione della causa svolta nella camera di srlrc del 09/03/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE JTI; RITENUTO CHE ricorrente Rab il Moustafa, é cittadino del Ghana, da raccontato di essere fuggito per sottrarsi alle _oo-:ne perpetrare nei confronti suoi e dei membri di una Hi?ietie cui lui aderiva, e che, gestendo una stazione )10;_itt „ta , si rifiutava di trasmettere il Corano. ; tnI - a na chiesto il riconoscimento della protezione Pinazionale e di quella umanitaria, che però sono state gettate. ricorrente impugna una decisione della Corte di di Firenze, che ha dichiarato inammissibile tenendolo tardivo, ed il ricorso è basato su eLe motivi. li Ministero non ha notificato controricorso.
CONSIDERATO CHE La lui ti e della decisione impugnata. Il Giudice di primo grado ha emesso ordinanza conclusiva del ercencinto articolo 702 bis c.p.c. che è stata comunicata il 5.6.2018, ed avrebbe dunque dovuto essere ML n:r'i_d entro il 25.7.0010. ricorrente, anziché impugnare ha depositato, il stanza di rimessione in termini di una richiesta irutt_oria, che, fatta in precedenza, non era stata validamente depositata per via telematica a causa di un m-i-funzionamento del sistema. idlJe, rilevato che aveva già deciso la causa e dunque si era spogliato del potere di decidere, ha dichiarato i Irmrrsribi le l'istanza di rimessione in termini, con dcc LGne del 27.8.2018, decisione riservata alla udienza del .2618. dopo avere conosciuto questa decisione, il ricorrente ha proposto appello, in data 21.11.2018.
Prima di esaminare i singoli motivi, va premesso che, a considerare il termine di trenta giorni per proporre appello come decorrente non già dalla ordinanza che ha A il giudizio (25.6.2018), ma dalla successiva A ì,-Jr,70_ re,-. ,a su istanza di rimessione in termini, ossia dal ().2618 (data in cui e stata comunicata), quel termine )mirgae scaduto: l'appello e stato infatti notificato il .-Pon il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione a--Leolc ial c.p.c. ritenendo errata la decisione della corte di appello dl rilevare d'ufficio l'inammissibilità 1,1_a impugnazione senza prima stimolare il contraddittorio su la relaLiva questione, come imposto da quella norma.
Il motivo è infondato. contraddittorio, le questioni di esclusiva -- e-vdnzú processuale, siccome inidonee a modificare i] quadro fattuale ed a determinare nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti, non rientrano tra quelle che, ai sensi dell'art. 101, coma 2, c.p.c. (nel lesre introdotto dall'art. 45, comma 13, della 1. n. 69 del se rilevate d'ufficio, vanno sottoposte alle parti, quali, per altro verso, devono avere autonoma sahevolezia degii incombenti cui la norma di rito subnedina ' esercizio delle domande giudiziali (Cass. 6218/ '029; caso. 29372/ 2015). r“Dsr usa, la questione era rilevabile d'ufficio, anche - -ena contraddittorio, in guanto non comportava alcuna mon f(ca nei fatti di causa su cui occorresse confrontarsi, pion r ) perché nuova. il guaotro fattuale non era modificato dalla decisione della ii rilevare l'inammissibilità dell'appello, altra ( --e: d ' 'a ragione di tatto, gla nota, posta a base della 6.- Con 3.1 secondo motivo, che denuncia violazione degli 8r li 153 c. .c. e /02 ter c.p.o., li ricorrente 51 duole fatto _lie la corte ha erroneamente valutato la sua '-(-3P_ i 11_ rme,5slone in termini, ossia la circostanza che mu Ine v'era una Istanza di rnmessiene 'n termini e che, ni(1 'e fissato l'udienza per discutere di quella -ah a, aveva ingenerato la convinzione che, prima di fare appel2 o, occorresse attendere l'esito del sub procedimento di rimessione in termini.
Il motivo è inammissibile. Lo e in quanto, anche a concedere che il termine per pr) jiare decorresse dalla decisione della istanza di n1 in termini, e tardivo comunque. Lo è altresi in quanto il ricorrente avrebbe dovuto impugnare Inanna conclusiva del giudizio senza attendere l'esito L rdmPssione in termini, ed anzi, senza proporre la elativa istanza, in quanto la questione della rimessdone n-n era pidi proponibile una volta che il giudice aveva definito la causa e poteva essere fatta valere solo con 1'appello.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese. Ai sensi dell'art. co7:ima 1-quater, del D.P.R. rì. 115 del 2002, la Corte dà Le5 tenore del dispositivo e tale da giustificare il pagamento se dovuto e nella misura dovuta, da parte -ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso. )1na 9 3 .2 w7.1 I