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Ordinanza — n. 21519/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian court quashes detention extension order due to lack of foreigner's personal hearing despite lawyer presence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21519/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation quashed the lower court's order extending the detention of a foreign national in a repatriation center. The lower court had approved the extension based on the presence of the client's lawyer, deeming the right of defense sufficiently guaranteed without requiring the foreigner's personal attendance. The court ruled that the law mandates the direct participation and hearing of the interested party, making the absence of the foreigner a fatal flaw in the procedure.

Regesto Legislator

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Art. 14 co. 5 d.lgs. n. 286/98; Art. 21 co. 2 d.lgs. n. 25/2008: The extension of detention for foreigners requires the direct participation and hearing of the interested party, not merely the presence of their lawyer.

Parole chiave

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detention extension foreign national rights right of defense repatriation center procedural fairness audition of interested party Cassazione civile proroga della carcerazione espulsione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 14 co. 5 d.lgs. n. 286/98
34425/2019 Camera di consiglio del 25/1/2021 rilevato che con provvedimento emesso in data 3/4/2019, il Giudice di pace di Torino ha disposto, ai sensi dell'art. 14, co.
Art. 21 co. 2 d.lgs. n. 25/2008
286 del 1998 cui rinvia l'art. 21 cit.
Art. 28 co. 2 d.lgs. n. 25/2008
Art. 14 d.lgs. n. 286/98
34425/2019 Camera di consiglio del 25/1/2021 rilevato che con provvedimento emesso in data 3/4/2019, il Giudice di pace di Torino ha disposto, ai sensi dell'art. 14, co.
Art. 15 parr. 3 e 6 Direttiva CE 2008/115
286/98; dell'art. 15, parr.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, Sentenza n. 28423 del 07/11/2018
Sez. 6-1, Ordinanza n. 12709 del 20/06/2016
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 34425-2019 proposto da: BELGHZAL ILYASS, elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell'avvocato LAURA BARBERIO, rappresentato e difeso dall'avvocato MAURIZIO VEGLIO; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO e QUESTORE PROVINCIA DI TORINO; - intimati - avverso il provvedimento iscritto al R.G. n. 19526/2018 del GIUDICE DI PACE DI TORINO; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/1/2021 dal Consigliere Dott. MARCO DELL'UTRI; R.G.N. 34425/2019 Camera di consiglio del 25/1/2021 rilevato che con provvedimento emesso in data 3/4/2019, il Giudice di pace di Torino ha disposto, ai sensi dell'art. 14, co. 5, del d.lgs. n. 286/98, la proroga del periodo di trattenimento di Belghzal Ilyass presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri "Brunelleschi" di Torino, in attesa dell'esecuzione del provvedimento di espulsione emesso nei relativi confronti; a sostegno del provvedimento impugnato, il Giudice di pace ha evidenziato come le motivazioni poste dalla Questura di Torino a fondamento della richiesta di proroga del periodo di trattenimento fossero fondate, essendosi la pubblica amministrazione attivata, presso le autorità diplomatiche sul punto già investite, ai fini della più sollecita acquisizione della documentazione indispensabile all'esecuzione del provvedimento di espulsione; il provvedimento del giudice di pace è stato impugnato per cassazione da Belghzal Ilyass, con ricorso fondato su due motivi; nessun intimato ha svolto difese in questa sede; considerato che, con il primo motivo, il ricorrente censura il provvedimento impugnato per violazione dell'art. 14 co. 5 del d.lgs. n. 286/98; della Direttiva CE 2008/115; degli artt. 24 e 111 Cost.; dell'art. 6, par. 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, per avere il giudice a quo disposto la proroga del trattenimento richiesta dalla Questura di Torino ad esito di un'udienza celebrata in assenza dell'interessato; con il secondo motivo, il ricorrente censura il provvedimento impugnato per violazione dell'art. 14 co. 5 del d.lgs. n. 286/98; dell'art. 15, parr. 3 e 6 della Direttiva CE 2008/115, per avere il giudice a quo disposto la proroga del trattenimento in esame, in difetto dei relativi presupposti di legge;Cons. Rel.

Marco Dell'Utri R.G.N. 34425/2019 Camera di consiglio del 25/1/2021 il primo motivo è fondato e suscettibile di assorbire la rilevanza di ogni altra censura; osserva sul punto il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, al procedimento giurisdizionale di decisione sulla proroga del trattenimento dello straniero nel centro di identificazione ed espulsione ai sensi degli artt. 21, comma 2, e 28, comma 2, del d.lgs. n. 25 del 2008 si applicano le stesse garanzie del contraddittorio, consistenti nella partecipazione necessaria del difensore e nell'audizione dell'interessato, previste dall'art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998 cui rinvia l'art. 21 cit. per il procedimento di convalida della prima frazione temporale del trattenimento, senza che sia necessaria una richiesta dell'interessato di essere sentito (cfr.

Sez. 1 - , Sentenza n. 28423 del 07/11/2018, Rv. 651451 - 01; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 12709 del 20/06/2016, Rv. 640098 - 01); nel caso di specie, il giudice a quo ha erroneamente disatteso l'eccezione sollevata dalla difesa dell'interessato relativa alla mancata diretta partecipazione di quest'ultimo all'udienza di discussione della richiesta di trattenimento, ritenendo "sufficientemente garantito il diritto di difesa" per la presenza del difensore, e dunque non ritenendo di dover adottare alcun provvedimento inteso a consentire allo straniero di partecipare all'udienza e di essere sentito; avendo il giudice di pace erroneamente disatteso la ridetta eccezione sollevata della difesa dell'odierno ricorrente - non potendo ritenersi sufficientemente garantito il diritto di difesa per la sola presenza del difensore, dovendo, viceversa, provvedersi per la partecipazione del diretto interessato, ai fini della sua audizione - la censura in esame deve ritenersi fondata; sulla base di tali premesse, in accoglimento del primo motivo di ricorso (assorbito il secondo), dev'essere disposta la cassazione del Cons. Rel.

Marco Dell'Utri R.G.N. 34425/2019 è Camera di consiglio del 25/1/2021 provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto, con il conseguente rinvio al Giudice di pace di Torino, in persona di altro magistrato, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio;

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo; dichiara assorbito il secondo; cassa il provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto, e rinvia al Giudice di pace di Torino, in persona di altro magistrato, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, addì 25/1/2021. Il Presidente \itti a sca DEPOSn'A