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Sentenza — n. 21516/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court allows appeal by ruling filing date constitutes valid party appearance. The court rejected the lower court's dismissal based on notification timing.

Numero d'incarto Sentenza — n. 21516/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court allowed the appeal filed by the Gambina family against a forced expropriation judgment, overturning the lower court's dismissal. The appellants argued that their timely appearance was established by the filing date of the appeal act, not the notification date. The court ruled that when the first-instance judgment is unnotified, the filing date marks both the initiation of the appeal and the valid constitution of the appellant, thereby rejecting the lower court's procedural bar.

Regesto Legislator

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Art. 327 c.p.c.; Art. 348 c.p.c.: When the first-instance judgment is unnotified, the filing date of the appeal act constitutes the moment of valid party appearance and initiation of the appeal, excluding the possibility of deeming such appearance tardy.

Parole chiave

Generato dall'IA
appeal filing date party appearance timing unnotified judgment procedural admissibility forced expropriation Corte di Cassazione civil procedure law opposizione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 327 c.p.c.
Art. 348, comma 1, c.p.c.
Ne deriva ulteriormente che va esclusa, sempre in siffatta ipo- tesi, la possibilità di ritenere tardiva la costituzione della parte appellante che abbia preventivamente notificato l’atto intro- duttivo del giudizio di secondo grado, ai sensi dell’art. 348, comma 1, c.p.c..
art. 617 c.p
art. 630 c.p
617 c.p.c., ri- qualificata in termini di reclamo ai sensi dell’art. 630 c.p.c.
art. 378 c.p
Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c..
art. 130 disp. att. c.p
è destinato a svolgersi secondo le forme del rito camerale previsto dall’art. 130 disp. att. c.p.c.
art. 156 c.p
e, laddove il gravame sia promosso con citazione anziché con ricorso, è suscettibile di sanatoria, in via di conversione ex art. 156 c.p.c., a condizione che, nel termi- ne previsto dalla legge, l’atto sia stato non solo notificato alla controparte, ma anche depositato nella cancelleria del giudi- ce» (Cass., Sez.
art. 327 c.p
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Testo completo

__________ SENTENZA sul ricorso iscritto al numero 7313 del ruolo generale dell’anno 2018, proposto da GAMBINA Vito (C.F.: GMB VTI 70H25 E974E) GAMBINA Leonarda (C.F.: GMB LRD 56T42 E974C) GAMBINA Vincenzo (C.F.: GMB VCN 59M19 E974N) LOMBARDO Andrea (C.F.: LMB NDR 56L15 E974B) rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso, dall’avvocato Angelo Corrado Di Girolamo (C.F.: DGR NLC 54E11 E974E) -ricorrente- nei confronti di CERVED CREDIT MANAGEMENT S.r.l. (P.I.: 06374460969), in persona del legale rappresentante pro tempore, in rappresentanza di ISLAND REFINAN- CING S.r.l. (P.I.: 04078060268) ZEUS FINANCE S.r.l. (P.I.: 04932290960), in persona del legale rappresentante pro tempore BCC GESTIONE CREDITI – Società Finanziaria per la Ge- stione dei Crediti S.p.A. (P.I.: 07302421008), in perso- na del legale rappresentante pro tempore, in rappre- sentanza di BANCA DI CREDITO COOPERATIVO G.

TO- NIOLO DI SAN CATALDO Soc. Coop. a r.l. (P.I.: 00055510853) Ric. n. 7313/2018 – Sez. 3 – Ud. 21 giugno 2021 – Sentenza – Pagina 1 di 7 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : T A T A N G E L O A U G U S T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b 7 4 0 3 1 a 3 5 6 9 b 7 b 3 b 9 4 e 6 b 2 9 7 1 9 b d 8 4 3 F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 7313/2018 Numero sezionale 1765/2021 UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK S.p.A. (P.I.: Numero di raccolta generale 21516/2021 02659940239), in persona del legale rappresentante Data pubblicazione 27/07/2021 pro tempore I.R.C.A.C. – ISTITUTO REGIONALE PER IL CREDITO AL- LA COOPERAZIONE (P.I.: 00549700821), in persona del legale rappresentante pro tempore S.I.O.B. – SOCIETÀ ITALO OLANDESE S.r.l. in liquida- zione (C.F.: non indicato), in persona del legale rappre- sentante pro tempore CROSS FACTOR S.p.A. (C.F.: non indicato), in persona del legale rappresentante pro tempore SANTAMARIA FLORICOLTURA di Santamaria Elio (C.F.: non indicato) H.R.

ROSE S.r.l. (C.F.: non indicato), in persona del le- gale rappresentante pro tempore BANCA CARIGE CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA ED IMPERIA S.p.A. (C.F.: non indicato), in persona del le- gale rappresentante pro tempore -intimati- per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Pa- lermo n. 1881/2017, pubblicata in data 18 ottobre 2017; udita la relazione svolta alla pubblica udienza in data 21 giu- gno 2021 dal consigliere Augusto Tatangelo; lette le conclusioni motivate scritte del pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott.

Anna Maria Soldi, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso. Fatti di causa Nel corso di un processo di esecuzione forzata per espropria- zione immobiliare promosso – sulla base di diversi pignora- menti (effettuati da I.R.C.A.C., dal Credito Emiliano S.p.A. e dal Banco di Sicilia S.p.A.), successivamente riuniti – nei con- fronti di Vito, Vincenzo e Leonarda Gambino, nonché Andrea Lombardo, i debitori esecutati hanno eccepito l’estinzione del- la procedura ai sensi dell’art. 567, comma 2, c.p.c.. Ric. n. 7313/2018 – Sez. 3 – Ud. 21 giugno 2021 – Sentenza – Pagina 2 di 7 F i r m a t o D a :

C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : T A T A N G E L O A U G U S T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b 7 4 0 3 1 a 3 5 6 9 b 7 b 3 b 9 4 e 6 b 2 9 7 1 9 b d 8 4 3 F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 7313/2018 Numero sezionale 1765/2021 Il giudice dell’esecuzione non ha accolto l’eccezione e i debito-Numero di raccolta generale 21516/2021Data pubblicazione 27/07/2021 ri esecutati hanno impugnato il relativo provvedimento, con opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., ri- qualificata in termini di reclamo ai sensi dell’art. 630 c.p.c. e rigettata dal Tribunale di Marsala.

La Corte di Appello di Palermo ha dichiarato improcedibile l’appello proposto dai reclamanti soccombenti. Ricorrono Vito, Vincenzo e Leonarda Gambino, nonché Andrea Lombardo, sulla base di un unico motivo, illustrato con memo- ria. Non hanno svolto attività difensiva gli intimati. È stata inizialmente disposta la trattazione in camera di consi- glio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c.. Prima dell’adunanza camerale, DoBank S.p.A. (nuova denomi- nazione di UniCredit Credit Management Bank S.p.A.), in rap- presentanza di Fino 2 Securitisation S.r.l., che assume di es- sere subentrata nelle posizioni creditorie di UniCredit Credit Management Bank S.p.A., ha depositato una memoria di co- stituzione.

Con ordinanza interlocutoria n. 8623 in data 26 marzo 2021 è stata disposta la rinnovazione della notificazione del ricorso al- la S.I.O.B. – Società Italo Olandese S.r.l.. Eseguita tale rinnovazione, è stata disposta la trattazione in pubblica udienza, che ha avuto luogo in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 23, comma 8 bis, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni in legge 18 dicem- bre 2020 n. 176, come successivamente prorogato al 31 luglio 2021 dall’art. 6, comma 1, lett. a), n. 1), del decreto-legge 1° aprile 2021 n. 44, convertito con modificazioni in legge 28 maggio 2021 n.

76. Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c.. Ragioni della decisione Ric. n. 7313/2018 – Sez. 3 – Ud. 21 giugno 2021 – Sentenza – Pagina 3 di 7 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : T A T A N G E L O A U G U S T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b 7 4 0 3 1 a 3 5 6 9 b 7 b 3 b 9 4 e 6 b 2 9 7 1 9 b d 8 4 3 F i r m a t o D a :

D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 7313/2018 1. Si premette che è inammissibile l’intervento nel presente Numero sezionale 1765/2021Numero di raccolta generale 21516/2021 giudizio di DoBank S.p.A. (nuova denominazione assunta da Data pubblicazione 27/07/2021 UniCredit Credit Management Bank S.p.A.), in rappresentanza di Fino 2 Securitisation S.r.l., società che si allega essere su- bentrata nelle posizioni creditorie di UniCredit Credit Manage- ment Bank S.p.A. controverse nel presente giudizio a seguito di una serie di atti di cessione di crediti in blocco.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, «il succes- sore a titolo particolare nel diritto controverso può tempesti- vamente impugnare per cassazione la sentenza di merito, ma non anche intervenire nel giudizio di legittimità, mancando una espressa previsione normativa, riguardante la disciplina di quell’autonoma fase processuale, che consenta al terzo la par- tecipazione a quel giudizio con facoltà di esplicare difese, as- sumendo una veste atipica rispetto alle parti necessarie, che sono quelle che hanno partecipato al giudizio di merito» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11375 del 11/05/2010, Rv. 613348 – 01;

Sez. 1, Sentenza n. 7986 del 07/04/2011, Rv. 618297 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 12179 del 30/05/2014, Rv. 631489 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 3336 del 19/02/2015, Rv. 634411 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 5759 del 23/03/2016, Rv. 639273 – 01; nello stesso senso, v. pure: Cass., Sez. U, Ordi- nanza n. 26145 del 03/11/2017, Rv. 646128 – 01, punto 4 delle ragioni della decisione, nonché, sempre in motivazione: Sez. 3, Sentenza n. 28624 del 07/11/2019, Rv. 655786 - 01). D’altra parte, la stessa originaria intimata UniCredit Credit Management Bank S.p.A. non aveva notificato tempestiva- mente alcun controricorso.

2. Con l’unico motivo del ricorso si denunzia «Art. 360 n. 3 cpc Violazione di legge e falsa applicazione di norma del dirit- to. Violazione degli artt. 630 cpc, 130 cpc disp. att. e 156 cpc». Il ricorso è fondato. Ric. n. 7313/2018 – Sez. 3 – Ud. 21 giugno 2021 – Sentenza – Pagina 4 di 7 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : T A T A N G E L O A U G U S T O E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b 7 4 0 3 1 a 3 5 6 9 b 7 b 3 b 9 4 e 6 b 2 9 7 1 9 b d 8 4 3 F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 7313/2018 Secondo l’indirizzo di questa Corte, cui il collegio intende dare Numero sezionale 1765/2021Numero di raccolta generale 21516/2021 continuità, «ai sensi dell’art. 130 disp. att. c.p.c., il procedi-Data pubblicazione 27/07/2021 mento di appello avverso la sentenza resa ex art. 308, comma 2, c.p.c., reiettiva del reclamo contro la declaratoria di estin- zione del processo pronunciata dal giudice istruttore, è retto dal rito camerale fin dal momento della proposizione della im- pugnazione, che va, quindi, introdotta con ricorso da deposi- tarsi in cancelleria entro i termini perentori prescritti dagli artt. 325 e 327 c.p.c. e, laddove il gravame sia promosso con citazione anziché con ricorso, è suscettibile di sanatoria, in via di conversione ex art. 156 c.p.c., a condizione che, nel termi- ne previsto dalla legge, l’atto sia stato non solo notificato alla controparte, ma anche depositato nella cancelleria del giudi- ce» (Cass., Sez.

U, Sentenza n. 22848 del 08/10/2013, Rv. 627461 – 01, Rv. 627462 – 01; conf.: Sez. 1, Sentenza n. 6855 del 24/03/2014, Rv. 629896 – 01, Rv. 629897 – 01; cfr., in particolare, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 14646 del 18/07/2016; Rv. 640553 – 01, con specifico riguardo al pro- cedimento di reclamo di cui all’art. 630 c.p.c., secondo la qua- le «in materia di esecuzione forzata, l’appello avverso la sen- tenza che abbia provveduto sul reclamo proposto ai sensi dell’art. 630 c.p.c. è destinato a svolgersi secondo le forme del rito camerale previsto dall’art. 130 disp. att. c.p.c. fin dal momento della proposizione del gravame, che va quindi intro- dotto con ricorso da depositarsi in cancelleria entro i termini perentori prescritti dagli artt. 325 e 327 c.p.c.»).

Nella specie, nonostante la pacifica qualificazione dell’azione come reclamo in tema di estinzione ai sensi dell’art. 630 c.p.c., la corte territoriale, dato atto che l’appello era stato proposto con atto di citazione notificato in data 19 e 21 otto- bre 2013 e depositato in cancelleria in data 30 ottobre 2013, lo ha dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 348, comma 1, Ric. n. 7313/2018 – Sez. 3 – Ud. 21 giugno 2021 – Sentenza – Pagina 5 di 7 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : T A T A N G E L O A U G U S T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b 7 4 0 3 1 a 3 5 6 9 b 7 b 3 b 9 4 e 6 b 2 9 7 1 9 b d 8 4 3 F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 7313/2018 Numero sezionale 1765/2021 c.p.c., in quanto la costituzione degli appellanti non era avve-Numero di raccolta generale 21516/2021Data pubblicazione 27/07/2021 nuta entro dieci giorni dalla prima notificazione.

In base ai principi di diritto sopra enunciati, però, trattandosi di procedimento retto dal rito camerale da introdurre con ri- corso, e dovendo essere oggetto di conversione, ai sensi dell’art. 156 c.p.c., l’erronea introduzione del giudizio di se- condo grado effettuata con citazione, anziché con ricorso, è da ritenersi rilevante ai fini della pendenza del giudizio di appello esclusivamente la data di deposito in cancelleria dell’atto in- troduttivo. Ne consegue necessariamente che, in siffatta ipotesi, è la data di deposito dell’atto introduttivo nella cancelleria del giudice di secondo grado (e non la data della relativa notificazione) a segnare il momento di proposizione del gravame; e ciò non solo ai fini della tempestività dell’impugnazione (nella specie non in discussione, in quanto la sentenza di primo grado non era stata notificata e il termine di cui all’art. 327 c.p.c. non era ancora decorso alla data del 30 ottobre 2013), ma anche ai fini della tempestiva e regolare costituzione della parte ap- pellante, che in tal caso finisce per coincidere con la stessa data di introduzione del giudizio, cioè con il deposito dell’atto di appello nella cancelleria del giudice di secondo grado.

Ne deriva ulteriormente che va esclusa, sempre in siffatta ipo- tesi, la possibilità di ritenere tardiva la costituzione della parte appellante che abbia preventivamente notificato l’atto intro- duttivo del giudizio di secondo grado, ai sensi dell’art. 348, comma 1, c.p.c.. La corte di appello avrebbe, in definitiva, dovuto ritenere re- golare la costituzione degli appellanti, in quanto coincidente con la data di utile proposizione dell’impugnazione, per poi esaminare il merito di quest’ultima. Ric. n. 7313/2018 – Sez. 3 – Ud. 21 giugno 2021 – Sentenza – Pagina 6 di 7 F i r m a t o D a :

C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : T A T A N G E L O A U G U S T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b 7 4 0 3 1 a 3 5 6 9 b 7 b 3 b 9 4 e 6 b 2 9 7 1 9 b d 8 4 3 F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 7313/2018 Numero sezionale 1765/2021 La pronunzia di improcedibilità del gravame va dunque cassa-Numero di raccolta generale 21516/2021Data pubblicazione 27/07/2021 ta affinché alla sua disamina sotto ogni altro aspetto si prov- veda in sede di rinvio.

2. Il ricorso è accolto. La sentenza impugnata è cassata, con rinvio alla Corte di Ap- pello di Palermo, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. per questi motivi La Corte: - accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Appello di Palermo, in diversa com- posizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 21 giugno 2021. L’estensore Il presidente Augusto TATANGELO Franco DE STEFANO Ric. n. 7313/2018 – Sez. 3 – Ud. 21 giugno 2021 – Sentenza – Pagina 7 di 7 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : T A T A N G E L O A U G U S T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b 7 4 0 3 1 a 3 5 6 9