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Ordinanza — n. 21514/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court annuls execution order against bank treasury credits due to lack of reasoning and procedural violation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21514/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court annulled the execution order issued by the enforcement judge against the bank treasury credits held by the ASL. The applicant argued the lower court's decision was null due to lack of reasoning and violated specific legislative provisions regarding treasury accounts. The court rejected the defense's claim that the issue was extraneous, ruling instead that the execution order failed to address the specific legal requirements for seizing bank treasury funds.

Regesto Legislator

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Art. 617 c.p.c.; Art. 132 n. 4 c.p.c.: The execution order is void if it fails to provide the required reasoning for the seizure of bank treasury credits, violating the principle of reasoned judicial decisions.

Parole chiave

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execution order nullity bank treasury credits lack of reasoning opposizione agli atti esecutivi procedural violation azione di rivendicazione nel pignoramento autorizzazione all’esecuzione pignoramento di crediti

Disposizioni normative citate

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Art. 617 c.p.c.
La Ariemma ha proposto opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione.
Art. 132 n. 4 c.p.c.
Violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c. in relazione all’art.
Art. 111 Cost.
in relazione all’art. 111 Cost., nonché 547, 548, 549, 550, 617 c.p.c.
D.L. 24.04.2014 n. 66 art. 35 n. 8 lett. b)
Violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 111 Cost., nonché 547, 548, 549, 550, 617 c.p.c. e 2697 c.c. (360 c. 1, n. 3 e n. 4 c.p.c.)». Con il secondo motivo si denunzia «Violazione e falsa applica- zione del D.L. 24.04.2014 n. 66 art. 35 n. 8 lett.
Art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.
(art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.)».
art. 617 c.p
La Ariemma ha proposto opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione.
art. 111 Cost
in relazione all’art. 111 Cost., nonché 547, 548, 549, 550, 617 c.p.c.
art. 112 c.p
in rela- zione all’art. 112 c.p.c.
art. 547 c.p
In tal caso l’art. 547 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Corte Costituzionale n. 211/03
9/93, come risul- tante dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 211/03, nonché degli artt.
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Testo completo

__________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 6556 del ruolo generale dell’anno 2018, proposto da ARIEMMA Elena, titolare della Farmacia Manzoni di San Giorgio a Cremano (P.I.: 05842350638) rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall’avvocato Giuseppe Mauriello (C.F.: MRL GPP 54R21 F912S) -ricorrente- nei confronti di ASL NAPOLI 1 CENTRO (C.F.: non indicato), in persona del legale rappresentante pro tempore BANCO DI NAPOLI S.p.A. (C.F.: non indicato), in perso- na del legale rappresentante pro tempore -intimati- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Napoli n. 268/2018, pubblicata in data 11 gennaio 2018; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 4 marzo 2021 dal consigliere Augusto Tatangelo.

Fatti di causa Elena Ariemma, sulla base di un titolo esecutivo di formazione giudiziale, ha pignorato i crediti della ASL Napoli 1 Centro nei confronti del suo tesoriere Banco di Napoli S.p.A.. Ric. n. 6556/2018 – Sez. 3 – Ad. 4 marzo 2021 – Ordinanza – Pagina 1 di 8 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : T A T A N G E L O A U G U S T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b 7 4 0 3 1 a 3 5 6 9 b 7 b 3 b 9 4 e 6 b 2 9 7 1 9 b d 8 4 3 F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 6556/2018 Numero sezionale 720/2021 Quest’ultimo ha reso una dichiarazione di quantità ritenuta Numero di raccolta generale 21514/2021Data pubblicazione 27/07/2021 negativa dal giudice dell’esecuzione, che ha di conseguenza dichiarato l’improcedibilità dell’esecuzione.

La Ariemma ha proposto opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione. L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Napoli. Ricorre la Ariemma, sulla base di tre motivi. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c.. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia «Nullità della sentenza per mancanza di motivazione.

Violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 111 Cost., nonché 547, 548, 549, 550, 617 c.p.c. e 2697 c.c. (360 c. 1, n. 3 e n. 4 c.p.c.)». Con il secondo motivo si denunzia «Violazione e falsa applica- zione del D.L. 24.04.2014 n. 66 art. 35 n. 8 lett.

b) che ha in- trodotto il comma 5 bis dell’art. 1 del D.L. 9/93, come risul- tante dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 211/03, nonché degli artt. 115, 116, 617 c.p.c. e 2697 c.c. (art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.)». Con il terzo motivo si denunzia «Violazione e falsa applicazio- ne del D.L. 24.04.2014 n. 66 art. 35 n. 8 lett.

b) che ha intro- dotto il comma 5 bis dell’art. 1 del D.L. 9/93, come risultante dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 211/03, nonché degli artt. 2712, 2719, 2697 c.c., 115, 116, 617 c.p.c. in rela- zione all’art. 112 c.p.c. (art. 360 c. 1 n. 3 e 4 c.p.c.)». I tre motivi del ricorso sono logicamente connessi e possono quindi essere esaminati congiuntamente. Essi sono fondati. Ric. n. 6556/2018 – Sez. 3 – Ad. 4 marzo 2021 – Ordinanza – Pagina 2 di 8 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : T A T A N G E L O A U G U S T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b 7 4 0 3 1 a 3 5 6 9 b 7 b 3 b 9 4 e 6 b 2 9 7 1 9 b d 8 4 3 F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 6556/2018 Numero sezionale 720/2021 Come si evince dagli atti di causa, l’istituto bancario tesoriere Numero di raccolta generale 21514/2021Data pubblicazione 27/07/2021 della A.S.L. debitrice esecutata aveva reso una dichiarazione di quantità il cui contenuto sostanziale era inequivocabilmente di carattere positivo (sebbene si concludesse con una affer- mazione apparentemente contraria).

La banca aveva infatti dichiarato che vi erano fondi per un ammontare pari a quasi cento milioni di euro sul conto di tesoreria, sebbene precisan- do che detti fondi risultavano già integralmente vincolati per precedenti pignoramenti. Orbene, va in proposito affermato che la dichiarazione con la quale il terzo pignorato ammette la sussistenza di un suo de- bito nei confronti del debitore esecutato, anche se con riguar- do allo stesso abbia già ricevuto la notificazione di precedenti pignoramenti, va senz’altro qualificata come dichiarazione di quantità positiva.

In tal caso l’art. 547 c.p.c. impone infatti al terzo di indicare i precedenti pignoramenti, spettando poi al giudice dell’esecuzione disporre l’eventuale riunione delle procedure esecutive, onde provvedere alla distribuzione tra i vari credi- tori delle somme disponibili. Le ulteriori precisazioni fornite dal terzo nel caso di specie, in presenza di una dichiarazione in cui si attestava la sussistenza di fondi sul conto di tesoreria, non potevano avere alcun rilie- vo in relazione alla positività o negatività della dichiarazione: - non quelle relative alla circostanza di fatto che alcuni pi- gnoramenti (in verità non puntualmente indicati) aveva- no trovato copertura e altri no, perché – come appena chiarito – il fatto che il credito pignorato non sia suffi- ciente a pagare tutti i creditori non fa venir meno il ca- rattere positivo della dichiarazione di quantità; non ri- sulta del resto neanche specificato se per i precedenti pignoramenti vi erano state già assegnazioni (ed even- tualmente per quali pignoramenti e in che misura), uni- Ric. n. 6556/2018 – Sez. 3 – Ad. 4 marzo 2021 – Ordinanza – Pagina 3 di 8 F i r m a t o D a :

C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : T A T A N G E L O A U G U S T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b 7 4 0 3 1 a 3 5 6 9 b 7 b 3 b 9 4 e 6 b 2 9 7 1 9 b d 8 4 3 F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 6556/2018 Numero sezionale 720/2021 ca circostanza che avrebbe potuto eventualmente costi-Numero di raccolta generale 21514/2021Data pubblicazione 27/07/2021 tuire un effettivo impedimento alla riunione delle proce- dure ed al concorso tra i creditori (fermo restando che si tratta comunque di valutazioni che spettano al giudice dell’esecuzione e non incidono in alcun modo sul carat- tere positivo o negativo della dichiarazione di quantità del terzo pignorato); - non quelle relative alla sussistenza di una eventuale de- libera dell’ente debitore di imposizione di vincoli con ri- guardo alle disponibilità giacenti sul conto di tesoreria, perché tale delibera ha rilievo solo ai fini della pignorabi- lità del relativo credito, ma non del carattere positivo o negativo della dichiarazione di quantità del terzo pigno- rato (va comunque rilevato in proposito, per completez- za, che nella dichiarazione di quantità, riportata nel ri- corso, non risulta indicata una specifica delibera di vin- colo, ma si fa riferimento solo alla legge che ha previsto la possibilità di detta delibera, comunque successiva al pignoramento).

Risulta inoltre che il creditore aveva espressamente chiesto al giudice dell’esecuzione, da una parte, che fossero specificati dal terzo i pignoramenti precedenti (come impone l’art. 547 c.p.c.), ai fini di una possibile riunione delle procedure e, co- munque, aveva dedotto l’inefficacia del vincolo di impignorabi- lità, sia perché la delibera era successiva al pignoramento, sia perché erano stati effettuati pagamenti per titoli diversi da quelli oggetto di vincolo (producendo anche copia dei relativi mandati). Orbene, nella descritta situazione, il giudice dell’esecuzione:

a) ha omesso di richiedere al terzo la specificazione dei pigno- ramenti precedenti;

b) ha erroneamente ritenuto la dichiarazione di quantità nega- tiva, come fin qui chiarito; Ric. n. 6556/2018 – Sez. 3 – Ad. 4 marzo 2021 – Ordinanza – Pagina 4 di 8 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : T A T A N G E L O A U G U S T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b 7 4 0 3 1 a 3 5 6 9 b 7 b 3 b 9 4 e 6 b 2 9 7 1 9 b d 8 4 3 F i r m a t o D a :

D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 6556/2018 Numero sezionale 720/2021 c) ha quindi dichiarato improcedibile l’esecuzione, a causa del Numero di raccolta generale 21514/2021Data pubblicazione 27/07/2021 suddetto carattere negativo della dichiarazione, ancora una volta erroneamente, in quanto, in presenza delle indicate con- testazioni del creditore, anche a ritenere la dichiarazione ne- gativa, avrebbe comunque dovuto eventualmente disporre l’accertamento dell’obbligo del terzo.

L’opposizione agli atti esecutivi avanzata dal creditore avverso il descritto provvedimento del giudice dell’esecuzione risulta correttamente articolata, essendo stata contestata la mancata richiesta al terzo di una specifica indicazione dei precedenti pignoramenti (motivo di opposizione con carattere potenzial- mente assorbente), ed essendo stata altresì contestata la stessa impignorabilità dei fondi dichiarati esistenti sul conto di tesoreria (sia per l’anteriorità del pignoramento rispetto alla delibera di vincolo, sia per la dedotta successiva emissione di mandati di pagamento per titoli non vincolati).

Di fronte a tali specifiche contestazioni, nella sentenza impu- gnata si afferma, del tutto apoditticamente, che la dichiara- zione del terzo «è stata correttamente interpretata dal giudice dell’esecuzione, sia quanto alla indicazione del vincolo di impi- gnorabilità … … sia quanto alla notifica di precedenti pignora- menti», aggiungendosi poi (in modo del tutto assertivo e sen- za alcuna comprensibile motivazione) che le copie dei mandati di pagamento prodotte non erano idonee «a consentire attivi- tà istruttoria». Nella decisione non viene in alcun modo chiarito per quale ra- gione una dichiarazione con la quale si attesta che sussistono fondi sul conto di tesoreria per quasi cento milioni di euro sa- rebbe stata correttamente interpretata come negativa; né viene chiarito per quale ragione tale dichiarazione sarebbe stata correttamente interpretata dal giudice dell’esecuzione «quanto alla notifica di precedenti pignoramenti», pur essendo stato omesso di chiedere al terzo di indicarli, ai sensi dell’art. Ric. n. 6556/2018 – Sez. 3 – Ad. 4 marzo 2021 – Ordinanza – Pagina 5 di 8 F i r m a t o D a :

C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : T A T A N G E L O A U G U S T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b 7 4 0 3 1 a 3 5 6 9 b 7 b 3 b 9 4 e 6 b 2 9 7 1 9 b d 8 4 3 F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 6556/2018 Numero sezionale 720/2021 547 c.p.c., per verificare se erano già intervenute le relative Numero di raccolta generale 21514/2021Data pubblicazione 27/07/2021 assegnazioni, come richiesto dal creditore; neanche viene chiarito perché la dichiarazione sarebbe stata correttamente interpretata dal giudice dell’esecuzione «quanto alla indicazio- ne del vincolo di impignorabilità», visto che in realtà il giudice dell’esecuzione non pare avere affatto tenuto conto dell’impignorabilità, essendosi limitato a dichiarare improcedi- bile l’esecuzione per essere la dichiarazione di quantità nega- tiva.

Tanto meno poi il tribunale ha chiarito perché “l’interpretazione della dichiarazione” sarebbe da ritenere cor- retta nonostante la delibera di vincolo fosse successiva al pi- gnoramento e neanche ha precisato il senso dell’affermazione per cui le copie dei mandati di pagamento «non sono idonee a consentire attività istruttoria», non avendo neanche indicato le ragioni per cui non ha affatto preso in considerazione tali copie, con riguardo alle quali non risulta avanzata alcuna eventuale contestazione di conformità agli originali. Va di conseguenza accolto il ricorso, sia con riguardo al dedot- to vizio di carenza assoluta di motivazione, sia con riguardo ai dedotti vizi di violazione di legge, nei limiti di quanto in prece- denza esposto e, di conseguenza, la decisione impugnata va cassata.

Non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto ai fini dell’accoglimento dell’opposizione e dell’annullamento del provvedimento opposto, essendo sufficiente a tal fine rilevare che la dichiarazione di quantità era senz’altro positiva e, di conseguenza, che non era in alcun modo giustificata la dichia- razione di improcedibilità dell’esecuzione, dovendo invece il giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 547 c.p.c., chiedere al terzo di indicare i precedenti pignoramenti aventi ad ogget- to le medesime somme, onde verificare se (e in quali limiti) gli stessi avevano eventualmente già dato luogo ad assegnazioni Ric. n. 6556/2018 – Sez. 3 – Ad. 4 marzo 2021 – Ordinanza – Pagina 6 di 8 F i r m a t o D a :

C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : T A T A N G E L O A U G U S T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b 7 4 0 3 1 a 3 5 6 9 b 7 b 3 b 9 4 e 6 b 2 9 7 1 9 b d 8 4 3 F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 6556/2018 Numero sezionale 720/2021 alla data del pignoramento per cui è causa, ai fini della even-Numero di raccolta generale 21514/2021Data pubblicazione 27/07/2021 tuale riunione delle procedure, onde assicurare il concorso dei creditori.

È opportuno altresì precisare che non è invece possibile, nell’ambito della presente controversia, prendere in esame le questioni relative alla pignorabilità delle disponibilità giacenti sul conto di tesoreria, in quanto il provvedimento del giudice dell’esecuzione impugnato con l’opposizione agli atti esecutivi qui in esame non risulta averle affrontate e, quindi, si tratta di questioni estranee all’oggetto del giudizio.

4. Il ricorso è accolto. La sentenza impugnata è cassata e, decidendo nel merito, il provvedimento del giudice dell’esecuzione impugnato con l’opposizione agli atti esecutivi è annullato. Le spese dell’intero giudizio (sia di merito che di legittimità), liquidate come in dispositivo, sono poste, in base al principio della soccombenza, a carico dell’ente debitore esecutato e di- stratte in favore del difensore della ricorrente avvocato Giu- seppe Mauriello, che ha reso la prescritta dichiarazione di an- ticipo, sussistendo invece sufficienti motivi per disporne la in- tegrale compensazione nei rapporti tra la stessa ricorrente ed il terzo pignorato, in considerazione della posizione processua- le di quest’ultimo nell’ambito del processo esecutivo. per questi motivi La Corte: - accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, deci- dendo nel merito, annulla il provvedimento del giudice dell’esecuzione impugnato con l’opposizione agli atti esecutivi proposta dalla Ariemma; - condanna la ASL Napoli 1 Centro al pagamento delle spese del giudizio in favore della ricorrente Ariemma, li- quidandole in complessivi € 1.500,00 per il grado di me- rito e in € 2.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, per il Ric. n. 6556/2018 – Sez. 3 – Ad. 4 marzo 2021 – Ordinanza – Pagina 7 di 8 F i r m a t o D a :

C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : T A T A N G E L O A U G U S T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b 7 4 0 3 1 a 3 5 6 9 b 7 b 3 b 9 4 e 6 b 2 9 7 1 9 b d 8 4 3 F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 6556/2018 Numero sezionale 720/2021 giudizio di legittimità, con distrazione in favore Numero di raccolta generale 21514/2021Data pubblicazione 27/07/2021 dell’avvocato Giuseppe Mauriello; spese generali forfet- tarie e accessori come per legge; - dichiara integralmente compensate le spese dell’intero giudizio nei rapporti tra la ricorrente ed il Banco di Na- poli S.p.A..

Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 4 marzo 2021. Il presidente Franco DE STEFANO Ric. n. 6556/2018 – Sez. 3 – Ad. 4 marzo 2021 – Ordinanza – Pagina 8 di 8 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : T A T A N G E L O A U G U S T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e