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Ordinanza — n. 21513/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to lack of necessary co-litigation, nullifying the entire proceeding and remanding the case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21513/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the second-instance judgment because the lower courts failed to include a necessary co-litigator, violating mandatory procedural rules. The appellant, Livia Ranuzzi, sought to enforce a judgment against a debtor and third-party buyers of mortgaged property, while the respondents opposed the enforcement. The court held that the absence of the necessary co-litigator renders the entire process void, requiring a remittal to the trial court for a new hearing.

Regesto Legislator

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Art. 354, comma 1, c.p.c.; Art. 383, comma 3, c.p.c.: When a violation of mandatory co-litigation rules remains unremedied by the trial and appellate courts, the entire proceeding is vitiated, necessitating the annulment of the judgment and remittal to the court of first instance.

Parole chiave

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necessary co-litigation violation of mandatory rules annulment of judgment remittal to first instance procedural nullity litisconsorzio necessario cassation annulment ipoteca legale del venditore

Disposizioni normative citate

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Art. 354, comma 1, c.p.c.
Art. 383, comma 3, c.p.c.
354, comma 1, c.p.c., resta viziato l’intero processo e s’impone, in sede di giudizio di cassazione, l’annullamento, anche d’ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell’art. 383, comma 3, c.p.c.»; conf.:
art. 602 c.p
art. 605 c.p
602 c.p.c., a Laura Interlandi e Mila Carri, quali terzi non debitori acquirenti, dalla società debitrice, di beni immobi- li già assoggettati ad ipoteca giudiziale a garanzia del predetto debito e minacciando l’esecuzione forzata su tali immobili ai sensi dell’art. 605 c.p.c..
art. 615 c.p
La Interlandi e la Carri hanno proposto opposizione avverso il precetto, ai sensi dell’art. 615, comma 1, c.p.c..

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 1, Sentenza n. 18127 del 26/07/2013
Sez. 3, Sentenza n. 8825 del 13/04/2007
Sez. U, Sentenza n. 3678 del 16/02/2009
599201; Sez. U, Sentenza n. 3678 del 16/02/2009, Rv.
Sez. 3, Sentenza n. 3866 del 26/02/2004
607444; Sez. 3, Sentenza n. 3866 del 26/02/2004, Rv.
Sez. 3, Sentenza n. 1462 del 30/01/2003
570566 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 1462 del 30/01/2003, Rv.
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Testo completo

__________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 10152 del ruolo generale dell’anno 2018, proposto da RANUZZI Livia (C.F.: RNZ LVI 50B58 I330Z) avvocato costituito in giudizio personalmente ai sensi dell’art.86 c.p.c. -ricorrente- nei confronti di INTERLANDI Laura (C.F.: NTR LRA 40H43 D976T) CARRI Mila (C.F.: CRR MLI 44E63 A662L) rappresentate e difese, giusta procura a margine del controri- corso, dall’avvocato Carlo Orazi (C.F.: RZO CRL 67M26 L182Q) -controricorrenti- nonché BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. (C.F.: 00884060526), in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata- per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Ro- ma n. 870/2018, pubblicata in data 25 gennaio 2018; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 4 marzo 2021 dal consigliere Augusto Tatangelo.

Fatti di causa Ric. n. 10152/2018 – Sez. 3 – Ad. 4 marzo 2021 – Ordinanza – Pagina 1 di 5 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : T A T A N G E L O A U G U S T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b 7 4 0 3 1 a 3 5 6 9 b 7 b 3 b 9 4 e 6 b 2 9 7 1 9 b d 8 4 3 F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 10152/2018 Numero sezionale 721/2021 Livia Ranuzzi, sulla base di un titolo esecutivo di formazione Numero di raccolta generale 21513/2021Data pubblicazione 27/07/2021 giudiziale, ha intimato precetto di pagamento al proprio debi- tore Pani S.r.l., notificando l’intimazione altresì, ai sensi dell’art. 602 c.p.c., a Laura Interlandi e Mila Carri, quali terzi non debitori acquirenti, dalla società debitrice, di beni immobi- li già assoggettati ad ipoteca giudiziale a garanzia del predetto debito e minacciando l’esecuzione forzata su tali immobili ai sensi dell’art. 605 c.p.c..

La Interlandi e la Carri hanno proposto opposizione avverso il precetto, ai sensi dell’art. 615, comma 1, c.p.c.. Iniziata l’esecuzione, nella quale è intervenuta la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., la Interlandi ha proposto altresì op- posizione anche ai sensi dell’art. 615, comma 2, c.p.c.. Riunite le due opposizioni, il Tribunale di Civitavecchia, in ac- coglimento delle stesse, per quanto ancora rileva nella pre- sente sede, ha dichiarato la nullità dell’ipoteca giudiziale e dell’atto di pignoramento, nonché l’inesistenza del diritto della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. di intervenire nella procedura esecutiva.

La Corte di Appello di Roma ha confermato la decisione di primo grado. Ricorre la Ranuzzi, sulla base di cinque motivi. Resistono con controricorso la Interlandi e la Carri. Non ha svolto attività difensiva in questa sede la banca inti- mata. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c.. Entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. Ragioni della decisione 1. È pregiudiziale, rispetto all’esame dei motivi del ricorso, il rilievo del difetto di integrità del contraddittorio nel giudizio di merito.

Ric. n. 10152/2018 – Sez. 3 – Ad. 4 marzo 2021 – Ordinanza – Pagina 2 di 5 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : T A T A N G E L O A U G U S T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b 7 4 0 3 1 a 3 5 6 9 b 7 b 3 b 9 4 e 6 b 2 9 7 1 9 b d 8 4 3 F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A .

N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 10152/2018 Esso si è infatti svolto senza la partecipazione del debitore Numero sezionale 721/2021Numero di raccolta generale 21513/2021 (Pani S.r.l.): l’opposizione è stata proposta dalle terze proprie-Data pubblicazione 27/07/2021 tarie dei beni assoggettati ad espropriazione ai sensi dell’art.602 c.p.c. esclusivamente nei confronti della creditrice proce- dente. Secondo l’indirizzo di questa Corte, «in sede di espropriazione promossa dal creditore contro il terzo proprietario, nei casi e modi di cui agli artt. 602 e seguenti c.p.c., sono parti tanto il terzo assoggettato all’espropriazione, quanto il debitore, per cui, nel giudizio di opposizione all’esecuzione, promosso con- tro il creditore procedente dal terzo assoggettato all’esecuzione, il debitore, assieme al creditore, assume la ve- ste di legittimo e necessario contraddittore, quale soggetto nei cui confronti l’accertamento della ricorrenza o meno dell’azione esecutiva contro il terzo è destinato a produrre ef- fetti immediati e diretti; ne consegue che le sentenze rese in un giudizio di opposizione all’esecuzione promossa nei con- fronti di beni del terzo in cui non sia stato evocato in causa anche il debitore necessario sono “inutiliter datae” e tale nulli- tà, ove non rilevata dai giudici di merito, va rilevata d’ufficio dal giudice di legittimità con remissione della causa al giudice di primo grado; il principio trova applicazione anche nel caso di fallimento del debitore diretto, dovendo la predetta opposi- zione ex art. 615 c.p.c. essere, pertanto, promossa altresì contro di questi, in proprio e per l’eventualità che ritorni o sia ritornato “in bonis”, allorché il creditore opposto adduca l’insufficienza dei pagamenti conseguiti in sede fallimentare, a fronte del più ampio oggetto del proprio credito rispetto ai li- miti della pretesa azionabile verso il curatore e, dall’altro lato, il terzo esecutato opponga il carattere pienamente satisfattivo dei pagamenti conseguiti nella predetta sede» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 6546 del 22/03/2011, Rv. 616811 – 01; conf.:

Sez. 3, Sentenza n. 2333 del 31/01/2017, Rv. 642714 – 01; Ric. n. 10152/2018 – Sez. 3 – Ad. 4 marzo 2021 – Ordinanza – Pagina 3 di 5 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : T A T A N G E L O A U G U S T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b 7 4 0 3 1 a 3 5 6 9 b 7 b 3 b 9 4 e 6 b 2 9 7 1 9 b d 8 4 3 F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 10152/2018 Sez. 3, Sentenza n. 26523 del 09/11/2017, Rv. 646637 Numero sezionale 721/2021Numero di raccolta generale 21513/2021– 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17113 del 28/06/2018, Rv. 649547 Data pubblicazione 27/07/2021– 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4763 del 19/02/2019, Rv. 653012 - 01). Il giudizio si è pertanto svolto in mancanza di un legittimato passivo necessario, il che ne determina la nullità, rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del giudizio, imponendo l’annullamento della pronuncia emessa, con conseguente ri- messione della causa al giudice di prime cure (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 18127 del 26/07/2013, Rv. 627384:

«quando ri- sulta integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio ne- cessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto l’integrazione del contraddittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 354, comma 1, c.p.c., resta viziato l’intero processo e s’impone, in sede di giudizio di cassazione, l’annullamento, anche d’ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell’art. 383, comma 3, c.p.c.»; conf.:

Sez. 3, Senten- za n. 8825 del 13/04/2007, Rv. 599201; Sez. U, Sentenza n. 3678 del 16/02/2009, Rv. 607444; Sez. 3, Sentenza n. 3866 del 26/02/2004, Rv. 570566 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 1462 del 30/01/2003, Rv. 560455 - 01). La sentenza impugnata va in definitiva cassata, con rimessio- ne del procedimento al giudice di primo grado (il che esime anche dall’illustrare il contenuto dei motivi posti a base del ri- corso).

2. La sentenza impugnata è cassata, ai sensi dell’art. 383, comma 3, c.p.c., con rimessione al Tribunale di Civitavecchia, quale giudice di primo grado, in persona di diverso magistra- to, anche per le spese del giudizio di legittimità. per questi motivi La Corte: Ric. n. 10152/2018 – Sez. 3 – Ad. 4 marzo 2021 – Ordinanza – Pagina 4 di 5 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a :

T A T A N G E L O A U G U S T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b 7 4 0 3 1 a 3 5 6 9 b 7 b 3 b 9 4 e 6 b 2 9 7 1 9 b d 8 4 3 F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 10152/2018 Numero sezionale 721/2021 - cassa la sentenza impugnata, con rimessione al Tribuna-Numero di raccolta generale 21513/2021Data pubblicazione 27/07/2021 le di Civitavecchia, in persona di diverso magistrato, an- che per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 4 marzo 2021. Il presidente Franco DE STEFANO Ric. n. 10152/2018 – Sez. 3 – Ad. 4 marzo 2021 – Ordinanza – Pagina 5 di 5 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : T A T A N G E L O A U G U S T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b 7 4 0 3 1 a 3 5 6 9 b 7 b 3 b 9 4 e 6 b 2 9 7 1 9 b d 8 4 3 F i r m a t o D a :

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