Cassation court allows third-party opposition in forced expropriation appeal filed within ten days of citation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the third-party opposition filed by Giuseppe Chirumbolo against the forced expropriation execution proceedings. Chirumbolo argued the appeal was inadmissible due to procedural violations, but the lower court had declared it untimely. The court ruled that the appeal was properly filed within the ten-day period following the first citation notice, rejecting the lower court's dismissal. Consequently, the appealed judgment was quashed and the case remitted to the Court of Appeal of Catanzaro for further examination.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 619, 620 c.p.c.; The third-party opposition in forced expropriation proceedings must be filed within ten days of the first citation notice, and failure to meet this deadline does not render the appeal inadmissible if the filing occurred within the statutory period.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
__________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 11053 del ruolo generale dell’anno 2018, proposto da CHIRUMBOLO Giuseppe (C.F.: CHR GPP 30L05 F888P) rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dagli avvocati Giuseppe Sardo (C.F.: SRD GPP 50B05 F780N) e Francesco Fodaro (C.F.: FDR FNC 67E20 C352A) -ricorrente- nei confronti di STATTI Alberto (C.F.: SRR LRT 67E06 H501T) rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricor- so, dall’avvocato Paolo Mascaro (C.F.: MSC PLA 63D13 F888O) -controricorrente- nonché STATTI Francesca (C.F.:
STT FNC 43M48 H501P) -intimata- per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Ca- tanzaro n. 2197/2017, pubblicata in data 7 dicembre 2017 (e notificata in data 27 gennaio 2018); udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 4 marzo 2021 dal consigliere Augusto Tatangelo. Fatti di causa Ric. n. 11053/2018 – Sez. 3 – Ad. 4 marzo 2021 – Ordinanza – Pagina 1 di 5 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a :
T A T A N G E L O A U G U S T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b 7 4 0 3 1 a 3 5 6 9 b 7 b 3 b 9 4 e 6 b 2 9 7 1 9 b d 8 4 3 F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 11053/2018 Numero sezionale 722/2021 Giuseppe Chirumbolo ha proposto opposizione di terzo Numero di raccolta generale 21512/2021Data pubblicazione 27/07/2021 all’esecuzione, ai sensi degli artt. 619 e 620 c.p.c., nel corso di un processo esecutivo per espropriazione forzata promosso dalla Banca Popolare di Nicastro (poi divenuta Banca MPS) e proseguito da Alberto Statti, avente causa di detta banca, de- ducendo di avere usucapito gli immobili espropriati, frattanto acquisiti dal Comune di Lamezia Terme in virtù di una cessio- ne volontaria, il cui corrispettivo era stato versato alla proce- dura esecutiva.
L’opposizione è stata accolta dal Tribunale di Lamezia Terme. La Corte di Appello di Catanzaro ha dichiarato improcedibile l’appello del Chirumbolo. Ricorre il Chirumbolo, sulla base di otto motivi. Resiste con controricorso Alberto Statti. Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’altra intimata. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c.. Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia «Violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 163-bis, 165, 171, 347, 348, 359 e 616 c.p.c. in relazione art. 360, comma 1, n. 4, o in subordine n. 3, c.p.c.
– violazione del principio di ultrattività del rito – nullità della sentenza». Con il secondo motivo si denunzia «Violazione degli artt. 112, 329, 619 e 620 c.p.c. in riferimento all’art. 360, comma 1, n. 4, od, in subordine, n. 3)- c.p.c. – error in procedendo per violazione del giudicato interno formatosi sulla qualificazione dell’opposizione e sul petitum per come interpretati dal Tribu- nale di Lamezia Terme». Ric. n. 11053/2018 – Sez. 3 – Ad. 4 marzo 2021 – Ordinanza – Pagina 2 di 5 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a :
A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : T A T A N G E L O A U G U S T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b 7 4 0 3 1 a 3 5 6 9 b 7 b 3 b 9 4 e 6 b 2 9 7 1 9 b d 8 4 3 F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 11053/2018 Numero sezionale 722/2021 Con il terzo motivo si denunzia «Violazione e falsa applicazio-Numero di raccolta generale 21512/2021Data pubblicazione 27/07/2021 ne dell’art. 619 in riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.».
Con il quarto motivo si denunzia «Violazione falsa applicazione degli artt. 1 e 3 della legge del 7 ottobre 1969, n. 742, art. 92 dell’ordinamento giudiziario e 620 c.p.c. in riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.». Con il quinto motivo si denunzia «Violazione e falsa applica- zione degli artt. 347 e 359 c.p.c. in riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. - violazione falsa applicazione degli artt.112-165-346-347 e 359 c.p.c. in riferimento all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.»». Con il sesto motivo si denunzia «Violazione e falsa applicazio- ne degli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. in riferimento all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.».
Con il settimo motivo si denunzia «Violazione e falsa applica- zione artt. 163-bis-165-347-348-359-616 e 645 co. 2 cpc in riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3». Con l’ottavo motivo si denunzia «Violazione e falsa applicazio- ne (sotto altro profilo) degli artt. 163-bis-165-347-348-359- 616 e 645 co. 2 cpc e dell’art. 3 l. n. 218/2011 in riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3». Per motivi di logica pregiudizialità, vanno esaminati, prelimi- narmente e congiuntamente, il primo, il sesto, il settimo e l’ottavo motivo del ricorso, che hanno ad oggetto la medesima questione di diritto, essendo diretti a censurare la dichiarazio- ne di improcedibilità dell’appello del Chirumbolo per la sua tardiva iscrizione a ruolo, in quanto non avvenuta nel termine dimezzato di cinque giorni dalla notificazione dell’impugnazione, secondo la corte territoriale applicabile per le opposizioni esecutive in virtù della previsione di cui all’art.616 c.p.c. relativa ai termini a comparire.
Tali motivi sono fondati. Ric. n. 11053/2018 – Sez. 3 – Ad. 4 marzo 2021 – Ordinanza – Pagina 3 di 5 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : T A T A N G E L O A U G U S T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b 7 4 0 3 1 a 3 5 6 9 b 7 b 3 b 9 4 e 6 b 2 9 7 1 9 b d 8 4 3 F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a :
A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 11053/2018 È in proposito decisivo il rilievo (che assorbe ogni altra que-Numero sezionale 722/2021Numero di raccolta generale 21512/2021 stione) per cui «nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi il Data pubblicazione 27/07/2021 termine per la costituzione in giudizio della parte che introdu- ca la fase di merito non subisce alcuna riduzione – essendo, pertanto, di dieci giorni dalla prima notificazione dell’atto di ci- tazione» (cfr.
Cass., Sez. 3, Sentenza n. 24224 del 30/09/2019, Rv. 655174 - 01, decisione che esprime un prin- cipio valido per tutte le opposizioni esecutive, di espresso va- lore nomofilattico, emessa all’esito della pubblica udienza della Terza Sezione Civile, nell’ambito della particolare metodologia organizzativa adottata dalla suddetta sezione per la trattazio- ne dei ricorsi su questioni di diritto di particolare rilevanza in materia di esecuzione forzata, cd. “progetto esecuzioni”, sul quale v. già Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 26049 del 26/10/2018, nonché Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4964 del 20/02/2019).
All’indicato principio il collegio intende dare piena continuità. Ne consegue che l’iscrizione a ruolo del giudizio di appello da parte del ricorrente, diversamente da quanto affermato dalla corte territoriale, non era affatto tardiva; quindi, l’impugnazione non avrebbe potuto essere dichiarata impro- cedibile ma avrebbe dovuto essere presa in esame dalla corte stessa, ciò a cui dovrà provvedersi in sede di rinvio. La fondatezza dei motivi di ricorso appena considerati deter- mina l’assorbimento degli altri.
2. Sono accolti il primo, il sesto, il settimo e l’ottavo motivo del ricorso, nei sensi di cui in motivazione, assorbiti gli atri. La sentenza impugnata è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di Appello di Catanzaro, in diversa com- posizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. per questi motivi La Corte: Ric. n. 11053/2018 – Sez. 3 – Ad. 4 marzo 2021 – Ordinanza – Pagina 4 di 5 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a :
T A T A N G E L O A U G U S T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b 7 4 0 3 1 a 3 5 6 9 b 7 b 3 b 9 4 e 6 b 2 9 7 1 9 b d 8 4 3 F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 11053/2018 Numero sezionale 722/2021 - accoglie il primo, il sesto, il settimo e l’ottavo motivo del Numero di raccolta generale 21512/2021Data pubblicazione 27/07/2021 ricorso, nei sensi di cui in motivazione, assorbiti gli altri, e cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi ac- colti, con rinvio alla Corte di Appello di Catanzaro, in di- versa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 4 marzo 2021. Il presidente Franco DE STEFANO Ric. n. 11053/2018 – Sez. 3 – Ad. 4 marzo 2021 – Ordinanza – Pagina 5 di 5 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : T A T A N G E L O A U G U S T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b 7 4 0 3 1 a 3 5 6 9 b 7 b 3 b 9 4 e 6 b 2 9 7 1 9 b d 8 4 3 F i r m a t o D a :
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