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Ordinanza — n. 21511/2021 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal against auction sale and damages claim in Italian enforcement proceedings. The court rejects the debtor's arguments regarding the auctioneer's conduct and the causal link to bankruptcy failure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21511/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by Tiziana Marchionni against the enforcement auction of her property. The debtor had opposed the sale and claimed damages, arguing the auctioneer acted illegitimately and that the sale caused the failure of her bankruptcy proposal. The court ruled that the auctioneer acted lawfully and found no causal link between the sale and the bankruptcy outcome.

Regesto Legislator

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Art. 617 c.p.c.; Art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002: The court rejects appeals against enforcement auctions where the auctioneer acted within legal bounds, finding no illegality or causal connection between the sale and the debtor's bankruptcy failure.

Parole chiave

Generato dall'IA
enforcement auction bankruptcy proposal damages claim causal link auctioneer liability procedural dismissal property seizure opposizione al precetto esecutivo

Disposizioni normative citate

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Art. 617 c.p.c.
Art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co.
Art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228
Con il primo motivo del ricorso si denunzia «Violazione e falsa applicazione dell’art. 161, VI° comma, L.
art. 617 c.p
art. 306 c.p
art. 585 c.p
Con il secondo motivo si denunzia «Violazione e falsa applica- zione dell’art. 585 c.p.c.; inammissibilità della istanza di so- spensione depositata dalla società agricola “Rosa Enzo” & C.
art. 580 c.p
Con il terzo motivo si denunzia «Violazione e falsa applicazio- ne dell’art. 580 c.p.c.; inammissibilità dell’istanza di restitu- zione e svincolo della cauzione depositata dalla società agrico- la “Rosa Enzo” & C.
artt. 134 c.p
N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 3738/2018 Numero sezionale 719/2021 sposto di cui agli artt. 134 c.p.c.
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Testo completo

__________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 3738 del ruolo generale dell’anno 2018, proposto da MARCHIONNI Tiziana (C.F.: MRC TZN 62B62 L081N), ti- tolare dell’omonima impresa individuale, esercente con insegna “Il Guardacielo” rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’avvocato Marco Cassiani (C.F.: CSS MRC 57E09 G479U) -ricorrente- nei confronti di BANCA MPS CAPITAL SERVICE S.p.A. (P.I.: 01079950521), in persona del legale rappresentante pro tempore SOC. AGRICOLA ROSA ENZO & C. S.S. (C.F.: 02446990208), in persona del legale rappresentante pro tempore EQUITALIA CENTRO S.p.A.

DI FIRENZE (P.I.: 13756881002), in persona del legale rappresentante pro tempore EQUITALIA MARCHE S.p.A. (P.I.: 13756881002), in per- sona del legale rappresentante pro tempore UNICREDIT S.p.A. (P.I.: 00348170101), in persona del legale rappresentante pro tempore Ric. n. 3738/2018 – Sez. 3 – Ad. 4 marzo 2021 – Ordinanza – Pagina 1 di 9 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a :

T A T A N G E L O A U G U S T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b 7 4 0 3 1 a 3 5 6 9 b 7 b 3 b 9 4 e 6 b 2 9 7 1 9 b d 8 4 3 F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 3738/2018 Numero sezionale 719/2021 PACCAPELO Pietro (C.F.: PCC PTR 47E08 G479N) Numero di raccolta generale 21511/2021 Data pubblicazione 27/07/2021 CASSIANI Marco (C.F.: CSS MRC 57E09 G479U) -intimati- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Pesaro n. 891/2017, pubblicata in data 19 dicembre 2017; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 4 marzo 2021 dal consigliere Augusto Tatangelo.

Fatti di causa Nel corso di un procedimento esecutivo per espropriazione immobiliare promosso da M.P.S. Capital Service nei confronti di Tiziana Marchionni (con l’intervento di altri creditori), la de- bitrice esecutata – avendo avanzato istanza di ammissione al concordato preventivo, iscritta nel registro delle imprese – ha proposto opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., avverso gli atti della vendita con incanto e il provvedi- mento di aggiudicazione del bene pignorato in favore della so- cietà agricola “Rosa Enzo” & C.

S.s., posti in essere dal pro- fessionista delegato in pendenza della sospensione derivante dalla proposizione della suddetta istanza, nonché avverso il successivo provvedimento del giudice dell’esecuzione con il quale era stata concessa all’aggiudicatario una proroga del termine per il versamento del prezzo residuo, avanzando al- tresì domanda risarcitoria. Le domande sono state rigettate dal Tribunale di Pesaro. Ricorre la Marchionni, sulla base di cinque motivi. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c..

Il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore ge- nerale dott. Alberto Cardino, ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso. Ragioni della decisione Ric. n. 3738/2018 – Sez. 3 – Ad. 4 marzo 2021 2 – Ordinanza – Pagina 2 di 9 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : T A T A N G E L O A U G U S T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P .

A . N G C A 3 S e r i a l # : b 7 4 0 3 1 a 3 5 6 9 b 7 b 3 b 9 4 e 6 b 2 9 7 1 9 b d 8 4 3 F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 3738/2018 Numero sezionale 719/2021 1. Va preliminarmente esaminato, in quanto logicamente pre-Numero di raccolta generale 21511/2021Data pubblicazione 27/07/2021 giudiziale, il quarto motivo del ricorso, con il quale si denunzia «Violazione e falsa applicazione dell’art. 306 c.p.c.: insussi- stenza dei presupposti dell’invocata declaratoria di cessazione della materia del contendere».

Il tribunale ha espressamente rilevato la cessazione della ma- teria del contendere (v. pag. 6, righi 30 e ss. della sentenza impugnata), in relazione ai motivi di opposizione con i quali la ricorrente aveva contestato la validità dell’aggiudicazione dell’immobile pignorato disposta dal professionista delegato alla vendita, osservando che detta aggiudicazione era stata oggetto di una successiva sostanziale revoca da parte dello stesso giudice dell’esecuzione (adottata con provvedimento non impugnato). La cessazione della materia del contendere relativa all’impugnazione del provvedimento di aggiudicazione si estende ovviamente, per motivi logici, anche a tutte le conte- stazioni relative agli atti e provvedimenti consequenziali alla stessa aggiudicazione (tra cui certamente il provvedimento con il quale era stata concessa la proroga del termine per il versamento del prezzo residuo).

Secondo la ricorrente, la richiesta di dichiarazione di cessazio- ne della materia del contendere da parte della società aggiu- dicataria sarebbe intervenuta solo in sede di precisazione delle conclusioni, nel giudizio di merito, e avrebbe dovuto essere considerata, come tale, inammissibile in quanto tardiva. In ogni caso, non sussisterebbe la predetta cessazione della ma- teria del contendere, diversamente da quanto affermato dal tribunale, avendo essa opponente interesse alla decisione, so- prattutto con riguardo alla questione della restituzione della cauzione da parte della società aggiudicataria e alla domanda di risarcimento dei danni.

Il motivo è infondato. Ric. n. 3738/2018 – Sez. 3 – Ad. 4 marzo 2021 3 – Ordinanza – Pagina 3 di 9 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : T A T A N G E L O A U G U S T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b 7 4 0 3 1 a 3 5 6 9 b 7 b 3 b 9 4 e 6 b 2 9 7 1 9 b d 8 4 3 F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 3738/2018 1.1 È in primo luogo infondato, in diritto, l’assunto della ricor-Numero sezionale 719/2021Numero di raccolta generale 21511/2021 rente per cui la richiesta di cessazione della materia del con-Data pubblicazione 27/07/2021 tendere da parte della società aggiudicataria non avrebbe po- tuto intervenire in sede di precisazione delle conclusioni. La cessazione della materia del contendere si determina in ca- so di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione, ciò che, per definizione, può accadere esclusivamente nel corso del giudizio.

Essa può essere rilevata dal giudice d’ufficio, anche in appello e nel giudizio di legittimità, non essendo il relativo rilievo subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte, purché i fatti risultino documentati “ex actis” (cfr., ex multis: Cass., Sez. 2, Sentenza n. 10728 del 03/05/2017, Rv. 644021 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 15309 del 17/07/2020, Rv. 658475 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8903 del 04/05/2016, Rv. 639709 - 01); a maggior ragione, dunque, essa può esse- re allegata dalle parti in qualunque momento del giudizio stesso. 1.2 Risulta inoltre innegabile, in linea generale, che, proposta opposizione agli atti esecutivi per contestare la validità dell’aggiudicazione del bene pignorato, se tale aggiudicazione viene revocata dallo stesso giudice dell’esecuzione, cessa la materia del contendere (e altrettanto è a dirsi con riguardo al conseguente provvedimento di proroga del termine per il ver- samento del relativo prezzo), venendo evidentemente meno l’interesse e la stessa pratica utilità di una dichiarazione di nullità dell’atto in contestazione, ormai revocato. 1.3 La conferma dell’avvenuta cessazione della materia del contendere assorbe ogni altra questione con riguardo all’opposizione agli atti esecutivi avente ad oggetto l’aggiudicazione ed i provvedimenti alla stessa consequenziali.

Per completezza di esposizione è opportuno peraltro rilevare, in proposito, che, sebbene effettivamente l’incanto davanti al professionista delegato non avrebbe dovuto tenersi, essendo Ric. n. 3738/2018 – Sez. 3 – Ad. 4 marzo 2021 4 – Ordinanza – Pagina 4 di 9 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : T A T A N G E L O A U G U S T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b 7 4 0 3 1 a 3 5 6 9 b 7 b 3 b 9 4 e 6 b 2 9 7 1 9 b d 8 4 3 F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 3738/2018 la procedura sospesa di diritto in virtù della presentazione da Numero sezionale 719/2021Numero di raccolta generale 21511/2021 parte della debitrice dell’istanza di concordato in bianco (so-Data pubblicazione 27/07/2021 spensione da ritenersi eventualmente oggetto di rilievo me- ramente dichiarativo da parte del giudice dell’esecuzione), avrebbe comunque valenza pregiudiziale rispetto alla conte- stazione della predetta irregolarità la circostanza che, secondo il costante indirizzo di questa Corte, l’opposizione agli atti ese- cutivi direttamente rivolta avverso gli atti del professionista delegato è inammissibile, potendo essere esperita solo avver- so gli atti del giudice dell’esecuzione (cfr. in proposito:

Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11817 del 15/05/2018, Rv. 648617 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 14707 del 26/06/2006, Rv. 591031 – 01). 1.4 Con riguardo poi all’interesse dedotto dalla ricorrente in relazione ad una pronuncia sul provvedimento di restituzione della cauzione versata dall’aggiudicatario, è assorbente un ri- lievo preliminare: non è possibile evincere, sulla base di quan- to esposto nel ricorso, se la contestazione di tale ulteriore provvedimento del giudice dell’esecuzione (che sarebbe stato emesso in data 7 maggio 2015) fosse tra le ragioni poste a base dell’opposizione originaria.

Sotto questo aspetto, la censura non risulta sufficientemente specifica, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., e come tale essa è da ritenere inammissibile. Anzi, proprio in base a quanto emerge del ricorso, detta cen- sura dovrebbe ritenersi del tutto estranea all’oggetto dell’opposizione originariamente proposta: la ricorrente affer- ma infatti di aver proposto l’opposizione con ricorso depositato proprio in data 7 maggio 2015, indicando esclusivamente l’aggiudicazione e la proroga del termine per il versamento del prezzo come atti impugnati.

Ric. n. 3738/2018 – Sez. 3 – Ad. 4 marzo 2021 5 – Ordinanza – Pagina 5 di 9 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : T A T A N G E L O A U G U S T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b 7 4 0 3 1 a 3 5 6 9 b 7 b 3 b 9 4 e 6 b 2 9 7 1 9 b d 8 4 3 F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P .

A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 3738/2018 Numero sezionale 719/2021 Può comunque in proposito osservarsi – ancora per comple-Numero di raccolta generale 21511/2021Data pubblicazione 27/07/2021 tezza espositiva – che gli assunti in diritto posti alla base di detta censura sono infondati. In primo luogo, infatti, la società Rosa Enzo & C. S.s. non può affatto ritenersi aggiudicataria del bene pignorato, contraria- mente a quanto sostiene la ricorrente: l’originaria aggiudica- zione, da ritenersi senz’altro invalida secondo la stessa pro- spettazione di cui al ricorso, è stata comunque revocata dal giudice dell’esecuzione; né può ritenersi avvenuta alcuna ulte- riore aggiudicazione in base alla mancata presentazione della predetta società al successivo incanto originariamente fissato dal giudice dell’esecuzione, in quanto la presentazione di un’offerta allo scopo di partecipare all’incanto non implica af- fatto l’automatica aggiudicazione del bene in favore dell’offerente, in mancanza di una nuova espressa offerta da parte di questi, in sede di incanto (in base agli artt. 580 e 581 c.p.c., se l’offerente non si presenta all’incanto e non fa un’offerta in quella sede, non diventa affatto aggiudicatario ed ha diritto alla restituzione della cauzione versata; nel solo ca- so in cui non si sia presentato all’incanto senza giusto motivo, è prevista esclusivamente la restituzione dei nove decimi di tale cauzione; tale ultima questione non risulta peraltro essere stata oggetto di specifiche censure nel presente giudizio).

D’altra parte, l’impossibilità di svolgere l’incanto già fissato davanti al professionista delegato, per l’intervenuta sospen- sione della procedura esecuzione a causa della presentazione da parte della debitrice dell’istanza di concordato in bianco, avrebbe dovuto comportare l’annullamento dell’intero esperi- mento di vendita, con conseguente immediata restituzione della cauzione all’offerente, non potendo lo stesso divenire aggiudicatario, ai sensi dell’art. 580, comma 2, c.p.c.. La fissazione di un nuovo esperimento di vendita – diversa- mente da quanto assume la ricorrente – avrebbe potuto e do- Ric. n. 3738/2018 – Sez. 3 – Ad. 4 marzo 2021 6 – Ordinanza – Pagina 6 di 9 F i r m a t o D a :

C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : T A T A N G E L O A U G U S T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b 7 4 0 3 1 a 3 5 6 9 b 7 b 3 b 9 4 e 6 b 2 9 7 1 9 b d 8 4 3 F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 3738/2018 Numero sezionale 719/2021 vuto aver luogo ex novo dopo la cessazione della causa di so-Numero di raccolta generale 21511/2021Data pubblicazione 27/07/2021 spensione, onde di certo non poteva giustificarsi il tratteni- mento della cauzione fino al momento del nuovo eventuale in- canto. 1.5 La questione relativa alla domanda risarcitoria, infine, co- stituisce oggetto del quinto motivo del ricorso, onde si fa rin- vio a quanto sarà esposto in relazione a tale motivo.

2. Con il primo motivo del ricorso si denunzia «Violazione e falsa applicazione dell’art. 161, VI° comma, L. Fall., del com- binato disposto di cui agli artt. 168 e 184 della stessa legge nonché degli artt. 591 bis e ter c.p.c.». Con il secondo motivo si denunzia «Violazione e falsa applica- zione dell’art. 585 c.p.c.; inammissibilità della istanza di so- spensione depositata dalla società agricola “Rosa Enzo” & C. S.s. e nullità del pedissequo provvedimento di proroga». Con il terzo motivo si denunzia «Violazione e falsa applicazio- ne dell’art. 580 c.p.c.; inammissibilità dell’istanza di restitu- zione e svincolo della cauzione depositata dalla società agrico- la “Rosa Enzo” & C.

S.s. e nullità del relativo provvedimento autorizzativo». I primi tre motivi del ricorso, con i quali si contesta la decisio- ne in diritto sull’opposizione agli atti esecutivi relativa all’aggiudicazione revocata e agli atti ad essa consequenziali (proroga del termine per il versamento del prezzo di aggiudi- cazione e restituzione della cauzione), per un verso devono ri- tenersi inammissibili, perché non colgono adeguatamente l’effettiva ratio decidendi della decisione impugnata, avendo il tribunale di fatto dichiarato cessata la materia del contendere in relazione a tali motivi e, per altro verso, sono comunque da ritenere tutti assorbiti, in considerazione di quanto esposto in relazione alle censure fin qui esaminate.

3. Con il quinto motivo si denunzia «Violazione e falsa appli- cazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. nonché del combinato di- Ric. n. 3738/2018 – Sez. 3 – Ad. 4 marzo 2021 7 – Ordinanza – Pagina 7 di 9 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : T A T A N G E L O A U G U S T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b 7 4 0 3 1 a 3 5 6 9 b 7 b 3 b 9 4 e 6 b 2 9 7 1 9 b d 8 4 3 F i r m a t o D a :

D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 3738/2018 Numero sezionale 719/2021 sposto di cui agli artt. 134 c.p.c. e 111, c. 6 Cost. – impossibi-Numero di raccolta generale 21511/2021Data pubblicazione 27/07/2021 lità per l’opponente di fornire la prova dell’ammontare del danno cagionato dalla opposta». Secondo la ricorrente, la condotta della società aggiudicataria le avrebbe provocato un ingiusto danno, sia perché a causa di tale condotta la sua proposta concordataria non aveva avuto esito positivo, sia perché la successiva vendita del bene pigno- rato era avvenuta per un prezzo inferiore a quello originaria- mente offerto; l’entità del danno non sarebbe dimostrabile in modo specifico e quindi avrebbe dovuto essere oggetto di li- quidazione equitativa.

In realtà anche tutte le questioni relative alla domanda risarci- toria restano nella sostanza assorbite, in ragione del mancato accoglimento dei motivi di ricorso che precedono e/o comun- que ne seguono la sorte. Deve infatti ritenersi che la società aggiudicataria abbia agito del tutto legittimamente, sia nel partecipare all’incanto, non essendo stata inizialmente riconosciuta dal professionista de- legato la sospensione dell’esecuzione, sia, successivamente, nel chiedere dapprima una proroga per il versamento del prezzo residuo (in presenza delle contestazioni della debitrice sulla validità dell’aggiudicazione) e poi la restituzione della cauzione.

In relazione alla dedotta responsabilità risarcitoria, deve quin- di in radice escludersi la sussistenza di una condotta illecita. Il tribunale ha comunque altresì escluso (del tutto corretta- mente) la sussistenza di un nesso di causa tra la condotta del- la società aggiudicataria ed il mancato esito della proposta concordataria, sulla base di un accertamento in fatto sostenu- to da adeguata motivazione, non apparente né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non censurabile nella presente sede.

4. Il ricorso è rigettato. Ric. n. 3738/2018 – Sez. 3 – Ad. 4 marzo 2021 8 – Ordinanza – Pagina 8 di 9 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : T A T A N G E L O A U G U S T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b 7 4 0 3 1 a 3 5 6 9 b 7 b 3 b 9 4 e 6 b 2 9 7 1 9 b d 8 4 3 F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 3738/2018 Numero sezionale 719/2021 Nulla è a dirsi in ordine alle spese del giudizio, non avendo gli Numero di raccolta generale 21511/2021Data pubblicazione 27/07/2021 intimati svolto attività difensiva. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi La Corte: - rigetta il ricorso; - nulla per le spese.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art.

13. Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 4 marzo 2021. Il presidente Franco DE STEFANO Ric. n. 3738/2018 – Sez. 3 – Ad. 4 marzo 2021 9 – Ordinanza – Pagina 9 di 9 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : T A T A N G E L O A U G U S T O E m e s s