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Ordinanza — n. 21408/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to abuse of process regarding monetary penalty appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21408/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the appellant directly challenged an appellate order imposing a monetary penalty without proper procedural grounds. The appellant argued for the revocation of the lower court's decision, while the respondent contended the appeal constituted a clear abuse of the legal instrument. The court determined that the specific type of appeal filed was legally impossible and constituted a gross abuse of process, warranting dismissal and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 283, comma 2, c.p.; Art. 96, comma 3, c.p.: Direct appeals against monetary penalties imposed by appellate courts in provisional execution proceedings are inadmissible as they constitute a gross abuse of process.

Parole chiave

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abuse of process monetary penalty appeal inadmissible appeal provisional execution legal instrument abuse riscossione di pene pecuniarie validità dell'esecuzione procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento

Disposizioni normative citate

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Art. 283, comma 2, c.p.
96, comma 3, c.p.c., nonché della pena pecuniaria di cui all’art. 283, comma 2, c.p.c., risulta- no anch’essi difettare di adeguata specificità e sono inammissibi- li, prima ancora che manifestamente infondati.
Art. 96, comma 3, c.p.
615 c.p.c., condannando l’appellante, oltre che al pagamento delle spese di lite, anche al pagamento di una ulteriore somma ai sen- si dell’art. 96, comma 3, c.p.c..
Art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co.
art. 86 c.p
art. 617 c.p
art. 615 c.p
617 c.p.c., mentre ha confermato la decisione di primo grado in relazione all’opposizione all’esecuzione di cui all’art. 615 c.p.c., condannando l’appellante, oltre che al pagamento delle spese di lite, anche al pagamento di una ulteriore somma ai sen- si dell’art.
art. 111 Cost
art. 2712 c.c
art. 618 c.p
art. 91 c.p
La corte di appello ha correttamente applicato il principio della soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 3, Sentenza n. 20732 del 14/10/2016
Cass., Sez. 3, Sentenza n. 20732 del 14/10/2016, Rv.
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Testo completo

__________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 34988 del ruolo generale dell’anno 2018, proposto da LORUSSO Piero (C.F.: LRS PRI 67M30 A662E) rappresentato e difeso da sé stesso, ai sensi dell’art. 86 c.p.c., e dall’avvocato Laura Totino (C.F.: TTN LRA 63H51 H501C) -ricorrente- nei confronti di TUPPUTI Michele (C.F.: TPP MHL 57L09 A669D) rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, dall’avvocato Michele Stagnì (C.F.: STG MHL 69L17 A669S) -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Roma n. 7435/2018, pubblicata in data 23 novembre 2018, nonché dell’ordinanza emessa nell’ambito del medesimo procedimento in data 7 dicembre 2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 luglio 2021 dal consigliere Augusto Tatangelo.

Fatti di causa Secondo quanto è dato arguire dal ricorso, Michele Tupputi ha intimato a Piero Lorusso precetto di pagamento sulla base di un titolo di formazione giudiziale e l’intimato ha proposto opposizio- ne all’esecuzione ed agli atti esecutivi, ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c.. Ric. n. 34988/2018 – Sez. 3 – Ad. 2 luglio 2021 – Ordinanza – Pagina 1 di 9 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a :

D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 34988/2018 L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Roma. Numero sezionale 1881/2021 Numero di raccolta generale 21408/2021 La Corte di Appello di Roma ha dichiarato inammissibile l’appello Data pubblicazione 26/07/2021 del Lorusso, in relazione all’opposizione agli atti esecutivi di cui all’art. 617 c.p.c., mentre ha confermato la decisione di primo grado in relazione all’opposizione all’esecuzione di cui all’art. 615 c.p.c., condannando l’appellante, oltre che al pagamento delle spese di lite, anche al pagamento di una ulteriore somma ai sen- si dell’art. 96, comma 3, c.p.c..

Ricorre il Lorusso, sulla base di 20 (venti) motivi. Resiste con controricorso il Tupputi. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applica- zione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c.. Parte controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. Ragioni della decisione 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Deve in primo luogo rilevarsi l’inammissibilità dell’impugnazione diretta dell’ordinanza della corte di appello di condanna dell’appellante al pagamento di una pena pecuniaria ai sensi dell’art. 283, comma 2, c.p.c., emessa dalla corte territo- riale in sede di provvedimenti sull’esecuzione provvisoria della decisione di primo grado.

Secondo il costante indirizzo di questa Corte, infatti, «l’ordinanza con la quale il giudice dell’appello irroga, ai sensi dell’art. 283, comma 2, c.p.c., la sanzione pecuniaria per l’istanza di sospen- sione della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado non è ricorribile per cassazione, nemmeno ai sensi dell’art. 111 Cost., trattandosi di provvedimento che non riveste simultanea- mente i caratteri della decisorietà e della definitività e, pertanto, non idoneo ad acquistare autorità di giudicato, essendo revocabi- le con la sentenza che definisce il giudizio d’impugnazione» (cfr.

Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 19247 del 17/07/2019, Rv. 654722 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13774 del 03/07/2015, Rv. 635916 – 01;). Ric. n. 34988/2018 – Sez. 3 – Ad. 2 luglio 2021 – Ordinanza – Pagina 2 di 9 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 34988/2018 1.2 Per il resto, nella parte in cui è diretto ad impugnare la sen-Numero sezionale 1881/2021 Numero di raccolta generale 21408/2021 tenza definitiva pronunciata dalla corte di appello, il ricorso stes-Data pubblicazione 26/07/2021 so non rispetta il requisito della esposizione sommaria dei fatti prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c..

Tale requisito è considerato dalla norma come uno specifico re- quisito di contenuto-forma del ricorso e deve consistere in una esposizione sufficiente a garantire alla Corte di cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass., Sez. U, Sentenza n. 11653 del 18/05/2006, Rv. 588770 – 01; conf.: Sez. 3, Ordinanza n. 22385 del 19/10/2006, Rv. 592918 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 15478 del 08/07/2014, Rv. 631745 – 01;

Sez. 6 - 3, Sentenza n. 16103 del 02/08/2016, Rv. 641493 - 01). La prescrizione del re- quisito in questione non risponde ad un’esigenza di mero forma- lismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e com- pleta dei fatti di causa, sostanziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass., Sez. U, Sentenza n. 2602 del 20/02/2003, Rv. 560622 – 01; Sez. L, Sentenza n. 12761 del 09/07/2004, Rv. 575401 - 01). Stante tale funzione, per soddi- sfare il suddetto requisito è necessario che il ricorso per cassa- zione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggia- to, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giu- stificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle ar- gomentazioni essenziali, in fatto e in diritto su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed infine del tenore della sentenza impugnata.

Il ricorso in esame, nell’esposizione del fatto, non presenta tale contenuto minimo. Ric. n. 34988/2018 – Sez. 3 – Ad. 2 luglio 2021 – Ordinanza – Pagina 3 di 9 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 34988/2018 Numero sezionale 1881/2021 Nella parte dedicata a tale esposizione, il ricorrente, in primNumero di raccolta generale 21408/2021o Data pubblicazione 26/07/2021 luogo, non chiarisce in modo adeguato le ragioni poste a base della sua opposizione, limitandosi a segnalare genericamente di avere dedotto «plurimi motivi di nullità, inefficacia ed illegittimi- tà» del precetto.

Neanche indica, poi, le difese svolte dalla parte opposta, in rela- zione alle ragioni dell’opposizione e, soprattutto, non illustra in modo adeguato il contenuto della decisione di primo grado, con la specifica indicazione della qualificazione data dal tribunale di ciascun motivo di opposizione dell’opposizione e delle ragioni del rigetto. Riferisce inoltre di aver proposto una «querela di falso incidenta- le a verbale», nel corso del giudizio di primo grado, senza chiari- re né l’oggetto e il contenuto della stessa, né, tanto meno, la specifica ed effettiva rilevanza di essa, in relazione ai motivi di opposizione avanzati, e senza indicare l’allocazione nel fascicolo processuale del relativo atto.

Infine, sempre nell’esposizione del fatto, neanche riporta il con- tenuto dell’appello proposto avverso la sentenza di primo grado e le difese svolte dall’opposto nel giudizio di gravame. In mancanza di questi elementi (che non solo non sono contenuti nella parte del ricorso dedicata all’esposizione sommaria del fat- to, ma neanche possono evincersi, con sufficiente chiarezza e specificità, dalla successiva esposizione relativa ai singoli motivi del ricorso stesso) non è possibile per la Corte avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad al- tre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza im- pugnata e, di conseguenza, non è possibile valutare il merito del- le censure proposte, il che esime, di conseguenza, anche dalla relativa illustrazione.

2. A scopo di completezza espositiva, va peraltro dato atto che tutti i motivi del ricorso risultano nella sostanza inammissibili an- che ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., in quanto le censure con essi avanzate non sono sostenute dallo specifico ri- Ric. n. 34988/2018 – Sez. 3 – Ad. 2 luglio 2021 – Ordinanza – Pagina 4 di 9 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a :

D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 34988/2018 Numero sezionale 1881/2021 chiamo del contenuto degli atti e dei documenti rilevanti ai fini Numero di raccolta generale 21408/2021 Data pubblicazione 26/07/2021 della valutazione del loro fondamento nel merito 3. Infine è opportuno osservare ulteriormente quanto segue – sempre a solo scopo di completezza espositiva – in relazione ai numerosi, confusi e ripetitivi motivi del ricorso, per molti aspetti di difficile intelligibilità e limitatamente alle tesi in diritto che rie- scono in qualche modo ad individuarvisi. 3.1 I primi tre motivi (con i quali si denunziano violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 221 c.p.c. nonché omessa e con- traddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia) hanno ad oggetto una querela di falso avanzata dall’opponente (sia in primo che in secondo grado), che è stata dichiarata inammissibile e della quale non viene chiarita l’esatta rilevanza ai fini della decisione.

Per quello che è possibile comprendere dalla lacunosa esposizio- ne di cui al ricorso, peraltro, tale querela sembrerebbe avere ri- lievo esclusivamente in relazione all’opposizione agli atti esecuti- vi di cui all’art. 617 c.p.c., opposizione con riguardo alla quale la corte territoriale ha, del tutto correttamente, dichiarato l’inammissibilità dell’appello, trattandosi di pronunzia impugnabi- le esclusivamente con il ricorso straordinario per cassazione, il che assorbe ogni altro rilievo. 3.2 Per analoghi motivi anche il quarto, il quinto, il sesto ed il settimo motivo (con i quali si denunzia violazione e falsa applica- zione degli artt. 139, 214 e 479 c.p.c. e dell’art. 2712 c.c., non- ché omessa e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia) sono inammissibili, trattandosi di contestazioni che in massima parte parrebbero avere riguardo (per quanto è pos- sibile comprendere in base all’esposizione, ancora assolutamente insufficiente) a ragioni di opposizione da qualificare in termini di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c..

È comunque manifestamente infondato, in diritto, l’assunto del ricorrente con il quale egli sembra intendere sostenere l’appellabilità della sentenza di primo grado in relazione alle sud- Ric. n. 34988/2018 – Sez. 3 – Ad. 2 luglio 2021 – Ordinanza – Pagina 5 di 9 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 34988/2018 Numero sezionale 1881/2021 dette ragioni di opposizione agli atti esecutivi, in contrasto con Numero di raccolta generale 21408/2021 Data pubblicazione 26/07/2021 l’espresso disposto di cui all’art. 618 c.p.c.. 3.3 I motivi dall’ottavo al diciassettesimo (con i quali si denun- ziano violazioni di legge, in relazione agli artt. 539 e 546 c.p.p., 165 c.p., 112 e 480 c.p.c., 2943 e 2947 c.c., nonché omessa e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia) sono formulati in termini particolarmente confusi e, di conse- guenza, la loro intelligibilità risulta particolarmente ardua.

Per quello che è possibile comprendere, comunque, le censure hanno sostanzialmente riguardo, in massima parte, a questioni attinenti al merito dell’opposizione, sulle quali correttamente la corte di appello non si è affatto pronunciata, avendo dichiarato inammissibili, per difetto di specificità, i relativi motivi di appello. Si tratta dunque ancora una volta di censure inammissibili, an- che perché, per un verso, non viene colta l’effettiva ratio deci- dendi della pronuncia impugnata sui punti in questione, mentre, per altro verso, il ricorso difetta esso stesso della necessaria specificità, essendo omesso un adeguato richiamo al contenuto dell’atto di gravame, in relazione a quello della sentenza di primo grado impugnata, che consenta alla Corte di valutarne l’effettiva portata. 3.4 Gli ultimi tre motivi del ricorso (con i quali si denunzia viola- zione degli artt. 91, 96 e 283 c.p.c.), relativi alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali del grado, di una ulteriore somma ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., nonché della pena pecuniaria di cui all’art. 283, comma 2, c.p.c., risulta- no anch’essi difettare di adeguata specificità e sono inammissibi- li, prima ancora che manifestamente infondati.

La corte di appello ha correttamente applicato il principio della soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c. nello statuire sulle spese di lite del grado, avendo dichiarato in parte inammissibile ed in par- te infondato l’appello del Lorusso. Ha, altrettanto correttamente, ritenuto che tale esito fosse di ta- le evidenza, essendo l’impugnazione sorretta da argomenti in- consistenti e già dichiarati infondati dal tribunale, da indurre a Ric. n. 34988/2018 – Sez. 3 – Ad. 2 luglio 2021 – Ordinanza – Pagina 6 di 9 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 34988/2018 Numero sezionale 1881/2021 qualificare l’esercizio del potere di impugnazione come connotaNumero di raccolta generale 21408/2021to Data pubblicazione 26/07/2021 da colpa grave, e quindi da qualificarsi come un sostanziale abu- so dello strumento processuale, il che certamente giustifica la condanna di cui all’art. 96, comma 3, c.p.c..

Né il quantum della liquidazione delle spese di lite, in relazione ad una eventuale violazione dei parametri normativi, né le ragio- ni espresse dalla corte territoriale a sostegno della condanna al pagamento della ulteriore somma di cui all’art. 96, comma 3, c.p.c., risultano oggetto di censure sufficientemente specifiche (il ricorrente si limita ad affermare genericamente di avere esercita- to il proprio diritto di difesa e ribadisce apoditticamente la fonda- tezza delle proprie ragioni, ma non critica specificamente gli ar- gomenti sopra illustrati, che peraltro questa Corte ritiene condi- visibili).

Si è già dato atto dell’inammissibilità del ricorso, in relazione all’ordinanza di condanna dell’appellante al pagamento di una pena pecuniaria ai sensi dell’art. 283, comma 2, c.p.c.. Va aggiunto, in proposito, che la censura con la quale il ricorren- te si duole della mancata revoca di detta ordinanza con la sen- tenza che ha definito il giudizio, per un verso difetta di specifici- tà, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., mancando il richiamo, diretto e/o almeno indiretto, al preciso contenuto della richiesta in tal senso che si deduce formulata nel corso del giudi- zio di appello, mentre, per altro verso, è manifestamente infon- data, dal momento che l’esito dell’impugnazione non avrebbe in nessun caso consentito un diverso esito della richiesta di sospen- sione dell’esecutività della decisione di primo grado.

4. Il ricorso è dichiarato inammissibile. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo, con distrazione in favore del difensore del controricorrente, che ha reso la pre- scritta dichiarazione di anticipo, ai sensi dell’art. 93 c.p.c.. Deve inoltre farsi luogo alla condanna prevista dalla disposizione di cui all’art. 96, comma 3, c.p.c.. Ric. n. 34988/2018 – Sez. 3 – Ad. 2 luglio 2021 – Ordinanza – Pagina 7 di 9 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 34988/2018 Il ricorso è infatti manifestamente inammissibile e, dunque, la Numero sezionale 1881/2021 Numero di raccolta generale 21408/2021 proposizione dell’impugnazione deve ritenersi avvenuta con col-Data pubblicazione 26/07/2021 pa grave e costituisce un evidente abuso dello strumento proces- suale da parte del ricorrente, dovendosi certamente ritenere in una siffatta ipotesi percepibile dal legale abilitato all’esercizio presso le giurisdizioni superiori (professionista del cui operato la parte risponde ai sensi dell’art. 2049 c.c.: cfr.

Cass., Sez. 3, Sentenza n. 20732 del 14/10/2016, Rv. 642925 – 01), sulla ba- se della diligenza cui è tenuto per la prestazione altamente pro- fessionale che fornisce, la circostanza di perorare tesi infondate, e comunque di avanzare una impugnazione di legittimità non su- scettibile di accoglimento. La Corte stima equo determinare l’importo di tale condanna nella misura di € 10.000,00 (euro diecimila, importo pari al doppio di quello liquidato per le spese del giudizio di legittimità), in favore della parte controricorrente. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di le- gittimità in favore del controricorrente, liquidandole in complessivi € 5.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge, con distrazione in fa- vore del suo difensore, avvocato Michele Stagnì; - condanna il ricorrente a pagare in favore del controricor- rente l’ulteriore importo di € 10.000,00 ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (riget- to, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, Ric. n. 34988/2018 – Sez. 3 – Ad. 2 luglio 2021 – Ordinanza – Pagina 8 di 9 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 34988/2018 Numero sezionale 1881/2021 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da Numero di raccolta generale 21408/2021 Data pubblicazione 26/07/2021 parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contribu- to unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art.

13. Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, in data 2 luglio 2021. Il presidente Franco DE STEFANO Ric. n. 34988/2018 – Sez. 3 – Ad. 2 luglio 2021 – Ordinanza – Pagina 9 di 9 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o