Cassation court dismisses appeal against tax collector's obligation to remit uncollected debts to the pension fund.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by Equitalia against an order requiring it to remit uncollected debts to the National Forensic Pension Fund. The appellant argued that a 2012 stability law abolished the obligation to remit non-collected amounts, claiming the debt collection relationships were definitively closed. The court ruled that the legislative reform did not apply to pending relationships because the statutory deadline for reporting uncollectibility had been repeatedly prorogued until 2012, keeping the obligation active.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 527 e 529 della legge n. 228/2012; Art. 19 del D.Lgs. n. 112/1999: The stability law of 2012 does not apply to tax collection relationships where the reporting deadline for uncollectibility was prorogued until 2012, thereby maintaining the obligation to remit uncollected debts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
cc sa corso 366-2019 proposto da: GASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA FORENSE, i_ivamente domiciliate in ROMA, VIA DI VILLA SEVERINI N rresso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE TINELLI, che io iappresenta e difende unitamente all'avvocato MASSIMO JL LITI; - ricorrenti - contro -1A DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, elettivamente L c!dmicrliato ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1,f1. c2,02) A1IJPJI GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e r-,43 - con troricorrenti - avverso la sentenza n. 5505/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 06/09/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di !consiglio del 12/02/2021 dal Consigliere Dott.
GIUSEPPE ,CRICENTI; RITENUTO CHE 1- La controversia ha ad oggetto l'obbligo del oDncessionario della riscossione, che all'epoca dei fatti (1998-1999) era Equitalia, cui ora è subentrata Agenzia elle Entrate Riscossione, di corrispondere comunque all'ente impositore, nella fattispecie la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense, l'importo dei crediti non t scossi per conto di quest'ultima. In sostanza, la Cassa di previdenza ha consegnato all'allora Le• U\\)í Agente della Riscossione i ruoli co i suoi crediti nei confronti degli iscritti; e ne è derivato per l'agente)dunque) il mandato di riscuotere tali crediti e versare le relative somme alla nassa.
Nel regime previgente, era previsto che l'agente della riscossione fosse tenuto a versare l'importo dei crediti anche ove non fosse riuscito a riscuotere dai debitori, o meglio, da soggetti tenuti al pauamento del contributo, secondo una regola definita, burocraticamente, come del "non. riscosse per riscosso".Per l'anno 1998 questa regola era stabilita dal DPR 43 del 1998. Per l'anno 1999 invece)la legge 112 del 1999 l'aveva abolit sostituendola con una diversa, vale a dire che era previsto che l'agente di riscossione fosse obbligato a versare le somme portate dai ruoli, pur se non riscosse, non I ncondizionatamente, ma solo qualora avesse omesso di inviare la comunicazione annuale, ossia un rendiconto della sua attività di riscossione, oppure avesse omesso di comunicare ohe non era riuscito a riscuotere (cd, comunicazione di inesigibilita).
Nel caso presente, la Cassa Forense ha ottenuto ingiunzione nei 2910 per il pagamento dei crediti in sospeso, non riscossi da Equitalia, che ha proposto opposizione, poi rigettata dai Tribunale di Roma. Avverso tale pronuncia ha proposto appello l'Agente della r scessione, deducendo, con diversi motivi, che non vi fosse ohhizqc di versare alla Cassa Forense anche i crediti non riscossi: nelle more della decisione è intervenuta la legge n. del 9012 (legge di stabilità del 2013) che ha nuovamente disciplinato la fattispecie, prevedendo che tutte io i rizìonj a ruolo per credili inrerHri a 2000 euro fossero annullate (articolo 1, somma 527)p che a tutti rueJi iscritti al 31.12.1999 non si applicasse più la legge 19(-)9.La Corte di Appello di Roma ne ha preso atto, ed ha inteso crnesta riforma legislativa come volta ad abolire tout court regola "non riscosso per riscosso"; e, ritenendola applicabile anche ai crediti degli enti di previdenza, ha :Llormatc la decisione di primo grado e rigetta la domanda iniziale.
Conseguentemente, la Cassa Forense di Previdenza ed. assistenza ha proposto ricorso per Cassazione con cinque motivi, mentre Agenzia delle Entrate Riscossione si costituita con controricorso ed ha chiesto il rigetto del La Cassa Forense ha presentato memoria, CONSIDERATO CHE i.- Questa Corte ha avuto modo di decidere sulle questioni Coste dal ricorso e lo ha fatto con una serie di decisioni si. 09/05/2019 n. 12229, Cass. 19/06/2020 n. 11972, Cass.20/11/2020 n. 26531), cui va data continuità, pur dopo gli argomenti addotti dalla cassa Forense con le memorie c-17,temilvp, redatte dopo la conoscenza del predetto orientamento giurisprudenziale. 11 primo motivo di ricorso denuncia LoIyiamente,l /9 violazione o falsa applicazione dell'articolo l, commi 527 529 della legge 2012 n. 228 e successive integrazioni no The articoli 97 e 117 della Costituzione. c-‘à^ Seccudo la rcorrente, la Corte di Appello avrebbe inteso la r.iforma come di annullamento dei ruoli e non già dei crediti, rnP rimarrebbero, dunque, secondo tale orientamento, ancora suscettibili di riscossione secondo le procedure ordinarie.
Invece, la riforma va intesa nel senso che ha annullato anche i crediti, ma cosi facendo ha violato la Costituzione, avendo disposto di crediti, per cosi dire, privati. Per evitare una siffatta conclusione di incostituzionalità, d loraie gioco-forza ammettere che la riforma non riguarda, nel suo complesso, i crediti degli enti privatizzati, come ]a Cassa di Previdenza ed Assistenza Forense. 4.1- Il secondo motivo è in una certa misura connesso al p , ; IT1C , in quanto denunciando, pur semprei violazione deL"articolo l, commi 527 e 529 della legge 2012 n. 228 e successive integrazioni nonché articoli 97 e 117 della Costituzione, mira allo stesso risultato, ossia ad affermare come erronea la tesi per cui la riforma ha annullato solo ruoli lasciando intatti i crediti, che rimangono esigibili che possono essere riscossi con le forme ordinarie di esecuzione. :3e00000 la.
Cassa Forense questa tesi sarebbe smentita dal fatto che per i crediti ed i ruoli più risalenti, fino al _.2.1999, la legge ha anche eliminato gli obblighi di rendiconto e dunque tutte quelle obbligazioni che gravavano sull'agente della riscossione P che miravano a rendere edotto il creditore dello stato della riscossione stessa, con la conseguenza che, il creditore non è pii' in grado di "gestire" il credito, ossia di sapere se sono stati compiuti atti interruttivi e dunque se è ancora in tempo per farlo valere nelle forme ordinarie. Questa situazione equivale dunque ad una estinzione del ere c, di fatto, oltre che dei ruoli.
Ma e è cosi, ossia se la riforma ha estinto anche il credito, allora si ripropone la questione di cui al primo motivo: sarebbe illegittimo che la riforma riguardasse enti privatizzati, che, non usufruendo di pubblici finanziamenti, Arehhero perduti i loro crediti ope legis senza alcun ammortamento della. perdita. I motivi possono valutarsi insieme e sono infondati. eme già accennato, la questione della portata della riforma, ossia se essa abbia estinto solo i ruoli o anche i crediti, è stata affrontata da questa Corte la quale ha statuito che l'annullamento del ruolo non incide sul credito sottostante che potrà essere soddisfatto nelle forme or lna-rie (Cass. 12929/ 2019).
Questa interpretazione è da seguire in quanto è conforme alla ratio della riforma, che ha inteso soltanto eliminare LO proceo- e coattive o speciali di riscossione per crediti per i quali, data la loro risalenza,t o la loro esiguità r lo 2000 euro), La procedura è diventata onerosa ed antieconomica; da qui l'esigenza di eliminare quelle rLscossioni lasciando in piedi solo quelle successive al 1999, informatizzate e più efficaci. Se non v'è stata dunque estinzione dei crediti, vengono meno gil argomenti esposti nei due motivi suddetti, che, per l'appunto, hanno come presupposto che i crediti siano stati estinti, vicenda che imporrebbe di non applicare la riforma agli enti privatizzati che quei crediti perderebbero dunque I. - Terzo e quarto motivo sono anche essi connessi. denunciano, il terzo, violazione dell'articolo 112 c.p.c., ed il quarto violazione dell'articolo 132 c.p.c. sostanza, la Cassa Forense aveva dedotto come motivo preliminare quello dell'esaurimento del rapporto tra la medesima Cassa e l'agente della riscossione: solo ammettendo che il rapporto non fosse esaurito si poteva ritenere applicabile la legge di stabilità del 2013, ossia quella che ha estinto i ruoli.
Invece, la Cassa ha eccepito che il rapporto alla data di entrata in vigore di quella legge, che si riferisce a rapporti ancora pendenti, era già esaurito e dunque non soggetto alla disciplina sopravvenuta, quella che ha, per a nto, applicato la corte di appello. Lacci te di appello, secondo la ricorrente, non avrebbe affatto deciso su tale domanda (ritenere esaurito .k). rapporto e dunque non disciplinato dalla normativa s pravvenuta nel 2013) ed è ciò che si denuncia con il terzo metiv ed anche se lo avesse implicitamente fatto, rigettandola, non ha allora adeguatamente motivato (quarto Entrambi i motivi sono infondati.
In realtà, la corte di merito ha implicitamente rigettato la QU e 1011e; ed ovvio che il rigetto, proprio perché mplicto, non richiede motivazione (sarebbe altrimenti osai cito) Ossia: vale la regola che non ricorre il vizio di mancata pronuncia su una eccezione di merito sollevata in appello qualora essa, anche se non espressamente esaminata, risulti incompatibile con la statuizione di accoglimento della pr -esa dell'attore, deponendo per l'implicita pronunzia di i g, 'I( dell'eccezione medesima, sicché il relativo mancato esame può farsi valere non già quale omessa pronunzia, e, dunque, violazione di una norma sul procedimento (art. 119 .z. .), bensì come violazione di legge e difetto di motivazione, in modo da portare il controllo di legittimità sulla conformità a legge della decisione implicita e sulla isivira dei punto non preso in considerazione (Cass.'/]''/ 2020).
Li o3 -Io, la decisione si dimostra, sul punto, conforme a ,i(5e, in quantocome giò osservato da questa corte, e stata ke,1/4 vista una proroga, ininterrottamente reiterata fino alla n. 228 del 2012, del termine di decadenza per l'invio della comunicazione di inesigibilità di cui all'art. 19 del daigs. n. 112 dei 1999 (Cass. 11972/ 2020), con la conseguenza che il rapporto non era affatto esaurito, ma Permaneva, al momento dell'intervento legislativo, l'obbligo di comunicazione suddetto; e dunque il rapporto doveva ritenersi "aperto" e suscettibile di nuova regolamentazione. suesposte considerazioni valgono altresì per il quinto motivo di ricorso che denuncia violazione o falsa i azione dell'articolo l, commi 527 e 529 della legge 2012 in 228, e successive modificazioni.
La tesi è che è errata l'idea di considerare prorogati rapporti, dunque ritenerli non esauriti alla data di entrata in vigore della legge del 2012. In realtà secondo il ricorrente quei rapporti sarebbero dunque non disciplinati da una legge sopravvenuta, in quanto definitivamente chiusi. none su questo punto va richiamato l'orientamento già espresso da questa corte secondo cui per gli agenti di riscossione pubblica è stata prevista una proroga reiterata fino alla legge r. 228 del 2012, a differenza che per gli agenti di riscossione privati, in relazione ai quali soltanto vIene in rilievo la questione della soluzione di continuità nelle proroghe dei detti termini (determinatasi tra la scadenza del termine dell'I ottobre 2004 e la successiva proroga disposta con 6.1. n. 282 del 2004) (Cass.
N. 11972/ Non puo, intatti, condividersi la tesi difensiva per cui la legge di stabilità 2013 troverebbe applicazione ai soli ruoli per i quali, alla data di entrata in vigore della -avand ancora pendenti i termini (triennali) per "comunicazione di inesigibilità" previsti dall'art. 19, comma 2, lett. c), del DIgs n. 112/1999. hast7. osservare semplicemente che l'assunto difensivo si palesa inconciliabile con la chiara prescrizione contenuta nel cunma 429 dell'art. l della legge n 228/2012, dichiarando tale disposizione espressamente non applicabili gli artt. 19 P 20 del Dlgs n. 112/1999 - e la controversia attiene a ruoli consegnati nell'anno 1999 e nell'anno 1998 (relativi alla disciplina della comunicazione di inesigibilità ed alla perdita del diritto al discarico), non soltanto ai crediti importo non superiore ad euro 2.000,00 (art. 1, comma , legge stabilità 2013), ma anche ai crediti di importo superiore (art. 1, comma 528, legge stabilità 2013). li ricorso va dunque rigettato, ma il consolidarsi della giurisprudenza successivamente alla sua proposizione impone -mi-pensa z ione del le spese. \/:.) Ortjt) (:Cr tjier g-zx La Corte rigetta il ricorso.
Compensa le spese. Ai sensi dell'art. 15, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, la Corte da atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricor