Italian court dismisses deportation detention extension appeal due to lack of standing after maximum period expired.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal against the extension of detention in a deportation center inadmissible. The appellant, a Gambian national, argued that the extension violated Article 14 of Law 286/1998 due to identification difficulties, but the Ministry of the Interior did not appear. The court ruled that since the appellant had already been released after the maximum 180-day detention period, he lacked the legal interest to challenge the now-expired extension order.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 14 D.Lvo 286/1998; Art. 103 c.p.c.: The court finds an appeal against a detention extension inadmissible when the detainee has already been released upon expiration of the maximum statutory period, thereby losing the requisite legal interest to contest the measure.
Parole chiave
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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 29774-2019 proposto da: 3ftt EBRIMA elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TORINO 7, presso lo studio dell'avvocato LAURA BARBERIO, rappresentato e difeso dall'avvocato MAURIZIO VEGLIO; 2020 - ricorrenti - 1218 nonchè contro QUESTORE PROVINCIA TORINO, MINISTERO DELL'INTERNO 80185690585; kk7 1 - intimati - avverso il decreto del GIUDICE DI PACE di TORINO, pepositatTal il 26/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/07/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
RITA SANLORENZO udito l'Avvocato; FATTI DI CAUSA Il ricorrente, Ebrima Jairt,„2éh, cittadino del Gambia, è trattenuto presso il centro di permanenza Rimpatri di Torino, ai fini dì una sua esatta identificazione ed alla conseguente espulsione, in forza di un decreto emesso dal Prefetto di Torino. Il trattenimento è stato prorogato per tre volte, su richiesta della Prefettura di Torino, la quale ha invocato a motivo di questo prolungamento la difficoltà oggettiva di identificazione e soprattutto di acquisizione dei documenti necessari all'espulsione, pur ammettendo di averne fatto richiesta, più volte, al Ministero dell'Interno.Il Giudice di Pace ha sempre concesso, fino alla terza volta la proroga, fino a quando, trascorsi i 180 giorni dall'ingresso nel centro, il ricorrente è stato rilasciato per il raggiungimento del periodo massìmo di trattenimento.
Il ricorrente propone ricorso avverso la proroga con un motivo di censura. Non si è costituto il Ministero dell'Interno. RAGIONI DELLA DECISIONE §.- Il Giudice di Pace dà atto dell'attività fino a quel momento svolta dalla prefettura ai fini dell'acquisizione della documentazione necessaria a dare esecuzione all'espulsione, e dispone la proroga del trattenimento. §.- Il ricorrente ritiene che tale decisione assunta in violazione dell'articolo 14 D.Lvo 286 del 1998, non ricorrendo l'ipotesi prevista da quella norma, ossia la difficoltà di identificazione da un lato, e di reperire i documenti per l'espulsione, dall'altro.
§.- Il motivo è inammissibile.Il ricorrente dichiara di essere stato rilasciato dal centro di accoglienza, né risulta altrimenti il contrario. Ciò ha per conseguenza che egli non ha interesse a far dichiarare illegittima la proroga della sua permanenza nel suddetto centro, attraverso l'impugnazione del provvedimento dì proroga, che, evidentemente, ha perso la sua propria efficacia.
P.Q.M.
La corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese. Ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso. Roma 23 luglio 2020 DEPOSITATO