Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific document references and missing motivation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellants to pay costs. The appellants argued for a lack of motivation regarding credit determination, while the opposing party contended that merit-based arguments failed to cite specific documents or proceedings. The court rejected the appeal because the substantive grievances did not reference the specific acts or documents supporting them, preventing the court from examining their foundation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 n. 4 c.p.c.; Art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.: An appeal based on lack of motivation is inadmissible if the grounds do not specifically identify the acts and documents upon which the substantive issues are founded, thereby preventing the court from examining their foundation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
__________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 28490 del ruolo generale dell’anno 2018, proposto da LO GIUDICE Filippo (C.F.: LGD FPP 40B02 G371W) LO GIUDICE Giuseppe (C.F.: LGD GPP 41P03 G402D) LO GIUDICE Nicolò (C.F.: LGD NCL 47T25 C351B) LO GIUDICE Anna Maria (C.F.: LGD NMR 53M59 C351J) LO GIUDICE Silvia (C.F.: LGD SLV 59S51 C351J) rappresentati e difesi, giusta procura allegata in calce al del ricorso, dagli avvocati Nicola Ielpo (C.F.: LPI NCL 31C26H501N) e Mario Ielpo (C.F.: LPI MRA 63H08 H501C) -ricorrenti- nei confronti di PHOENIX ITALIA S.p.A. (C.F.: 02067280152), in perso- na dell’amministratore delegato, legale rappresentante pro tempore, Augusto Nobili, quale rappresentante di IRFIS – Finanziaria per lo Sviluppo della Sicilia S.p.A. (C.F.: 00257940825) rappresentato e difeso, giusta procura in calce allegata in cal- ce al controricorso, dagli avvocati Geroges Khouzam (C.F.:
KHZ GGS 56T20 E897A) e Monica Galluzzo (C.F.: GLL MNC 72L65 G273B) -controricorrente- nonché DOBANK S.p.A. (C.F.: 00390840239), in persona del le- gale rappresentante pro tempore -intimata- Ric. n. 28490/2018 – Sez. 3 – Ad. 2 luglio 2021 – Ordinanza – Pagina 1 di 10 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .
P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 28490/2018 Numero sezionale 1879/2021 per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Ca-Numero di raccolta generale 21381/2021Data pubblicazione 26/07/2021 tania n. 1454/2018, pubblicata in data 21 giugno 2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 luglio 2021 dal consigliere Augusto Tatangelo. Fatti di causa Secondo quanto riferiscono i ricorrenti, nel corso di una pro- cedura esecutiva promossa nei suoi confronti, Barbaro Lo Giu- dice ha proposto opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art.615 c.p.c. nei confronti dei creditori procedenti e/o intervenu- ti, tra cui IRFIS S.p.A..
L’opposizione proposta nei confronti di IRFIS S.p.A. è stata accolta dal Tribunale di Catania. Nel giudizio di secondo grado, promosso da IRFIS S.p.A. dopo il decesso dell’opponente, si sono costituite, proponendo ap- pello incidentale, la Banca Nazionale del Lavoro (B.N.L.) S.p.A. e la Unicredit Management Bank S.p.A. (oggi DoBank S.p.A.). All’impugnazione ha resistito Agata Bianca Reina, erede del Lo Giudice, anch’essa poi deceduta nelle more del giudizio di appello, che è stato proseguito dai suoi eredi Filip- po, Giuseppe, Nicolò, Anna Maria e Silvia Lo Giudice.
All’esito, la Corte di Appello di Catania ha accolto l’appello di IRFIS S.p.A. e quello del Banco di Sicilia S.p.A., mentre ha di- chiarato cessata la materia del contendere in relazione alla posizione della BNL S.p.A.. Ricorrono Filippo, Giuseppe, Nicolò, Anna Maria e Silvia Lo Giudice, sulla base di cinque motivi. Resiste con controricorso Phoenix Italia S.p.A., in rappresen- tanza di IRFIS S.p.A.. Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’altra società intimata. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c..
Ric. n. 28490/2018 – Sez. 3 – Ad. 2 luglio 2021 – Ordinanza – Pagina 2 di 10 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 28490/2018 I ricorrenti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380 Numero sezionale 1879/2021Numero di raccolta generale 21381/2021 bis.1 c.p.c..
Data pubblicazione 26/07/2021 Ragioni della decisione 1. Il ricorso è inammissibile. Esso non rispetta il requisito della esposizione sommaria dei fatti prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassa- zione dall’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.. Tale requisito è considerato dalla norma come uno specifico requisito di contenuto-forma del ricorso e deve consistere in una esposizione sufficiente a garantire alla Corte di cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanzia- le che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass., Sez.
U, Sen- tenza n. 11653 del 18/05/2006, Rv. 588770 – 01; conf.: Sez. 3, Ordinanza n. 22385 del 19/10/2006, Rv. 592918 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 15478 del 08/07/2014, Rv. 631745 – 01; Sez. 6 - 3, Sentenza n. 16103 del 02/08/2016, Rv. 641493 - 01). La prescrizione del requisito in questione non risponde ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostan- ziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il signifi- cato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impu- gnato (Cass., Sez.
U, Sentenza n. 2602 del 20/02/2003, Rv. 560622 – 01; Sez. L, Sentenza n. 12761 del 09/07/2004, Rv. 575401 – 01; Cass., Sez. U, Sentenza n. 30754 del 28/11/2004). Stante tale funzione, per soddisfare il suddetto requisito è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello Ric. n. 28490/2018 – Sez. 3 – Ad. 2 luglio 2021 – Ordinanza – Pagina 3 di 10 F i r m a t o D a :
C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 28490/2018 Numero sezionale 1879/2021 svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, Numero di raccolta generale 21381/2021Data pubblicazione 26/07/2021 dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed infine del tenore della sentenza im- pugnata.
Il ricorso in esame, nell’esposizione del fatto, non presenta ta- le contenuto minimo. Manca totalmente, in primo luogo, l’indicazione dell’oggetto e della tipologia del processo di esecuzione promosso contro il Lo Giudice e dei beni eventualmente pignorati. Manca, inoltre, la precisa indicazione di tutte parti del proces- so esecutivo (creditore procedente e creditori intervenuti) nonché la specificazione dei crediti da ciascun creditore fatti valere. Manca, ancora, l’indicazione esatta delle parti contro cui era stata proposta l’opposizione e l’illustrazione precisa delle ra- gioni poste dall’opponente alla base delle contestazioni del di- ritto di procedere ad esecuzione forzata di ciascuna di tali par- ti opposte, nonché le difese svolte in proposito da ciascuna di queste ultime.
Manca altresì una completa e chiara indicazione delle ragioni poste a base della decisione di primo grado, della quale in realtà neanche è precisato il contenuto, se non in relazione al- la posizione di IRFIS S.p.A.. Manca, infine, l’indicazione degli specifici motivi del gravame avanzato contro la decisione di primo grado da ciascuna delle parti appellanti. Le lacune indicate non possono ritenersi superate neanche sulla base dell’esame di quanto esposto nello svolgimento dei singoli motivi del ricorso. In questa situazione, la Corte non è posta in condizione di avere una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, so- stanziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il si- Ric. n. 28490/2018 – Sez. 3 – Ad. 2 luglio 2021 – Ordinanza – Pagina 4 di 10 F i r m a t o D a :
C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 28490/2018 Numero sezionale 1879/2021 gnificato e la portata delle censure rivolte al provvedimento Numero di raccolta generale 21381/2021Data pubblicazione 26/07/2021 impugnato, onde il ricorso non può essere esaminato nel me- rito.
2. A scopo di completezza espositiva, si osserva che anche i singoli motivi del ricorso, per quanto è possibile evincere no- nostante le segnalate lacune espositive, risultano sotto vari aspetti inammissibili. 2.1 Con il primo motivo del ricorso si denunzia «Violazione degli artt. 326-327-328-330-332-334-342-359 in combinazio- ne con gli artt. 164-285-170 c.p.c., in relazione all’art. 360 n.4 c.p.c.». Secondo i ricorrenti, avrebbe dovuto essere accolta l’eccezione di tardività dell’appello, proposta dalla loro dante causa Agata Bianca Reina sull’assunto dell’inesistenza giuridica della origi- naria notificazione del gravame ad essa appellata, coniuge dell’opponente Barbaro Lo Giudice, nonché della sua successi- va rinnovazione agli eredi di quest’ultimo.
Si tratta di censure che non rispettano il requisito di ammissi- bilità prescritto dall’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., oltre ad essere formulate in modo poco chiaro. Non è infatti riprodotto, né direttamente né indirettamente, il contenuto degli atti e dei documenti su cui esse sono fondate, atti e documenti nemmeno localizzati nell’ambito del fascicolo processuale (né di quello del giudizio di merito, né di quello del giudizio di legittimità). Risultano con ciò violati i principi della consolidata giurispru- denza di questa Corte, secondo cui «il ricorrente per cassazio- ne, il quale intenda dolersi dell’omessa od erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha il duplice onere – imposto dall’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
– di pro- durlo agli atti e di indicarne il contenuto; il primo onere va adempiuto indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento Ric. n. 28490/2018 – Sez. 3 – Ad. 2 luglio 2021 – Ordinanza – Pagina 5 di 10 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .
P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 28490/2018 in questione; il secondo deve essere adempiuto trascrivendo o Numero sezionale 1879/2021Numero di raccolta generale 21381/2021 riassumendo nel ricorso il contenuto del documento; la viola-Data pubblicazione 26/07/2021 zione anche di uno soltanto di tali oneri rende il ricorso inam- missibile» (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22303 del 04/09/2008, Rv. 604828 – 01; Sez. U, Sentenza n. 28547 del 02/12/2008, Rv. 605631 – 01; conf.:
Sez. 3, Ordinanza n. 15628 del 03/07/2009, Rv. 609583 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 20535 del 23/09/2009, Rv. 613342 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 29 del 05/01/2010, Rv. 610934 – 01; Sez. U, Ordinanza n. 7161 del 25/03/2010, Rv. 612109 – 01; Sez. L, Sentenza n. 2966 del 07/02/2011, Rv. 616097 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17602 del 23/08/2011, Rv. 619544 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 124 del 04/01/2013, Rv. 624588 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 26174 del 12/12/2014, Rv. 633667 – 01; Sez. 6 - 3, Sentenza n. 19048 del 28/09/2016, Rv. 642130 – 01;
Sez. 5, Ordinanza n. 14107 del 07/06/2017, Rv. 644546 – 01, in cui si specifica espressamente che il principio è valido anche ove il ricorrente intenda far valere un vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, in relazione alla valutazione del documento; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27475 del 20/11/2017, Rv. 646829 – 01; Sez. L, Sentenza n. 20914 del 05/08/2019, Rv. 654796 – 02; in senso analogo, Cass. Sez. U, Sentenza n. 34469 del 27/12/2019, Rv. 656488 - 01). In ogni caso, pare opportuno sottolineare che – benché solo secondo quanto emerge dalla sentenza impugnata – la corte territoriale ha ritenuto correttamente notificato l’atto di appel- lo dell’IRFIS S.p.A. presso lo studio dell’avvocato Giuseppe Giuffrida (già costituito in giudizio per l’originario opponente deceduto), quale procuratore nominato dalla Reina nell’atto di notificazione della sentenza di primo grado, avendo considera- to la stessa Reina unica legittimata passiva, quale erede di Barbaro Lo Giudice, dal momento che i figli di quest’ultimo (peraltro tutti costituitisi successivamente in giudizio quali Ric. n. 28490/2018 – Sez. 3 – Ad. 2 luglio 2021 – Ordinanza – Pagina 6 di 10 F i r m a t o D a :
C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 28490/2018 eredi della madre Reina, dopo il decesso della stessa) avevano Numero sezionale 1879/2021Numero di raccolta generale 21381/2021 rinunziato all’eredità paterna.
Data pubblicazione 26/07/2021 I ricorrenti sostengono che tale notificazione avrebbe dovuto ritenersi non solo nulla, ma perfino giuridicamente inesistente, che anche essi avrebbero dovuto essere ritenuti necessari le- gittimati passivi in sede di impugnazione, sebbene avessero rinunziato all’eredità paterna quali potenziali successivi eredi della madre e che anche le notificazioni a loro effettuate (sempre presso l’avvocato Giuffrida, difensore e domiciliatario del de cuius nel giudizio di primo grado) avrebbero dovuto ri- tenersi giuridicamente inesistenti.
In proposito vanno peraltro ribaditi i principi ormai da tempo enunciati da questa Corte in tema di invalidità della notifica- zione (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 14916 del 20/07/2016, Rv. 640603 – 01; conf., ex multis: Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2174 del 27/01/2017, Rv. 642740 – 01; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 20659 del 31/08/2017, Rv. 645697 – 01; Sez. 5, Ordinanza n. 3816 del 16/02/2018, Rv. 646941 – 01; Sez. L, Ordinanza n. 14840 del 07/06/2018, Rv. 649243 – 01), in base ai quali deve certamente escludersi che quelle in oggetto possano ri- tenersi notificazioni giuridicamente inesistenti.
È poi appena di caso di rilevare che, in base all’indirizzo ormai consolidato di questa Corte, «in caso di morte o perdita di ca- pacità della parte costituita a mezzo di procuratore, l’omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento ad opera di quest’ultimo comporta, giusta la regola dell’ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte come se l’evento stesso non si fosse verificato, risultan- do così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappre- sentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell’impugnazione» (Cass., Sez.
U, Sentenza n. 15295 del Ric. n. 28490/2018 – Sez. 3 – Ad. 2 luglio 2021 – Ordinanza – Pagina 7 di 10 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 28490/2018 04/07/2014, Rv. 631466 – 01 e successive conformi; cfr., in Numero sezionale 1879/2021Numero di raccolta generale 21381/2021 particolare, per l’espressa specificazione secondo la quale «nData pubblicazione 26/07/2021e consegue che è ammissibile la notificazione dell’appello presso il procuratore della parte costituita in primo grado e deceduta successivamente»:
Cass., Sez. L, Ordinanza n. 24845 del 09/10/2018, Rv. 650728 – 01; Sez. 5, Ordinanza n. 8037 del 23/03/2021, Rv. 660820 – 01). 2.2 Con il secondo motivo si denunzia «Violazione degli artt.111-331-332-333-334 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 s.c.». Le censure formulate con il motivo di ricorso in esame hanno ad oggetto la pretesa tardività dell’appello incidentale di Do- Bank S.p.A., sull’assunto che non ricorrerebbe nella specie una ipotesi di litisconsorzio necessario. Anche in questo caso si tratta di censure che non rispettano il requisito di ammissibilità prescritto dall’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., non essendo riprodotto, né direttamente né indiret- tamente, il contenuto degli atti e dei documenti su cui esse sono fondate, atti e documenti nemmeno localizzati nell’ambito del fascicolo processuale (né di quello del giudizio di merito, né di quello del giudizio di legittimità).
È comunque opportuno ribadire, in proposito, che, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, «nelle opposizioni esecu- tive il litisconsorzio processuale è necessario coi creditori che rivestano la qualità di procedente o di interventore al momen- to in cui la singola opposizione sia instaurata» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 18110 del 05/09/2011, Rv. 619403 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 17441 del 28/06/2019, Rv. 654355 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 11268 del 12/06/2020, Rv. 658143 – 01). 2.3 Con il terzo motivo si denunzia «Violazione dell’art. 360 n.5 c.p.c. per difetto totale di motivazione su punti decisivi della controversia oggetto del contendere tra le parti».
Ric. n. 28490/2018 – Sez. 3 – Ad. 2 luglio 2021 – Ordinanza – Pagina 8 di 10 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 28490/2018 Numero sezionale 1879/2021 Con il quarto motivo si denunzia «Violazione degli artt. 510Numero di raccolta generale 21381/2021Data pubblicazione 26/07/2021- 511-542 c.p.c. e dell’art. 2 bis D.L. n. 183/2008 convertito nella L. n. 2/2009, e art. 27 D.L. n. 1/2012 convertita nella L. n. 27/2012, in riferimento all’art. 360 n. 4 c.p.c.».
Con il quinto motivo si denunzia «Violazione dell’art. 2 bis D.L. n. 183/2008 convertito nella L. n. 2/2009 e dell’art. 27 D.L. n. 1/2012 convertito nella L. n. 27/2012, in riferimento all’art. 360 n. 4 cpc. Difetto di motivazione sul punto decisivo della controversia ex art. 360 n. 4 cpc, nella determinazione del credito delle controparti». Il terzo, il quarto ed il quinto motivo del ricorso riguardano questioni di merito, relative alla titolarità ed all’importo dei crediti fatti valere dalle società procedenti e/o intervenute nell’esecuzione.
Si tratta di censure che, ancora una volta, non rispettano il requisito di ammissibilità prescritto dall’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., non essendo riprodotto, né direttamente né indiret- tamente, il contenuto degli atti e dei documenti su cui esse sono fondate, atti e documenti nemmeno localizzati nell’ambito del fascicolo processuale (né di quello del giudizio di merito, né di quello del giudizio di legittimità). Per buona parte, con riguardo alle predette censure, inoltre, non si indica neanche, in modo adeguatamente specifico, in quali atti ed in quali precisi termini le relative questioni erano state avanzate nel corso del giudizio di merito, il che impedi- sce in radice alla Corte di potere accedere all’esamine del loro eventuale fondamento sostanziale.
3. Il ricorso è dichiarato inammissibile. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del Ric. n. 28490/2018 – Sez. 3 – Ad. 2 luglio 2021 – Ordinanza – Pagina 9 di 10 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a :
D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 28490/2018 Numero sezionale 1879/2021 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, co. 17, Numero di raccolta generale 21381/2021Data pubblicazione 26/07/2021 della legge 24 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna i ricorrenti a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, liqui- dandole in complessivi € 6.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi- bilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ri- corso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art.
13. Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, in data 2 luglio 2021. Il presidente Franco DE STEFANO Ric. n. 28490/2018 – Sez. 3 – Ad. 2 luglio 2021 – Ordinanza – Pagina 10 di 10 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R