Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to improper challenge to lower court's evidentiary assessment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Intesa Sanpaolo inadmissible. The appellant challenged the appellate court's decision nullifying mortgage deeds based on an alleged error in evaluating evidence. The court ruled that such challenges are only permissible if the judge failed to exercise prudent discretion or misapplied specific legal rules, which was not demonstrated here.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.; Art. 375, 380 bis.1 c.p.c.: An appeal challenging the assessment of evidence is inadmissible unless it alleges the judge failed to exercise prudent discretion or misapplied specific legal rules, as mere disagreement with factual findings is not reviewable.
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__________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 30608 del ruolo generale dell’anno 2018, proposto da ITALFONDIARIO S.p.A. (C.F.: 00399750587), in persona del rappresentante per procura Lorenzo Ildefonso Re- daelli, in rappresentanza di INTESA SANPAOLO S.p.A. (C.F.: 00799960158) rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall’avvocato Giuseppe Macciotta (C.F.: MCC GPP 58P30 B354V) -ricorrente- nei confronti di MATTA Donatella (C.F.: MTT DTL 73R64 B354O) BANCA DI CREDITO SARDO S.p.A. (C.F.: non indicato), in persona del legale rappresentante pro tempore Fallimento P.B.C.
S.r.l. (C.F.: non indicato), in persona del Curatore fallimentare COLUMBANO Alessandro (C.F.: CLM LSN 68M12 B354J) BILANZUOLI Umberto (C.F.: BLN MRT 54B26 F220N) -intimati- per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Ca- gliari n. 212/2018, pubblicata in data 12 marzo 2018; Ric. n. 30608/2018 – Sez. 3 – Ad. 2 luglio 2021 – Ordinanza – Pagina 1 di 6 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a :
D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 30608/2018 Numero sezionale 1880/2021 udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 luglio Numero di raccolta generale 21380/2021Data pubblicazione 26/07/2021 2021 dal consigliere Augusto Tatangelo. Fatti di causa Intesa Gestione Crediti S.p.A. ha promosso l’esecuzione forza- ta per espropriazione immobiliare nei confronti di Donatella Matta, in relazione ad un immobile da questa assoggettato ad ipoteca volontaria in favore della Cariplo S.p.A. per debiti della P.B.C.
S.r.l., di cui erano soci Umberto Bilanzuoli e Marco Co- lumbano. La terza esecutata ha proposto opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., sostenendo tra l’altro la nullità degli atti di concessione di ipoteca. L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Cagliari. La Corte di Appello di Cagliari, in riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato la nullità dei due atti di concessio- ne di ipoteca sottoscritti da Donatella Matta in data 16 giugno 1998 e 7 maggio 1999, in favore della Banca Cariplo S.p.A. e, per l’effetto, ha dichiarato l’insussistenza del diritto del credi- tore ipotecario di procedere ad esecuzione forzata nei suoi confronti.
Ricorre Italfondiario S.p.A., in rappresentanza di Intesa San- paolo S.p.A., che assume essere il soggetto giuridico suben- trato nella titolarità dei crediti oggetto della controversia, sulla base di tre motivi. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c.. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia «– Sulla funzio- ne del mutuo fondiario – Sulla irrilevanza della destinazione della somma mutuata – Violazione dell’art. 38 del D.
Lgs. n. 385/93 in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.». Il motivo è inammissibile. Ric. n. 30608/2018 – Sez. 3 – Ad. 2 luglio 2021 – Ordinanza – Pagina 2 di 6 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 30608/2018 Numero sezionale 1880/2021 La censura non coglie l’effettiva ratio decidendi della pronun-Numero di raccolta generale 21380/2021Data pubblicazione 26/07/2021 cia impugnata sul punto in contestazione.
La ricorrente sostiene che, secondo il costante indirizzo di questa stessa Corte, «contrariamente a quanto sostenuto dal- la Corte d’Appello il contratto di mutuo fondiario non è mutuo di scopo in quanto non vincola il beneficiario ad alcun partico- lare reimpiego della somma mutuata» e afferma che «la Corte d’Appello ha ritenuto di accogliere l’avversa domanda di nullità dell’atto di concessione di ipoteca … sulla base del fatto che il finanziamento fondiario de quo avrebbe avuto la finalità di ri- pianare i debiti della mutuataria P.B.C.».
In realtà la corte di appello, nella decisione impugnata, ha espressamente affermato (cfr. pag. 22 della sentenza) di ave- re ben presente il principio giurisprudenziale richiamato dalla ricorrente, che non ha inteso in alcun modo mettere in discus- sione. Essa ha infatti precisato, in proposito, che «tale princi- pio non scalfisce la presente decisione che ha preso atto che l’erogazione del mutuo e del finanziamento fondiario aveva la finalità di ripianare i debiti della P.B.C. S.r.l.». La corte territoriale non ha ritenuto nullo l’atto di concessione dell’ipoteca in contestazione perché il finanziamento fondiario garantito da Donatella Matta, quale terza datrice di ipoteca, avrebbe avuto la finalità di ripianare i debiti della mutuataria P.B.C.
S.r.l., come si sostiene nel motivo di ricorso in esame, ma per l’inesistenza della causa in concreto dello stesso atto di concessione dell’ipoteca, che ha desunto da una serie di cir- costanze di fatto, tra cui (sebbene appunto non uniche) la contestuale avvenuta risoluzione del contratto preliminare di compravendita intercorso tra la Matta e la P.B.C. S.r.l. con ri- guardo agli immobili ipotecati e la stessa destinazione delle somme ottenute in mutuo da quest’ultima. Non è stata affermata la nullità dell’ipoteca a causa della nulli- tà del mutuo fondiario oggetto della garanzia e comunque a Ric. n. 30608/2018 – Sez. 3 – Ad. 2 luglio 2021 – Ordinanza – Pagina 3 di 6 F i r m a t o D a :
C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 30608/2018 Numero sezionale 1880/2021 causa della violazione del preteso scopo di quest’ultimo Numero di raccolta generale 21380/2021– co-Data pubblicazione 26/07/2021 me pare in qualche modo sostenersi nel ricorso – ma è stata ritenuta la (esclusiva) e diretta nullità dell’atto di concessione dell’ipoteca, per una diversa ragione, che non presuppone af- fatto l’affermazione della natura di mutuo di scopo del mutuo fondiario, né vi attiene in alcun modo.
In altri termini, l’utilizzazione dell’importo mutuato per il ripia- namento dei debiti della P.B.C. S.r.l. non è stata ritenuta di per sé illecita ovvero causa di nullità del mutuo fondiario, ma è stata considerata nella sua oggettività, quale circostanza di fatto, rilevante (unitamente ad una serie di ulteriori elementi) nella complessiva ricostruzione della causa concreta del nego- zio di concessione dell’ipoteca da parte della Matta, terza da- trice di ipoteca rispetto al mutuo in questione. Il motivo di ricorso in esame, per come è formulato, non può quindi ritenersi sostenuto dalla necessaria coerenza logica ri- spetto all’effettivo contenuto della decisione impugnata e, di conseguenza, va dichiarato inammissibile.
2. Con il secondo motivo si denunzia «– Sull’onere della prova – Sulla mancata attestazione dei fatti di causa da parte della appellata – Violazione dell’art. 2697 del codice civile, dell’articolo 2700 del codice civile e dell’articolo 115 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.». Con il terzo motivo si denunzia «– Sulla prova della destina- zione del mutuo fondiario sottoscritto il 16 giugno 1998 – Vio- lazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.». Con il secondo ed il terzo motivo (che, essendo logicamente connessi possono essere esaminati congiuntamente), la socie- tà ricorrente sostiene che la corte di appello avrebbe valutato erroneamente gli elementi istruttori forniti dall’opponente a sostegno dei suoi assunti, in particolare con riguardo alla cir- costanza di fatto della destinazione delle somme oggetto del Ric. n. 30608/2018 – Sez. 3 – Ad. 2 luglio 2021 – Ordinanza – Pagina 4 di 6 F i r m a t o D a :
C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 30608/2018 mutuo del 16 giugno 1998 al ripianamento dei debiti della s Numero sezionale 1880/2021Numero di raccolta generale 21380/2021o- cietà mutuataria. Data pubblicazione 26/07/2021 I motivi in esame sono inammissibili.
In primo luogo, le censure difettano totalmente di adeguata specificità, nell’esposizione dei fatti e delle questioni di diritto, oltre che nel richiamo del contenuto degli atti e dei documenti rilevanti ai fini delle questioni poste in discussione, in violazio- ne dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.. D’altra parte, la violazione degli artt. 2697 e 2700 c.c., non- ché 115 e 116 c.p.c., non risulta dedotta con la necessaria specificità, in conformità ai canoni a tal fine individuati dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass., Sez.
U, Sentenza n. 16598 del 05/08/2016, Rv. 640829 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016, Rv. 640192 – 01, 640193 – 01 e 640194 – 01; Sez. U, Sentenza n. 1785 del 24/01/2018, Rv. 647010 – 01, non massimata sul punto; da ultimo: Sez. U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020, Rv. 659037 – 02: «in te- ma di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell’art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giu- dice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza pro- batoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo “prudente apprezzamento”, pre- tendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valo- re che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppu- re, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di va- lutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezza- mento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del no- vellato art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione»).
Ric. n. 30608/2018 – Sez. 3 – Ad. 2 luglio 2021 – Ordinanza – Pagina 5 di 6 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 30608/2018 Numero sezionale 1880/2021 Si tratta di censure che finiscono, in definitiva, per risolversi Numero di raccolta generale 21380/2021Data pubblicazione 26/07/2021 nella contestazione di accertamenti di fatto operati dai giudici del merito sulla base della considerazione di tutti i fatti storici rilevanti e sostenuti da adeguata motivazione, non apparente né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non censurabile nella presente sede, nonché nella richiesta di una nuova e diversa valutazione delle prove, il che non è con- sentito nel giudizio di legittimità.
3. Il ricorso è dichiarato inammissibile. Nulla è a dirsi in ordine alle spese del giudizio, non avendo gli intimati svolto attività difensiva. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - nulla per le spese. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi- bilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art.
13. Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, in data 2 luglio 2021. Il presidente Franco DE STEFANO Ric. n. 30608/2018 – Sez. 3 – Ad. 2 luglio 2021 – Ordinanza – Pagina 6 di 6 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8