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Ordinanza — n. 21373/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible for failing to prove error of law and attempting to profit from a settlement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21373/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Global Servizi and Annalisa Niero inadmissible, ordering them to pay the respondent's costs. The appellants argued that the lower court failed to recognize the bank's liability for fraud and ignored a subsequent settlement, but the Court found their arguments lacked merit. The Court ruled that the appellants could not claim a violation of law without proving an erroneous application of legal principles, nor could they profit from a settlement reached after the appeal began.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 365 n. 6 c.p.c.; Art. 380-bis.1 c.p.c.: An appeal is inadmissible if the grounds do not demonstrate a violation of law or a false application of legal principles, and if the appellant attempts to benefit from a settlement concluded during the appeal proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal violation of law false application of law profit from settlement joint and several liability insurance fraud costs of appeal

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 365 n. 6 c.p.c.
Inoltre, il motivo viola nche l'art. 365 n.
Art. 380-bis.1 c.p.c.
La causa è stata fis ;ata per la trattazione in aduni: nza camerale ai sensi dell'art. 380 -bis.1.
art. 164 c.p
art. 2049 c.c
Con il secondo motivo di ricorso - asserita violazione dell'art. 2049 c.c.
art. 294 c.p
soggiacere a la disposizione del 'art. 294 c.c., che non risulta in alcun modo mc rtificare il diritto di difesa, ma atti:la scongiurare tattiche soltanto dilatorie.
art. 29 c.p
c.p.c Considerato che: 1.Con il primo motivo - Violazione e falsa applicazione de3li art. 293 e 294 c.p.c.
art. 294 c.c
soggiacere a la disposizione del 'art. 294 c.c., che non risulta in alcun modo mc rtificare il diritto di difesa, ma atti:la scongiurare tattiche soltanto dilatorie.
art. 1227 c.c
Con il terzo motivo violazbne e falsa applicazione dell'art. 1227 c.c.

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Testo completo

21 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARffl;Ritenuto che: 1.La società Falcon Privi: te Bank convenne davanti al Tribunale di Treviso Cesare Pertile e la società Fati:: Assicurazioni nonché Global Servizi Assicurativi sas e Annalisa Niero chiedenCIO la restituzione delle somme &oliate dalla b anca a titolo di finanziamento al Pertile e garantite da sei polizze fideiussorie apparentemente rilasciate da Fata per tramite dell'agenzia Global Serviz La Fata Assic:urazioni eccepì che le polizze erano nulle perché non provenienti a essa, c:cnne acc arato dalla Procura della Repu Dblica presso H Tribunale di Trev so nel corso di indagini dalle quali era emerso che la Niero e la Global Servizi erano stati vitt me di condotte truffaldine di Pertile.

La Global Se -vizi e Ar nalisa Nero rimasero contumaci. 2.11 Tribunale adito, cen sentenza r. 2555 (lel 2016„ condannò il Perde a restituire alla Falcon Private Bank la s;omma di C 6.441.289,82, ritenerli°, in ordine alle domande formulate nei confronti della Globi:. l Servizi e della Niero, che il danno derivante dalle loro condotte non fosse a - cora verr,ricato. 3.Nel giudizio di appe lo incardinato dalla ."alcon Pr vate Bank per sentir dichiarare la condanna anche dell'agenzia Glot al Servizi e della Niero, in solido con il Pertile, alla restituzione ,delle somme, queste si costituirono svolgendo appello incidentale per sentir pronunciare a nullità dell'atto di cit::izione introduttivo del giudizic per mancanza dell'avvertimentp a costil.:uirsi ai sensi dell'art. 164 c.p.c. e per veder soddisfatto il p -oprio diritto a svolgere in grado di appello le proprie difese.

Nel corso del giudizio di appello la Falcon Bank raggiunse una transazione con la Cattolica Assicurazioni (già Fata) la quale fu dichiarata etromessa dal giudizio.

4. La Corte d'Appello di Venezia, con sentenza i. 1958 cd 9/7/2018, ha accolto l'eccezione di nullità dei 'atto di citazione, riconoscendo i: le appeIlte-app llanti incidentali il diritto di cc mpiere le attività difer sive precluse dalla nullità ma ha limitato l'acquisizione documentale ai soli documer ti formatisi dopo la conclusione del giudizio di primo grado. Nel merito la Cc i-te ha aololto della Falcon Bank conci armando la Global Ser vice e la Niero, in solido con il Pertile, alla restituzione ielle somme, ravvisanc o il titolo i ella loro espon5 bilità nell'art. 2049 c.c., e riti wiendo, in ragione della natura :idgettiva della sudetta responsabilità, irrilevani e accertare che la Niero avesse D meno cooperato alla contraffazione delle poli :ze.

5. Avverso la sentenza, che ha dunque condar nato la C (pipa' Seni: ce e la Niero in solido con Pertile a -estituire la somma erogata a titolo di finanziamento, Annalisa Niero e Global Servizi Assicurativi sai; in liquicluione hanno proposto ricorso per cassazione affidato a quattro mctivi. La l: alcon ha resistito con controricorso.

6. La causa è stata fis ;ata per la trattazione in aduni: nza camerale ai sensi dell'art. 380 -bis.1. c.p.c Considerato che: 1.Con il primo motivo - Violazione e falsa applicazione de3li art. 293 e 294 c.p.c. 24 Cost - i ricorrenti c2nsurang la sentenza per avere la stessa dichiarato la nullità dell'atto introduttivo del giudizio ma non anche disposto la rinnovffizione di tutti gli atti nulli, riti: nendo tardive le produzioni do: Jmentali della Niero e della Global e così negavido il loro diritto costituzionale cii difesa. Tali documenti avrebbero consentito di provare il disconoscimento - da parte della Niero -della sottoscrizione sulle poli:i ze sicché avrebbero devuto essEire considerati rikwanti ai fini del decidere.

Nel a parte finale, alle paqine 14-1 :; del ricorso, il motivo prospetta, poi, una ciLieitione di costituzionalita dell'art. :!94 c.c. 1.1. Il motivo presenta tre gradiate ragioni di inammissit ilità. La prima risiede nella circostanza che nessuna indicaziime, sia s:otto il profilo della loro individuazione, sia sotto quello del lo -o contenuto, si fa dei documenti la cui ammissibilità sarebbe stata esclusa, sicché non è i: ossibile in alcun modo, dato che tali documenti restano incogniti, apprezzare la loro funzionalizzizione "a sostegno del disconoSicinnento delle .'irme suile Ne segue la palese inosservanza della norma dell'art. :::55 n. 6 quanto all'onere di indicazione specifica degli atti sui quali il motivo si fonda.

Una seconda gradata ragione di inammissibilità si rinviene nell'assoluta incongruenza in iure della "utilità" delle misteriose produzioni rispetto al disconoscimento: posto che il disconoscimento di una sc' ittura si sostanzia nella negazione della propria ;critturà o sottoscrizione da parti: del litigante coni:ro cui essa è prodotta (art. 2:14 e.p.c.) è palese che non è pois bile sostenere che le dette produzioni "servis ;ero" ai fini dei disconoscimento. Né, si badi si sostiene che si trattasse di p -ove fun2: °inali ad un'ista -iza di verificazione (art. 216 i:.p.c.), cioè di prove e 'rette alle esigenze di essa o di scritture di comparazio le in quanto il procedimento ci verificazione non v'è stato.

La terza gradata ragli ine di inammissibilità„ questa volta risultante dalla considerazione della sei itenza 'impugnata, è che il moti iO non è correlato alla ratio decidendi in qui into, essendo la documentaz me di cui si invoca l'ammissione volta a di nostrare la falsità delle sottosci izioni della Niero sulle polizze, la sentenza im wgnata ha espressamente (pac;. 12 in fine e pag. 13 all'inizio) ritenuto non iecessario, ai ini del Jecidere, accertare se la stessa avesse cooperato, dolo ;amente o colposamente alla contraffazione, né se le firme alla stessa appare -itemente riferibili fossero effettHamente sue.

Ne consegue la non dec siv tà della censura rispetto alla -atio decidendi che non è espressamente impug lata. Quanto alla questione di costituzionalità prospettata in cl iusura del motivo ed in via gradata, è palese che, per guanto appena osse'vato, essa è priva di rilevanza, non senza doi iersi considerare che sirebbe stata carente del reeuisito della non manifesta info idatezza. L'art. 294 c.p.c. prevec e la possibilità per il contumace che si costituisce di essere ammesso a cornr iere attività che gli sarebbero pr:icluse solo ove dimostri - e non è questo il case - che 13 nullità gli abbia impedi:o di avere conoscenza del processo o che la costituzione sia stata impediti da causa a lui non imputabile.

In questo senso la sentenza, che ha limitato i'acquisizione documentale ritenendo maturata la preclusione anch: per il contumace, è conforme al consolidate indirizzo di questa Certe secondo il quale "Dedetta la nullità della citazione ce me motivo d'appello, pii effetti i: ella sua rilevazicine da parte del giudice sono iegolati in corformità ifill'art. 29 c.p.c. equivalendo la proposizione dell'appelle a costituzione tardiva nel procei SO, sicché il convenuto contumace, pur avendo diritto alla rinnovazione dell'att vità di primo grado da parte del giudice di appL311o, può esse-e ammesso a con-- pere le attività colpite dalle preclusioni verifica.:esí nel giudizio di prima grado, s dimostri che la nullità della citazione gli abbia mpeditc di conoscere il processo e, quindi, di difendersi, se non con la proposizione del c»-avame; tale si.:uazione, aeraltro, può vericarsi solo nel caso di nullità per omessa o assolutamente ncerta indicazione del giudice adìto in primi grado, mentre, in ogni altna ipotesi„ occorre la dimostrazione (del tutto residuale) che le circostanze del caso concreto abbiano determinato anche la m3ncata conoscenza delta pender !.a del processo (Cass., 3, n. 15080 del 07/05/2)13;

Cass., 1, n. 15414 del 26/72016; Cass., 3, n. 544 del 15/1/2020). Ora, è palese che i ricori-enti, avendo avuto conoscenza del processo nonostante la nullità per mancanza dell'avvertimento ai sensi dell'ar -:. 163 n. 7 c.p.c.„ sono soggetti che hanno ayuto conoscenza del processo e che, costituendosi, avrebbero potuto chiedere la fissazione di una nuova prirna udienza. Essi nanno scelto consapevolmente di non avvalersi ditale aossibilità e di restare contumaci, così scegliendo anche ci. soggiacere a la disposizione del 'art. 294 c.c., che non risulta in alcun modo mc rtificare il diritto di difesa, ma atti:la scongiurare tattiche soltanto dilatorie.

2. Con il secondo motivo di ricorso - asserita violazione dell'art. 2049 c.c. - i ricorrenti censurano augnata sentenza non per violazi )rie o falsa applic:azione dell'art. 2049 c.c., come dichiarano neli3 intestazione, ma per la sua applicazione al caso di specie, tuttavia pretendendo di discutere di quest'ultimo previa sollecitazione a ricostruirlo sulla base di una rivalutaz one di ernergen2:e del giudizio di merito. 2.1 II motivo pertante è inammissibile in quanto p .etende in realtà una rivalutazione di merito 2 solo dopo dei presupposti per l'applicazione dell'art.2049 c.c. senza strutturare in via immediata e diretta alcan rilievo di '&0e:imita, neppure di intrinseca :ontraddittorietà della motivaziane o di motivazione apparente, che possa trovare ingresso davanti a q, esta Corte.

La Corte territoriale ha accertato, con ragionamento più che es. -:-ustivo ec imrune da censure, che il Pertile non era solo socio accornandante iella sas Global Servizi ma collaborava attivamente e stabilmente nell'attività dei l'agenzia, essenco a lui affidata la conduzione dr. gli uffici di Castelfranco Veneto; te egli seguiva l clienti in autonomia rivolgendcsi alla Niero solo per la firma delle polizze e che aveva accesso ai moduli. Da tali presupposti la Corte : ..erritoriale ha concluso nel senso della sussistenza degli elementi per config]rare il vesso di occasionalità necessaria dell'attività svolta dal Pertile nell'ambito del nipporto di preposizione della Niero e della Glob 31 Servizi, cori la conseguente r.:isponsabilità di 'queste ultime.

Anche in relazione all'ilccertata applicazione dell'art. !049 c.c. la Corte ha mostrato di porsi in conf.)rmità con la consolida:a giurisprudenza di questa Corte secondo la quale l'art. 2049 c.c.. ha caratteristiche di responsabilità oggettiva e prescinde da una culpa ,'n eligendo o in vigilando del dat,re di lavoro sicché non è necessario che il danneggiato provi il dolo o la coIRE: della compagnia o la riconducibilità alla stesa del prodotto venduto (CaH;s., 3, r. 18863 del 24/9/2015; Cass., 3, n. 20787 del 20/8/2018). Peraltro, il motivo non sfugge in via preli ninare ai: un rilievo di totale inosservanza dell'art. A6 n. 6 atteso che cl scute delle risultanze probatorie del giudizio ci merito senza fornirne l'indicazk. ,ne specifica.

3. Con il terzo motivo violazbne e falsa applicazione dell'art. 1227 c.c. - i ricorrenti assumono che la sentenza impugnata abbia 0 -leS.S.;0 di considerare la sussistenza di un concorso di coloa della Falcon Bank nellE-. produzione del danno, avente causa nel "legai opinion del 15/11/2010" richiestc cala banca e ide I tutto errato, nella impossibi ità di emissione di oolizze fi leiussorie emesse da compagnie assicurative 3 garanzia di un finanziamento b,E ncario, nella omissione di un grado di diligenza adeguato alla natura dell'attività svolta dalla banca. 3.1 Anche questo motvo, per come è strutturato, aupare inammissibile in quanto i ricorrenti non ,::ensurano l'errata applicazione un principio di diritto ma il mancato riscontrc da parte del giudice del meritc,, cui è esclusivamente riservato l'accertamente, sulla s-L.Issisi:enza di elementi 'ondanti un giudlzio di colpevolezza di Falcon 3ank.

Né hanno alcun pregio g i elementi evocati dai ricorrenti quali la pretesa erroneità del parere reso da uno studio legale o la pretesa impossibilità de I rilascio di fideiussioni a front2 di un finanziamento bancario, questioni sulle quali, da un lato, questa Corte ni:n può essere chiamata a pronunciarsi dall'altro ove potesse cronuncirsi sulla -alidità delle politiize, le riconoscerebbe idonee, ivendo le medesime assolto al necessario requisito della clausola di pagamento a prima richiesta.

4. Con il quarto motivo omessa motivazione su un fatto decisivo per il violazione e falsa applicazione degli artt. 1298 e 1304 c.c: - i ricorrenti censurano la sentenza per non avi3r tenuto conto della intervenutm transazione conclusa dalla Falcon Bank con L società Cattolica di Assicurazio tii (già Fata) e per non aver conseguentemente ridotto il debito gravante sugli condebitori in solido, dichiarando -sembrereb)e per 13 prima volta- di voler profittare della su:idetta transazione. 4.1 Il motivo è inammssibile perché non può essere dedotta quale omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio una questiom che non ha cosdtuito oggetto di discussione tra le parti.

Non c'è alouna omi!slone nella impugnata sentenza perché non vi stato alcun motivo di appello ni alcun rilievo sollevato in grado di appello in m -ito alla rilevanza della transaziune. Non solo: i ricorrenti dichiarano di voler profittare della transazicne in questa sede e tanto conferma civanto appena rilevato. Inoltre, il motivo viola nche l'art. 365 n. 6 c. ).c. atteso che non viene fornita l'indicazione specifica della transazione.

5. Conclusivamente il ricorso va dichiaract) inammi:sibile e le ricrrenti condannate a pagare, favore della oarte resistente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate co -ne in dispositivo. Si dà altresì atto della sussisterza dei presupposti per il versa. mento, da parte delle ricorrenti del cd. -addoppio del contributo unificato, se tiovuto. La Corte dichiara il riccrso inammissbile e cgndanna e ricorrenti a pagare, in favore della parte resistente, spese del giidizio di ::assazione liquidate in C 23.000 (oltre C 200 per esborsi), più accessori di legge e spese .generali al 15%. Si dà atto, ai sensi del 'art. 13, co. quater del d.P.P . n. 115 del 20e2, della sussistenza dei presupp:sti per il versamento da parte de e ricorrenti, dell'ulteriore - importo a titolo di contr buto unificato pari a quello versz- Lo per il ricorso, a norma del co