Court dismisses late bankruptcy claim for rent, ruling restitution includes fruits under civil code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the late bankruptcy filing by Nicola Di Fiore seeking rent payments from a bankrupt entity. Di Fiore argued that a prior revocation action regarding the property's sale was extinguished, creating an obligation to repair damages for lost rent. The court held that the revocation restored the property to the bankruptcy estate, triggering a restitution obligation under civil code articles 2033 and 2037 that necessarily includes the fruits (rent) generated by the property.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2033, 2037 c.c.; When a title for acquiring a property is voided, the obligation to restore the property to the original state includes the restitution of fruits produced by that property.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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te ORDINANZA 2021 sul ricorso 31116-2018 Dropostc da: 380 FALLIMENTO 11)F MOFFA ANTONIO INTISO ASUNTA E MOFFA GIWANNINA, in persona del curatore, rappresenta o e difeso dall'avvcato EGIZIANO DI LEO ed elettivamente domicillato presso lo studio dell'avvocato SEBASTIANO DI LASCIO in FUMA, VIA MAGNAGRECIP._ 13, pec: - ricorrente - contro DI FIORE NI OLA; - intimato - avverso la entenza n. 641/2018 della CORTE D'APPELLO cL. BARI, depositata il 05/04/018; udita la relazione della causa svolta fella camera di consiglio del 03/02/2021 dal Consigliere Dott.
ANNA MOSCARINI; Ritenuto che: 1.Nicola Di Fiore ha proposto dinanzi il Tribunale fallimentare di Foggia insinuazione tardiva nello stato passivo del Fallimento della società di fatto -Moffa Antonio, Intiso Assunta e fvloffa Giovannina- di un proprio credito in prededuzione di C 58.204,72, corrispondente ai canoni di locazione percepiti dal fallimento a seguito del contratto di locazione di un immobile. L'istante ha premesso di aver acquistato dai coniugi Moffa- Intiso l'immobile locato con un atto dichiarato inefficace in prime cure dal Tribunale di Lucera con sentenza del 17 gennaio 1996 e in seconde cure dalla Corte d'Appello di Bari con sentenza n. 388 del :1.998.
In particolare, ha esposto cie la revocatoria dell'atto di acquisto del Di Fiore dichiarata in appello - fu poi cassEta da questa Corte con rinvio ad altra sezione dela corte barese senza che nessino provvedesse alla r-iassunzio le del giudizio, sicché il Tribunale di Lucera con sentenza del 2004, aveva dicniarato l'estinzione del giudizio, ordinato la restituzione del bene e rigettato IE domanda risarcitoria da mancato godimento lell'immobile proposta dal Di Fiore, in quanto il comportamento della cui-atela - che nelle more aveva cor cesso il bene in IDcazione ad un terzo - non poteva ritenersi illegittimo.
La Corte di Appello di 3ari aveva poi confermato la sentenza, ma con diversa motivazione quanto alla domanda risarcitoria, in quanto aveva reputato che non potesse essere spiegat - in sede ordinaria, ma dovesse farsi valere nelle forme dell'insinuazione al passivo fallimentare. 2.11 Di Fiore aveva allora iniziato il giudizio per l'insinuazione tardiva nel passivo fallimentare per il credfto corrispondente all'importo dei canoni locativi percepiti dal fallimento in forza della locazione. Il Tribunale adito accolse la domanda affermando che dalla caducazicne delle sentenze di revocatoria derivava, oltre all'effetto restiLitorio, anche l'obbligo di riparazione del danno per mancato godimento della cosa / danno da ritenersi in re ipsa corrispondente alla mancata corresponsione dei canoni che il fallimento aveva percepito indebitamente una volta che era stato dichiarato estinto il giudizio sulla revocatoria dell'atto di trasferimento immobiliare.
Il Fallimento propose appello chiedendo, con un primo motivo, di accerta -e che il giudice aveva errato nel ritenere che l'azione ex art. 2041 c.c. avesse natura risarcitoria anziché indennitaria e di affermare che il Di Fiore non aveva diritto ad alcun ristoro a titolo di lucro cessante (canoni non percepit) in quanto la bcazione era stata stipulata dopo l'acquisizione del bene alla mass:; con un second:) motivo che il danno non era in re ipsa, dovendo il Di Fiore dirmstrare di aver subìto un pregiudizio patrimoniale dal mancato godimento dell'immobile, prova che non aveva mai fornito; che in ogr, caso non vi era il requisito dello spostamento patrimoniale senza gitx;ta causa in quanto i fallimerl:o aveva legittimamente stipulato il contratto di locazione; e che l'ordinanza di restituzione dell'immobile aveva ritenuto la piena validità ed opponibilità del contratto di locazione nei confronti del Di Fiore.3.La Corte d'Appello di :3ari, cori sentenza n. 461 del 5P1/2018, dopo avere detto fondato il secondo motivo ma inidoneo a giustificare la (l'orma della decisione, ha espressamente rigettato il primo motivo - avente ad oggetto la domanda di restituzione basata sull'art. 2041 c.c. - ed ha qualificato la fattispecie come di restituzione di indebito, ritenendo che fosse indebita la percezione, da parte del fallimento, dei canoni per l'intero periodo della locazione, e cioè dal 1999 al 2013, non potendo svolgere alcuna influenza la legittimità de la locazione prima della caducazione delle pronunce di revocatoria.
Ha conseguentemente ritenuto infondati gli altri motivi :?.d ha, conclusivamente, rigettato l'appello condannando il fallimento alle spese del grado.
4. Avverso la sentenza il Fallimento della società di fatto -Moffa Antonio, Intiso Assunta e Moffa Giovannina- ha proposto ricorso per ca:;sazione sulla base di un unico motivo il:~ Nessuno ha resistito al ricorso.
5. La causa è stata fissa ,:a per la trattazione in camera di consiglio ai sens . dell'art. 380 -bis.1. c.p.c. Considerato che: 1.Con l'unico motivo di -icorso - violazione e falsa applicazione dell'art. 2041 c.c. in relazione all'art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c. - il ricorrente lamenta che la !;entenza abbia violato l'art. 2041 c.c. perché, pur condividendo ti astratto il principio per cui l'indennità ex art. 2011, c.c. va liquidata nei limiti della diminuzione patrimoniale subìta con esclusione di quanto il depauperato avrebbe :)ercepito a titolo di lucro cessante per profitti non realizzati, non avrebbe poi CatO seguito alle corrette premesse del ragionamento ed avrebbe riconosciuto al D:
Fiore non solo la somma di cui si sarebbe teoricamente impoverito ma anche il mancato guadagno corrispondente all'intero importo dei canoni di locazione. Con tale statuizione la impugnata sentenza avrebbe del tutto disatteso l'insegnamento delle Sezioni Unite secondo il quale (Cass., U, n. 23385 de1111/9/2008) "In :ema di azione d'indebito arricchimento nei confronti della P.A., conseguente all'assenza di un valido contratto di appalto ii opere (nella specie perché annullato dal Giudice Amministrativo), tra la ).A. (nela specie un Comune) ed Jn privato (nel a specie un consorzio di coope .ative), l'indennità prevista dal 'art. 2041 cod. civ. va liquidata nei limiti delia diminuzione patrimoniale subita dall'esecutore della prestazione resa in virtù del contratto invalido, con esclusione di quanto io stesso avrebbe percepito a titolo di lucro cessante se il rapporto negoziale fosse stato valido ed efficace; pertimto, ai fini della determinazione dell'indennizzo dovuto, non può farsi ricorso ala revisione prezzi, tendente ad assicurare al richiedente quanto si riprometteva di ricavare dall'esecuzione del contratto, la quale, non può costituire neppure un mero parametro di riferimento, trattandosi di meccanismo sottoposto dalla legge a precisi limiti e condizioni, pur sempre a fronte di un valido contratto di appalto (Principio enunciato dalle Sezioni Unite, in fattispecie antecedente alla legge 24 aprile 1989, n. 144, risolvendo un contrasto in riferimento ai criteri di calcolo clell'indennizzo ex art. 2041 cod. civ.). 1.1 Il motivo è infondati).
Innanzitutto la deduzione della violazione dell'art. 2041 c.c. è priva di correlazio le con la ratio decidendi tiella decisione impugnata; infatti , come emerge dalla motivazione espressa dalla seconda metà di pag. 6 a tutta la pagina 7, la Corte di inerito ha rigettato il motivo basato sull'art. 2041 c.c. qualificando correttamene la fattispecie come di restitui2lone di indebito e con la opportuna precisazione che oggetto dell'indebito non è il lucro cessante conseguente al mancato godimento dell'immobile ma proprio la percezione, da parte della Curatela, di 5.omme che a posteriori sono risultate a lei non dovute; né rileva in tal senso che l'i -mobile non fosse locato al tempo in cui é stato acquisito dalla massa, rilevando al contrario il solo dato oggettivo che sia stato locato e che abbia prodotto frutti indebitamente percepiti da chi è risultato poi non avere titolo alla percezione.
Conseguentemente la percezione dei canoni risulta indebita per l'intero periodo della loCazione, e cioè dal 1993 al 2011, senza che possa avere alcuna influenza che vi sia stata e permanga una gius:a causa di spostamento patrimoniale tra Curatela locatrice e terzo conduttore perché indebita non è la percezione dei canoni dal conduttore ma la percezione iei canoni da parte della Curatela, invece che da parte del Di Fiore. La motivazione - che cunque non si muove sul piano dell'art. 2041 c.c. ma su quello diverso dell'inde )ito oggettivò - è corretta in quanto la situazione del Fallimento, una volta Jichiarata, con l'utile esercizio dell'azione revocatoria, l'inefficacia dell'atto di v( !ndita al Di Fiore, appresa la disponibilità del bene ritornato nel patrimonio della soc età fallita, è stata quella di chi ha espletato a favore della massa il godimento del bene.
Tale godimento, nelle more della vicenda giudiziale relativa al giudizio di revocatoria e fino all'estinzione di esso e, dunque, al venir meno del titolo che l'aveva giustificato, si è estrinsecato nella stipulazione del contratto locativo e, dunque, in via indiretta, cioè in quel modo di godere del titolare della disponibilità di un bene che si articola con il goderlo indirettamente attraverso il conferimento del godimento materiale ad un terzo iure locationis e la consecuzione del corrispettivo rappresentato dal canone. Una volta venuto meno il titolo che aveva giustificato, in forza della revocatoria, l'acquisizione del bene alla massa, tale venir mer o dava luogo all'obbligo di restituire il Di Fiore nella situazione quo ante e, dunque, di titolare del bene e della possibilità di goderlo, con la conseguenza che l'obbligo restitutorio risultava regolato dagli artt, 2037 e 2033 c.c. La prima dispDsizione riguarda la restituzione di una cosa determinata ma la sua disciplina non esclude che, in sede di restituzione, la cosa rilevi anche agli effetti dell'art. 2033 c.c. e, dunque, comprenda anche la restituzione dei frutti che la cosa abbia prodol to.
Si veda in tal senso la gi irisprwienza di questa corte in tema di indebito oggettivo. Ad esempio Cass., 3, n. 18185 del 25/8/2014: "In caso di risoluzione per inadempimento del viri( olo contrattuale, il venir meno della "causa adquirendi" comporta l'obbligo di rE stituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto stesso, secondo le rego e dell'indebito oggettivo, sicché, ove si verta nel caso di restituzione di una cos i determinata della quale sia impossibile la riconsegna, l'obbligo delraccipienst risulta disciplinato dall'art. 2037 cod. civ.„ sicché„ ove sia in malafede nel ricevE re o trattenere il bene, è tenuto a corrispondere il controvalore, mentre ne l'opposta situazione di buona fede è obbligato nei soli limiti del suo arricchimento";
Cass., :3, n. 16757 del 23/7/2014: "In mancanza di una "causa adquirendi" per i accertata incommerciabilità del bene promesso in vendita (nella specie, per la ealizzazione del manufatto su terreno demaniale), la declaratoria di nullità de contratto preliminare per violazione di norme imperative, della quale entrambi i :ontraenti siano stati partecipi, comporta l'accoglimento delle richieste del vendit )re di restituzione del bene e di pagamento dell'indennizzo per la diminuzione di v3lore dell'immobile (nella specie, a causa di un incendio fortuitamente divampE to) quando era nella disponibilità del promissario acquirente, mentre non spetta alcun compenso per l'uso che della cosa abbia fatto quest'ultimo nel medesi no arco di tempo".
2. Conclusivamente il ri :orso va rigettato. Non occorre provvedere sulle spese. Si dà, invece, atto della sul;sistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, del cd. raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricors ). Nulla spese. Si dà atto, ai seri dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso principale a norma del cornma 1 bis dello stesso articolo 13, se