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Ordinanza — n. 21213/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific challenge against the detention order.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21213/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it failed to contain a specific challenge against the detention order issued by the Peace Judge. The applicant argued that the expulsion decree was arbitrary, but the Court held that such arguments regarding the expulsion's merits do not constitute a valid ground for challenging the subsequent administrative detention order. Consequently, the appeal was rejected without examination of the merits, as the procedural defect precluded any review of the underlying expulsion decision.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.c.; Art. 13, comma 5, d.lgs. 286/98: An appeal against a detention order for an expelled foreigner is inadmissible if it merely reiterates grounds for challenging the original expulsion decree, as the legality of the detention must be assessed independently based on execution rules.

Parole chiave

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inadmissible appeal detention order expulsion execution lack of specific challenge foreigner expulsion sospensione dell'ordine espulsione espulsione nel diritto degli stranieri inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.c.
Art. 13, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998
Questa cote, tuttavia, ha già stabilito che le regole sull'esecuzione dell'espulsione amministrativa dello straniero, dettate dall'art. 13, comma 5, del d.lgs.
Art. 13, comma 2, d.lgs. n. 286 del 1998
Questa cote, tuttavia, ha già stabilito che le regole sull'esecuzione dell'espulsione amministrativa dello straniero, dettate dall'art. 13, comma 5, del d.lgs.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Questa cote, tuttavia, ha già stabilito che le regole sull'esecuzione dell'espulsione amministrativa dello straniero, dettate dall'art. 13, comma 5, del d.lgs.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, Ordinanza n. 33171 del 16/12/2019
(Sez. 1, Ordinanza n. 33171 del 16/12/2019, Rv.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 37856/19 proposto da: -) Poritska Nataliya, elettivamente domiciliato a Roma, via Barnaba Tortolini n. 30, presso l'avvocato Alessandro Ferrara che lo difende in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso; - ricorrente - contro -) Ministero dell'Interno; (14 ,< v-fré EIntimato -j avverso il decreto del Giudice di pace di Roma 18.11.2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 febbraio 2021 dal Consigliere relatore dott. Marco Rossetti. FATTI DI CAUSA 1. Nataliya Poritska, cittadina ucraina, con decreto del prefetto di Roma 15 novembre 2019 venne espulsa dal territorio nazionale (nel quale aveva fatto ingresso tre giorni prima), in quanto priva sia di documenti che d'un permesso di soggiorno.

Il provvedimento dispose che l'espulsione avvenisse mediante accompagnamento coattivo alla frontiera. Il questore di Roma, constatata l'impossibilità di procedere immediatamente all'accompagnamento coattivo alla frontiera, con provvedimento anch'esso R.G.N. 37856/19 Camera di consiglio del 9 febbraio 2021 del 15 novembre 2019 ordinò il trattenimento della cittadina straniera nel "centro di identificazione ed espulsione" (secondo la denominazione adottata dalla normativa vigente ratione temporis) di Ponte Galeria.

2. Il suddetto provvedimento venne convalidato dal Giudice di pace di Roma con decreto del 18 novembre 2019.

3. Quest'ultimo provvedimento è stato impugnato per cassazione da Nataliya Poritska con ricorso fondato su un solo motivo. L'amministrazione dell'interno non ha svolto attività difensiva. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell'articolo 360, n. 3, c.p.c. la violazione degli articoli 5, 13 e 14 d.lgs. 286/98. Nell'illustrazione del motivo la ricorrente si mostra consapevole del fatto che al Giudice di pace, in sede di convalida del decreto di trattenimento, è consentito un controllo limitato alla legittimità formale dell'atto, ma aggiunge che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, tale controllo può ritenersi esteso al merito dell'atto quando questo sia "manifestamente arbitrario".

Ciò premesso in punto di diritto, la ricorrente osserva in punto di fatto che nel caso di specie il decreto di espulsione era manifestamente arbitrario in quanto emesso solo due giorni dopo l'ingresso in Italia della persona straniera, e quindi sia prima della scadenza del termine di 90 giorni di durata del visto d'ingresso, sia prima della scadenza del termine di otto giorni entro cui effettuare la dichiarazione all'autorità competente di presenza sul territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 1 della legge 69/07.

2. Il motivo è manifestamente inammissibile perché non contiene nessuna censura avverso il provvedimento impugnato. Il provvedimento impugnato in questa sede è un decreto di convalida del provvedimento questorile di trattenimento dello straniero espulso: un provvedimento, dunque, che attiene all'esecuzione del provvedimento di espulsione. R.G.N. 37856/19 Camera di consiglio del 9 febbraio 2021 Il ricorso, tuttavia, non contiene nessuna censura avverso tale decreto, ma si diffonde ad esporre le ragioni per le quali si sarebbe dovuto ritenere illegittimo il provvedimento di espulsione.

Questa cote, tuttavia, ha già stabilito che le regole sull'esecuzione dell'espulsione amministrativa dello straniero, dettate dall'art. 13, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998, nel testo modificato dal d.l. n. 89 del 2011, conv. in I. n. 129 del 2011, "non hanno alcuna incidenza sulla legittimità del decreto prefettizio di espulsione", atteso che eventuali difformità attinenti all'esecuzione rilevano in sede di sindacato della convalida dell'accompagnamento o del trattenimento non legittimi, ma non in ordine al parametro alla stregua del quale deve essere valutata la legittimità del decreto di espulsione, desumibile unicamente dall'art. 13, comma 2, del medesimo d.lgs. n. 286 del 1998. (Sez. 1, Ordinanza n. 33171 del 16/12/2019, Rv. 656560 - 01) 3.

Non è luogo a provvedere sulle spese, attesa la indefensio della parte intimata. P.q.m. (-) dichiara inammissibile il ricorso; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, addì 9 febbraio 2021.

Il Presidente DEPOSITATO IN CANCELLERIA (