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Ordinanza — n. 21212/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to total unintelligibility and lack of reasoned criticism of the lower court order.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21212/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Kola Erlin against the Brescia Peace Judge's order inadmissible. The applicant's sole ground of appeal relied on a lengthy doctrinal excerpt regarding the European Convention on Human Rights and the Italian Constitution rather than specific facts or arguments concerning the contested decision. The court rejected the appeal because the petition was manifestly unintelligible regarding the case facts and lacked any reasoned criticism pertinent to the objective content of the challenged order.

Regesto Legislator

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Art. 360, nn. 3-4 c.p.c.; Art. 111 Cost.; The appeal is inadmissible when the petition is totally unintelligible regarding the case facts or lacks any reasoned criticism pertinent to the objective content of the challenged decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal total unintelligibility lack of reasoned criticism Art. 360 c.p.c. Cassation procedure violazione delle forme sostanziali diritto di ottenere una decisione ritiro della domanda di revisione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, nn. 3-4 c.p.c.
Art. 111 Cost.
Art. 6 CEDU
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
(-) dichiara inammissibile il ricorso; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
articolo 111 della Costituzione
L'illustrazione del motivo contiene una lunga disquisizione sui rapporti tra l'articolo 6 CEDU, l'articolo 111 della Costituzione e gli articoli 512 e 512 bis del codice di procedura penale.
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 37707/19 proposto da: -) Kola Erlin, elettivamente domiciliato a Peschiera del Garda, via Marzan n. 4, presso l'avvocato Antonio Invidia che lo difende in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso; - ricorrente - contro -) Ministero dell'Interno; - intimato - ejL avverso l'ordinanza del Giudice di Pace di Brescia 11.11.2019 n. 231; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 febbraio 2021 dal Consigliere relatore dott. Marco Rossetti. FATTI DI CAUSA 1. Kola Erlin ha impugnato per cassazione l'ordinanza 16 dicembre 2019 n. 231 pronunciata dal giudice di pace di Brescia. Il ricorso non espone quale sia il contenuto della suddetta ordinanza, da chi sia stato introdotto in giudizio, quali i fatti oggetto del thema decidendum.

2. L'amministrazione dell'interno è rimasta intimata RAGIONI DELLA DECISIONE R.G.N. 37707/19 Camera di consiglio del 9 febbraio 2021 1. L'unico motivo di ricorso è intitolato "violazione articolo 360 nn. 3-5 c.p.c. Violazione o falsa applicazione di norme di diritto-violazione dell'articolo 111 costituzione". L'illustrazione del motivo contiene una lunga disquisizione sui rapporti tra l'articolo 6 CEDU, l'articolo 111 della Costituzione e gli articoli 512 e 512 bis del codice di procedura penale. Esso risulta in larga parte trascritto ad litteram da un articolo di dottrina pubblicato sul sito web di un noto editore giuridico.

2. Il ricorso è manifestamente inammissibile per totale inintelligibilità dei fatti di causa (articolo 360, n. 3 c.p.c.); e per totale carenza di qualsiasi ragionata censura pertinente rispetto al contenuto oggettivo del provvedimento impugnato (articolo 360, n. 4, c.p.c.).

2. Non è luogo a provvedere sulle spese, attesa la indefensio della parte intimata. P.q.m. (-) dichiara inammissibile il ricorso; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, addì 9 febbraio 2021. Il Presidente (Giacomo Travàdlino) DEPOSITATO IN CANC