Cassation court dismisses asylum seeker's appeal as inadmissible due to lack of contested facts and procedural errors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the asylum seeker's appeal inadmissible for failing to demonstrate a contested fact or a violation of constitutional rights. The applicant argued that expulsion occurred while his second asylum request was pending, yet the court found the request had already been rejected and merely unnotified due to his untraceability. Consequently, the court ruled that the lower judge did not overlook any relevant issue and the expulsion was legally justified.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 10 Cost.; Art. 31.25 D.Lgs. 286/1998: An appeal is inadmissible if the appellant fails to allege a fact not examined by the lower court or to prove a violation of constitutional provisions regarding expulsion procedures.
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INANZA CC sul ricorso 35453-2019 proposto da: MADBUB ALAM, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MANZONI, 81, presso lo studio dell'avvocato ANTONELLA CONSOLO, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIZI DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; - controrícorrenti - avverso l'ordinanza del GIUDICE DI PACE di COMO, depositata 28/10/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/01/2021 dal Consigliere Dott.
GIUSEPPE CRICENTI; RITENUTO CHE Mahub Alam cittadino del Bangladesh è entrato clandestinamente in Italia, dove ha chiesto il riconoscimento dello status di rifugiato politico e la rproLezione internazionale. La Commissione territoriale ha rigettato le richieste del ricorrente e negato altresì il rilascio del permesso di soggiorno. Il ricorrente ha continuato a soggiornare in Italia, e dopo due anni, ha reiterato la richiesta, che è stata nuovamente decisa in modo negativo dalla Commissione, la quale ha inutilmente cercato di notificargli l'esito, in quanto il ricorrente risultava irreperibile.
All'esito di questi due rigetti la Questura ha disposto l'espulsione, che il ricorrente ha impugnato davanti al Siudice di Pace che ha confermato il provvedimento, rigettando dunque il ricorso. Mahub impugna questa decisione con due motivi. Il Ministero si è costituito ed ha chiesto il rigetto. Va dato atto che , dopo la Camera di consiglio, è pervenuta rinuncia , esattamente il 17 marzo, e dunque dopo che è stata assunta la decisione, e pertanto quella rinuncia non può essere presa in considerazione. CONSIDERATO CHE - Con il primo motivo, il ricorrente denuncia omesso esame di un fatto controverso e rilevante.
Secondo la sua prospettazione il Giudice di pace non ha tenuto conto del fatto che egli aveva reiterato la richiesta ai soggiorno, una seconda volta, e che è stato espulso in pendenza di tale richiesta, contro la regola legislativa per cui invece lo straniero non può essere espulso fino a che la sua istanza non venga definita. Il motivo è inammissibile. Il ricorrente non dimostra di aver posto al Giudice di Pace una tale questione, e dunque non risulta che si trattasse di un fatto controverso e decisivo non esaminato. Ad ogni modo, si tratta di motivo infondato dal momento che ia seconda istanza non era affatto pendente quando è stata disposta l'espulsione, ma era stata definita, salvo che non si era riusciti ad avvisare i] ricorrente per sua irreperibilità. i.- Il secondo motivo denuncia violazione dell'articolo 10 della Costituzione e 3 1. 25 del 9008.
Secondo il ricorrente una ulteriore riprova della violazione Si legge sta nel fatto che l'espulsione è stata decisa dal Questore senza una decisione nel merito della istanza di pro ezione: il Questore, ossia, ha disposto espulsione senza attendere che l'istanza fosse definita, e dunque è come se avesse deciso lui su quest'ultima. Il motivo è inammissibile in quanto non v'è alcuna allegazione della circostanza che l'istanza ancora pendeva quando è stato emesso il provvedimento di espulsione, ed anzi, risulta per contro che invece la Commissione territoriale aveva rigettato anche la seconda istanza che non era stato possibile però comunicare. ricorso va dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
cos„,,pem corte dichiara inammissibile il ricorso. SpesA"-Ii sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, la Cor Le dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricors