Cassation court dismisses appeals regarding municipal liability for port obstruction and monetary damage assessment methods.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected appeals by the Municipality of Amantea and the Cooperative San Rocco against a lower court ruling that held the municipality liable for failing to clear natural silt from the port. The lower court confirmed the municipality's negligence but reduced the damages to the difference in lost profits between the disputed period and prior years. The Cassation court upheld this decision, rejecting arguments that monetary revaluation should have been applied separately or that the judgment lacked binding force.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1224 c.c.; Art. 429 c.p.c.: The court's determination of damages in an extracontractual liability case, based on equitable estimation at the time of liquidation, is presumed to include any subsequent monetary depreciation, rendering separate monetary revaluation orders unnecessary until the final payment.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 11191-2019 proposto da: COMUNE DI AMANTEA, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avv.to (ANO PERROTTA; - ricorrente principale - Contro SOCIETÀ COOPERATIVA A R.L. SAN ROCCO, ARTURO GIANIBRA, GENNARO GIAMBRA, GREGORIO BRUNO, ANTONIO RUSSO, ANTONIO SCUDIERO, ENZO ALOE, LUIGI BRUNO, ALDO FURGIONE„ MICHELE MALVAGGIO, GINO VELTRI SALVATORE VELTRI, ROCCO CARUSO DANILO RUSSO, elettivamente domiciliati in ROMA, presso la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avv.to SANDRO "ANTONIO TURANO; - controricorrenti e ricorrenti incidentali - nonché REGIONE CALABRIA; - intimata - avverso la sentenza n. 1864/2018 della CORTE D'APPELLO DI CATANZARO, depositata in data 25/10/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/02/2021 dal Consigliere Dott.
MARCO DELUUTRI; R.G.N. 11191/2019- Udienza del 17/02/2021 ritenuto che, con sentenza resa in data 25/10/2018ela Corte d'appello di Catan- zaro, pur riducendone l'importo monetario, ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha condannato il Comune di Amantea al risarcimento dei danni subiti dalla Società Cooperativa a r.l. San Rocco e i relativi soci indicati in epigrafe, per effetto della man- cata esecuzione, da parte dell'amministrazione comunale, delle opere indispensabili a consentire l'ingresso e l'uscita delle imbarcazioni dal porto di Amantea periodicamente ostacolati da insabbiamenti naturali: omissione che aveva significativamente danneggiato l'attività degli at- tori nell'ambito della pesca e delle connesse attività commerciali svolte presso il porto di Amantea; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evi- denziato la correttezza della decisione del primo giudice nella parte in cui aveva individuato la responsabilità dell'amministrazione comunale per il fatto illecito dedotto in giudizio dagli originari attori, essendosi il Comune di Amantea colpevolmente sottratto alla tempestiva esecu- zione delle opere funzionali al buon andamento delle attività connesse al porto di Amantea che la legislazione regionale aveva rimesso alla competenza dell'amministrazione municipale; ciò posto, il giudice d'appello ha provveduto a rivedere l'entità del danno effettivamente subito dagli originari attori limitandolo alla sola differenza tra le ordinarie perdite di esercizio subite negli anni prece- denti il periodo dedotto in giudizio, e quelle sofferte nel corso di detto periodo verosimilmente in dipendenza dei mancati interventi dell'am- ministrazione comunale; avverso la sentenza d'appell?.? il Comune di Amantea propone ri-, corso per cassazione sulla base di un unico motivo di impugnazione; la Società Cooperativa a r.l.
San Rocco, unitamente ai soci Arturo Giambra, Gennaro Giambra, Gregorio Bruno, Antonio Russo, Antonio Scudiero, Enzo Aloe, Luigi Bruno, Aldo Furgione, Michele Malvaggio, Gino Veltri, Salvatore Veltri, Rocco Caruso e Danilo Russo, resistono Camera di consiglio del 17 febbraio 2021 - R.G. n. 11191/2019 - rel. cons. Marco Dell'Utri con controricorso, proponendo, a loro volta, ricorso incidentale sulla base di quattro motivi di impugnazione; nessun altro intimato ha svolto difese in questa sede; il Comune di Amantea ha depositato memoria; considerato che, con l'unico motivo del ricorso principale il Comune di Amantea cen- sura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art.1223 c.c. (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte terri- toriale erroneamente ritenuto sussistente un nesso di causalità tra il comportamento omissivo del Comune e il pregiudizio patrimoniale in- dividuato dal giudice d'appello quale conseguenza immediata e diretta dello stesso, avendo il giudice a quo erroneamente ritenuto di poter identificare i danni sofferti dagli originari attori nella mera differenza tra le perdite di esercizio degli anni precedenti al periodo dedotto in giudizio e quelle, di importo maggiore, sofferte nel periodo in esame, senza avvedersi del carattere ipotetico, incerto e meramente possibili- stico del criterio così in concreto utilizzato; il motivo è inammissibile; osserva al riguardo il Collegio come, con il motivo in esame, l'am- ministrazione comunale ricorrente - lungi dal denunciare l'erronea ri- cognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata dalla norma di legge richiamata - si sia sostanzialmente limitata ad allegare un'erronea ricognizione, da parte del giudice a quo, della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa: operazione che non attiene all'esatta interpretazione della norma di legge, ine- rendo bensì alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, unicamente sotto l'aspetto del vizio di motivazione (cfr., ex plurimis, Sez.
L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010, Rv. 612745; Sez. 5, Sentenza n. 26110 del 30/12/2015, Rv. 638171), neppure coinvolgendo, la prospettazione critica del Co- mune ricorrente, l'eventuale falsa applicazione delle norme richiamate Camera di consiglio del 17 febbraio 2021 - R.G. n. 11191/2019 - rel. cons. Marco Dell'Utri sotto il profilo dell'erronea sussunzione giuridica difatti in sé incontro- versi, insistendo propriamente il Comune nella prospettazione di una diversa ricostruzione dei fatti di causa, rispetto a quanto operato dal giudice a quo, essendosi il Comune doluto che il giudice d'appello abbia ragionato in modo erroneo sugli elementi di prova acquisiti al giudizio, ossia di aver tratto inferenze non condivisibili dai dati certi costituiti dalla differente entità delle perdite subite dalla cooperativa nei diversi esercizi considerati; si tratta, attraverso la deduzione di una ritenuta diversa configura- zione dei fatti controversi (segnatamente concernenti le conseguenze dannose scaturite dall'illecito attribuito alla responsabilità del Comune ricorrente), di una proposta rilettura nel merito dei fatti di causa, come tale non consentita in sede di legittimità, dovendo ritenersi che il ra- gionamento probatorio condotto dalla corte d'appello sia stato effetti- vamente corretto, tanto sul piano logico, quanto sul piano giuridico, siccome fondato su elementi di prova critica effettivamente e adegua- tamente rappresentativi di quanto dedotto sul piano presuntivo; nel caso di specie, pertanto, al di là del formale richiamo, contenuto nell'epigrafe del motivo d'impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, l'ubi consistam delle censure sollevate dall'odierno Comune ricorrente deve piuttosto individuarsi nella negata congruità dell'interpretazione fornita dalla corte territoriale del conte- nuto rappresentativo degli elementi di prova complessivamente acqui- siti, dei fatti di causa o dei rapporti tra le parti ritenuti rilevanti; ciò posto, il motivo d'impugnazione così formulato deve ritenersi inammissibile, non essendo consentito alla parte censurare come vio- lazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzione di un fatto giuridicamente rilevante sul quale la sentenza doveva pro- nunciarsi, non potendo ritenersi neppure soddisfatti i requisiti minimi previsti dall'art. 360 n. 5 c.p.c. ai fini del controllo della legittimità della Camera di consiglio del 17 febbraio 2021 - R.G. n. 11191/2019 - rei, cons. Marco Dell'Utri motivazione nella prospettiva dell'omesso esame di fatti decisivi con- troversi tra le parti; con il primo motivo dell'impugnazione incidentalecola cooperativa e i soci controricorrenti si dolgono della nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 112 c.p.c. (in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.), per essersi il giudice d'appello inammissibilmente pronunciato su un bene giuridico diverso da quello posto a oggetto dell'originaria do- manda degli attori, avendo questi ultimi agito al fine di sentirsi risarcire della perdita degli stipendi rinunciati in favore della cooperativa, lad- dove la corte d'appello si è limitata a individuare il danno nelle sole perdite risultanti dai bilanci di esercizio; con il secondo motivo )i ricorrenti incidentali si dolgono della nullità e!' della sentenza impugnata per violazione dell'art. 348-bis c.p.c. (in re- lazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale omesso di rilevare l'inammissibilità dell'appello proposto dal Comune di Aman- tea, siccome riferito a un bene giuridico diverso da quello dedotto in giudizio, ossia a un danno commisurato su presupposti di fatto del tutto diversi da quelli dedotti in giudizio dagli originari attori, nella specie consistiti nella rinuncia agli stipendi operata dai soci della cooperativa allo scopo di far fronte alle difficoltà economiche della stessa, derivate dalle responsabilità dell'amministrazione comunale; entrambi i motivi - congiuntamente esaminabili per ragioni di con- nessione - sono infondati; dev'essere in primo luogo rimarcata la totale erroneità della pro- spettazione avanzata dalla cooperativa e dai soci ricorrenti incidentali nella parte in cui pretende di individuare, nella rinuncia agli stipendi da parte dei soci (quali meri indici dedotti in giudizio al fine di determinare il danno subito), gli asseriti elementi costitutivi della domanda risarci- toria proposta, là dove del tutto correttamente il giudice a quo ne ha identificato gli estremi, dal punto di vista della causa petendi, nella Camera di consiglio del 17 febbraio 2021 - R.G. n. 11191/2019 - rel. cons. Marco Dell'Utri condotta omissiva (illecita) del Comune di Amantea e, dal punto di vi- sta del petitum, nella condanna di detto Comune al risarcimento di tutti i danni conseguiti a tale condotta illecita; ciò posto, del tutto legittimamente la corte d'appello ha ritenuto di non dover limitare l'indagine condotta sui danni effettivamente subiti dagli originari attori al solo importo corrispondente agli stipendi rinun- ciati dai soci, ragionevolmente estendendo il proprio esame all'intera contabilità della struttura cooperativa nel corso del tempo, ritenendola, in modo congruo sul piano logico, un estremo rappresentativo più adatto (anche sul piano di una valutazione ispirata a criteri eminente- mente equitativi) a fornire elementi di conoscenza attendibili e coerenti rispetto alla determinazione dell'incidenza dannosa del comportamento del Comune di Amantea sulla vicenda economica della cooperativa e dei relativi soci; l'aver provveduto alla determinazione del danno subito dagli origi- nari attori attraverso tale procedimento, pertanto, non configura al- cuna violazione dell'art. 112 c.p.c. sotto il profilo della mancata corri- spondenza tra chiesto e pronunciato, né alcuna inammissibilità dell'ap- pello proposto dal Comune di Amantea, siccome riferito a un bene gìu- ridico asseritamente diverso da quello dedotto in giudizio; con il terzo motiv9› i ricorrenti incidentali si dolgono della nullità della sentenza impugnata per violazione del giudicato (in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere il giudice d'appello omesso di esten- dere il riconoscimento del giudicato formatosi sull'identità dei soggetti danneggiati, anche alla rinuncia, da parte degli stessi, degli stipendi agli stessi dovuti in favore della cooperativa; il motivo è inammissibile per carenza di interesse; al riguardo, è appena il caso di osservare come la circostanza di fatto consistita nella rinuncia, da parte dei danneggiati, degli stipendi agli stessi dovuti al fine di beneficiare la cooperativa, non abbia rap- presentato in alcun modo un fatto controverso tra le parti, essendo Camera di consiglio del 17 febbraio 2021 - R.G. n. 11191/2019 - rel. cons. Marco Dell'Utri stata contestata unicamente l'idoneità (legittimamente negata dal giu- dice a quo) di tale rinuncia a identificare un estremo adeguatamente rappresentativo delle conseguenze dannose sofferte dagli originari at- tori a seguito del fatto illecito del Comune convenuto; ne deriva l'assoluta carenza di interesse degli odierni ricorrenti a invocare la rilevata mancata estensione, alla rinuncia in esame, del dedotto giudicato; con il quarto motivo, i ricorrenti incidentali censurano la sentenza impugnata per violazione dell'art. 1224 c.c. e dell'art. 429 c.p.c. (in relazione all'art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente omesso di applicare la rivalutazione monetaria sugli im- porti liquidati a titolo di risarcimento del danno; il motivo è infondato; osserva il Collegio come la corte territoriale abbia proceduto alla determinazione del danno subito dagli originari attori - in assenza di alcuna altra indicazione in senso contrario - direttamente nei termini di un valore stimato al momento della liquidazione (anche in ragione dell'ispirazione eminentemente equitativa dell'operazione eseguita), con la conseguenza che l'importo monetario individuato in sentenza deve ritenersi certamente comprensivo dell'eventuale svalutazione che possa essere intercorsa tra il momento del fatto illecito e quello della pronuncia, con l'ulteriore corretta attribuzione, al ruolo proprio degli interessi moratori (sulla somma liquidata a titolo risarcitorio), della funzione di compensare i creditori per l'eventuale ritardata correspon- sione del risarcimento dovuto;
è appena il caso di richiamare, al riguardo il consolidato insegna- mento della giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale la liqui- dazione del danno da illecito extracontrattuale trasforma l'obbligazione rísarcítoría da obbligazione di valore in obbligazione di valuta, con la conseguenza che la rivalutazione monetaria non può essere disposta con la sentenza sino al saldo, atteso che, in relazione all'eventuale ri- tardo nella esecuzione del giudicato, valgono i criteri previsti dalla Camera di consiglio del 17 febbraio 2021 - R.G. n. 11191/2019 - rel. cons. Marco Dell'Utri legge per il debito di valuta (Sez. 3, Sentenza n. 24896 del 25/11/2005, Rv. 585725 - 01); sulla base delle argomentazioni che precedono, rilevata la comples- siva infondatezza di tutte le censure esaminate, dev'essere pronunciato il rigetto di entrambi i ricorsi; la reciprocità della soccombenza vale a giustificare l'integrale com- pensazione tra entrambe le parti delle spese del presente giudizio di legittimità; dev'essere viceversa attestata la sussistenza dei presupposti pro- cessuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e dei ri- correnti incidentali, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale e quello incidentale, a norma dell'art. 1-bis, dello stesso articolo 13;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale. Dispone l'integrale compensazione tra le parti delle spese del pre- sente giudizio di legittimità. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma dell'art. 1-bis, dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione d