Cassation court dismisses appeal for lack of standing as appellant failed to prove condominium status.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant, Paolo Stizza, failed to prove his status as a condominium owner. Although he alleged standing in the common interest, he did not submit the required document under Article 372 of the Code of Civil Procedure to demonstrate his ownership share. Consequently, the court rejected the substantive arguments regarding liability and awarded costs to the respondent.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 372 c.p.c.; The appeal is inadmissible if the appellant fails to prove the standing required to act in the common interest of the condominium.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 10323-2019 proposto da: STIZZA PAOLO, rappresentato e difeso dall'avv. CORRADO CURZI, presso il cui domicilio digitale è domiciliato; - ricorrente - 2021 contro 567 CAPPANERA STEFANO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PRINCIPESSA CLOTILDE 7 , presso lo studio dell'avvocato ALBERTO FANTINI, rappresentato e difeso dall'avvocato EMANUELE PALADINI; - controricorrente - nonchè contro CONDOMINIO VICOLO DELLA SERPE N 5 ANCONA ; - intimato - avverso la sentenza n. 2998/2018 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 17/12/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/02/2021 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI; Rilevato che:
1. Con sentenza del 21 agosto 2013 il Tribunale di Ancona rigettava la domanda risarcitoria proposta da Stefano Cappanera nei confronti del Condominio di Vicolo delle Serpe n.5 di Ancona per danni derivati dall'impossibilità di utilizzare sue proprietà esclusive dal novembre 2007 all'esecuzione dei necessari lavori per eliminare la causa di tale impossibilità, cioè infiltrazioni d'acqua e liquami fognari, non essendo stato, in particolare, impermeabilizzato il muro perimetrale lato monte dell'edificio condominiale.
2. Stefano Cappanera proponeva appello, cui il condominio resisteva. La Corte d'appello di Ancona, con sentenza del 17 dicembre 2018, accoglieva il gravame, condannando il condominio a risarcire l'appellante i danni nella misura di C 103.000, oltre interessi e spese di lite.3. Ha presentato ricorso Paolo Stizza quale condomino, sulla base di due motivi. 3.1 Il primo motivo denuncia, ai sensi dell'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione o falsa applicazione degli articoli 1175, 1227, 2043, 2051 e 2056 c.c. in riferimento alla condotta del creditore, comproprietario e custode del bene comune cagionante il danno.
La Corte d'appello non avrebbe applicato correttamente l'articolo 1227 c.c. in ordine alla condotta causale o concausale del danno che avrebbe tenuto il danneggiato, e che quindi ne escluderebbe o comunque ridurrebbe la risarcibilità. Il danneggiato, in effetti, è comproprietario del muro portante che genera il danno. La giurisprudenza di questa Suprema Corte (S.U. 24406/2011) insegna che l'articolo 1227, primo comma, c.c. è corollario del principio di causalità per cui il danneggiante non è responsabile per la parte del danno a lui non imputabile, e il comportamento omissivo del danneggiato è anche quello di violazione delle regole di diligenza e correttezza.
Nel caso in esame il Cappanera avrebbe errato sia come proprietario del bene danneggiato sia come comproprietario del bene danneggiante; il giudice d'appello, poi, avrebbe errato non tenendo in conto la sua qualità di comproprietario del bene danneggiante e non considerando colposa la sua condotta, rilevante ai fini dell'articolo 1227, primo comma, c.c., per l'inerzia tenuta "per lunghi anni" dopo la proposizione della domanda in primo grado. Il Cappanera, quale comproprietario e custode del bene comune, avrebbe dovuto ex articolo 2051 c.c. attivarsi davanti "all'eventuale inerzia" del condominio e/o dell'amministratore condominiale, andando oltre alla richiesta di inserimento nell'ordine del giorno dell'assemblea della decisione di provvedere a eliminare le infiltrazioni.
L'obbligo di diligenza e di correttezza avrebbe dovuto impedirgli, una volta richiesto l'intervento di eliminazione delle infiltrazioni, "di accontentarsi del risarcimento del danno", dovendo tenere "quelle condotte che avrebbero avuto come risultato quello della eliminazione del danno mettendo a disposizione le somme ottenute per interventi da eseguire anche sul bene comune". Per l'inerzia dell'amministratore o dell'assemblea condominiale il Cappanera avrebbe inoltre dovuto chiedere al giudice un nuovo amministratore ai sensi dell'articolo 1105 c.c. o la condanna del condominio al facere, per ridurre o comunque evitare "il prodursi del danno".
Sia l'articolo 2051 c.c., sia l'obbligo di correttezza e diligenza evincibile dall'articolo 1227, primo comma, c.c. avrebbero dovuto indurre il giudice d'appello ritenere tenuto, "in forza di una particolare diligenza (qualificata) connessa dalla correlazione con la cosa comune", il Cappanera ad "attivare le azioni" previste per ovviare quale condomino l'inerzia dell'amministratore e dell'assemblea condominiale. Si doveva pertanto rispettare il principio solidaristico dettato dall'articolo 1227 c.c.; conseguentemente la corte territoriale avrebbe dovuto rigettare o ridurre la pretesa risarcitoria del Cappanera ex articolo 1227 c.c. perché l'inerzia dell'appellante quale comproprietario del bene comune sarebbe stata "causa esclusiva o concausa del danno". 3.2 Il secondo motivo denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., omesso esame di fatto discusso e decisivo, error in iudicando, erronea valutazione di fatti rilevanti, erronea valutazione di condotte del danneggiato, comproprietario e custode del bene danneggiante.
La Corte d'appello ritiene che il "materiale probatorio" colleghi causalmente il permanere della situazione danneggiante "alla condotta negligentemente omissiva del Condominio", non avendo l'assemblea condominiale neppure deliberato i lavori di impermeabilizzazione, così impedendone l'avvio. E proprio tale "materiale probatorio" doveva indurre a ritenere che il protrarsi della situazione danneggiante era imputabile, totalmente o parzialmente, anche al condomino danneggiato, perché questi, per comproprietà e custodia del bene, "aveva posto in essere ... quelle condotte dettate dai principi che regolano l'applicazione dell'art. 1227 c.c. (buona fede e correttezza), e l'adempimento di tutte le obbligazioni siano esse derivanti dal contratto o da una specifica situazione giuridica" (sussiste qui un evidente lapsus calami, mancando un "non", perché al Cappanera si imputa di non avere "posto in essere" quanto nella frase viene in prosieguo indicato).
4. Stefano Cappanera si è difeso con controricorso, illustrato pure con memoria. Il Condominio non ha svolto attività difensiva. Considerato che:
5. Deve rilevarsi, in primis, che il condomino, anche se non è stato parte nei gradi di merito, è legittimato a ricorrere in cassazione avverso la sentenza di condanna del condominio nell'interesse comune (come in generale è legittimato a impugnare), il che è stato confermato di recente da S.U. ord. 18 aprile 2019 n. 10934. Il ricorrente Paolo Stizza si limita a dichiararsi condomino - e ciò significa che intende agire come tale -, senza indicare alcun suo titolo di proprietà, né risulta che lo abbia allegato al ricorso (pur avendo allegato ben 19 atti dei precedenti gradi); e il controricorrente (a pagina 9 del controricorso) eccepisce proprio che lo Stizza non ha dimostrato la sua qualità di condomino.
Non essendo stato successivamente depositato ex articolo 372 c.p.c. il documento che attesti appunto la qualità di condomino del ricorrente, il ricorso risulta inammissibile. Meramente ad abundantiam, dunque, quanto al contenuto dei motivi si rileva che, oltre ad inserire nova (come l'obbligo del Cappanera di agire ex articolo 1105 c.c. perchè il condominio avesse un nuovo amministratore, e parimenti il suo obbligo di agire per ottenere la condanna al facere del condominio anziché per il risarcimento dei danni - tutto ciò non sussistendo nel thema decidendum anteriormente al ricorso, vista l'esposizione dei fatti processuali presente nel ricorso stesso -), si tratta comunque di censure fattuali, finalizzate a ritornare alla valutazione del Tribunale, che è stata "smontata", sempre a livello fattuale, dalla Corte d'appello.
Se anche fosse stato possibile vagliare il ricorso, quindi, ne sarebbe insorta una evidente inammissibilità.
6. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente alla rifusione a controparte sig. Cappanera delle spese processuali, liquidate come da dispositivo. Non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore del Condominio, non avendo il medesimo svolto attività difensiva. Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere a controparte sig. Cappanera le spese processuali, liquidate in un totale di C 7200, oltre a C 200 per gli esborsi, al 15% per spese generali e agli accessori di legge. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così dec