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Ordinanza — n. 20940/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on lease contract termination, ruling new arguments inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20940/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court rejected the appeal filed by a guarantor against a lease contract termination and associated monetary claims. The appellant argued that the contract was transferable rather than possessory, rendering a specific clause null, and requested a reduction of creditor claims under civil code provisions. The court dismissed these arguments as inadmissible because they relied on the appellant's own previously rejected premise regarding the contract's nature and introduced new issues not adequately substantiated in the lower court's decision.

Regesto Legislator

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Art. 1526 c.c.; Art. 28 of the lease contract: The court holds that arguments challenging a contractual clause based on a premise already rejected by the appellate court are inadmissible, and new issues not deduced in the lower court's judgment cannot be raised for the first time on appeal.

Parole chiave

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lease contract termination inadmissible appeal arguments contractual clause nullity new issues on appeal guarantor liability civil code mandatory rules procedural inadmissibility contratto di locazione

Disposizioni normative citate

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Art. 1526 c.c.
«nessuna censura merita perciò la valutazione del Giudice di primo grado relativa alla non applicabilità al contratto dedotto in giudizio della previsione dell'art. 1526 del codice civile e di ritenuta equità della clausola n.
Art. 28 of the lease contract
e affermando che quest'ultima disposizione integra un ineludibile parametro normativo di riferimento per la valutazione delle clausole del tipo di quella dell'art. 28 del contratto di leasing di cui trattasi; richiamato anche il contenuto degli artt.
Art. 1384 c.c.
Art. 1227 c.c.
Art. 2744 c.c.
Art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R.
artt. 115 c.p
Considerato che: il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 115 c.p.c.
art. 115 c.p
183 c.pc.; tanto premesso, sostiene che «il ragionamento motivazionale seguito dalla Corte di Appello abbia violato sia l'art. 115 c.p.c.
art. 1362 cod. civ
che l'art. 1362 cod. civ.», atteso che «quale sia stata la volontà delle parti al momento della conclusione del contratto integra una circostanza di fatto che, in quanto tale, rientra nel perimetro applicativo dell'art.
art. 1362 c.c
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 35924-2018 proposto da: NOVO MASSIMO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MARZIALE 47, presso lo studio dell'avvocato GIAN LUIGI BARONE, che lo rappresenta e difende unitamente 2021 all'avvocato DAVIDE CARETTA; 522 - ricorrente - contro MEDIOCREDITO ITALIANO SPA (successivamente incorporato nella INTESA SANPAOLO S.P.A.) elettivamente domiciliato in ROMA, VIA - EMILIO DE' CAVALIERI 11, presso lo studio dell'avvocato ALDO FONTANELLI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIOVANNI LOMBARDO; - controri corrente - avverso la sentenza n. 2633/2018 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 28/05/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/02/2021 dal Consigliere Dott.

DANILO SESTINI; _ ) Rilevato che: Massimo Novo propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso ad istanza della Leasint s.p.a. con cui gli era stato intimato il pagamento di 50.245,53 euro (oltre accessori) in relazione alla risoluzione di un contratto di leasing intercorso fra l'anzidetta Leasint (concedente) e la Product s.r.l. (utilizzatrice), di cui il Novo si era costituito fideiussore; il Tribunale di Milano revocò il decreto ingiuntivo in ragione della nullità della clausola di determinazione degli interessi moratori, ma condannò il Novo al pagamento della stessa somma ingiunta; pronunciando sul gravame del Novo, la Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza di primo grado, considerando -fra l'altro- che:

è «infondato l'argomento secondo cui il contratto di leasing inter partes non sarebbe di godimento, bensì traslativo, con conseguenze sulla risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore imperativamente determinate dall'art. 1526 del codice civile, derivandone perciò la nullità della clausola dell'art. 28 del contratto inter partes in quanto contenente una disciplina incompatibile con la predetta norma»; «la società concedente ha azionato la pretesa monitoria con riferimento alle rate scadute prima della risoluzione contrattuale e alla differenza tra le rate a scadere attualizzate e prezzo di riscatto e l'ammontare ricavato dalla vendita del bene recuperato, così non ottenendo alcun maggior vantaggio rispetto a quello che sarebbe derivato dall'esecuzione del contratto da parte dell'utilizzatrice, come previsto dalla clausola 28 del contratto dedotto in giudizio», che realizza pertanto «un equo contemperamento tra gli opposti interessi delle parti»;

«nessuna censura merita perciò la valutazione del Giudice di primo grado relativa alla non applicabilità al contratto dedotto in giudizio della previsione dell'art. 1526 del codice civile e di ritenuta equità della clausola n. 28 di tale contratto»; in relazione al terzo motivo di appello, con cui il Novo aveva lamentato l'omessa pronuncia in ordine alla domanda di riduzione della pretesa creditoria ai sensi degli artt. 1384 e 1227 c.c., la Corte ha rilevato che il primo giudice aveva ritenuto tardiva la contestazione dell'ammontare del prezzo incassato dalla finanziaria a seguito della vendita del bene e ha ritenuto che l'appellante non avesse contrapposto validi argomenti a tale motivazione, ribadendo che la questione concernente il reale valore del bene avrebbe dovuto essere dedotta nell'atto di opposizione a d.i.; ha osservato che, in ogni caso, «l'allegazione di vendita del bene ad un prezzo reputato "ampiamente inferiore" al valore di mercato non è stata in alcun modo sostenuta da argomenti documentali»; ha proposto ricorso per cassazione Massimo Novo, affidandosi a tre motivi; ha resistito, con controricorso, il Mediocredito Italiano s.p.a. (incorporante la Leasint s.p.a.); in vista dell'adunanza dell'11.2.21, la Intesa Sanpaolo s.p.a. ha depositato nota con allegato atto di fusione per incorporazione del 30.10.2019, a rogito notaio Marchetti di Milano, con cui il Mediocredito Italiano è stato incorporato nella Intesa Sanpaolo s.p.a..

Considerato che: il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 115 c.p.c. e 1362 c.c. «che ha determinato errata qualificazione del rapporto contrattuale»: assume il ricorrente che, nell'atto introduttivo del giudizio, aveva specificamente allegato che la volontà comune delle parti era stata quella di concludere un leasing traslativo, e non di godimento, e che tale allegazione non era mai stata contestata dalla società concedente né nella comparsa di risposta né nelle successive memorie ex art. 183 c.pc.; tanto premesso, sostiene che «il ragionamento motivazionale seguito dalla Corte di Appello abbia violato sia l'art. 115 c.p.c. che l'art. 1362 cod. civ.», atteso che «quale sia stata la volontà delle parti al momento della conclusione del contratto integra una circostanza di fatto che, in quanto tale, rientra nel perimetro applicativo dell'art. 115 c.p.c.» e considerato, per altro verso, che, «se la volontà negoziale dei contraenti va ricostruita in base al comportamento, anche successivo, degli stessi, è chiaro che la condotta processuale della parte che si sia difesa in giudizio senza mai contestare -e anzi dando per presupposta- la qualificazione conferita al contratto dalla propria controparte, non poteva rimanere irrilevante» nella prospettiva applicativa dell'art. 1362 c.c.; il motivo va disatteso, in quanto: la "non contestazione" rilevante ai sensi dell'art. 115 c.p.c., al fine di considerare provati (e quindi suscettibili di essere posti a base della decisione) "i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita", non attiene a valutazioni o a qualificazioni sulla natura di un contratto, bensì a "fatti" in senso proprio che, laddove non ricorresse la non contestazione, dovrebbero essere provati dalla parte che li ha allegati; la qualificazione rientra, invece, nei compiti propri del giudice, in quanto costituisce il risultato della ricognizione delle norme e della sussunzione, nelle medesime, dei fatti di causa; attività che sono ad esso istituzionalmente demandate e che, come tali, non sono vincolate alla eventuale diversa qualificazione compiuta dalle parti (cfr.

Cass. n. 15339/2020 e Cass. n. 20998/2019); né, ovviamente, può evocarsi la mera non contestazione di una qualificazione giuridica avvenuta nel corso della controversia concernente un contratto come criterio ermeneutico per l'interpretazione del medesimo contratto dedotto in giudizio, ossia, come "comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto" che -ai sensi dell'art. 1362 c.c.- possa valere a determinare la comune intenzione dei contraenti; il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 2744 e 1526 c.c. «che ha determinato errata ricostruzione della disciplina applicabile alla risoluzione del leasing traslativo per inadempimento dell'utilizzatore»: richiamati precedenti di legittimità, il ricorrente svolge considerazioni sulla funzione della permanenza in capo al concedente, nel leasing traslativo, della proprietà del bene, rilevando che l'autonomia negoziale deve «confrontarsi con i principi che governano imperativamente la materia, ivi compresi quelli che derivano dall'art. 2744 cod. civ. e affermando che quest'ultima disposizione integra un ineludibile parametro normativo di riferimento per la valutazione delle clausole del tipo di quella dell'art. 28 del contratto di leasing di cui trattasi; richiamato anche il contenuto degli artt. 138 e 139 della I. n. 124/2017, conclude che la clausola di cui all'art. 28 contiene una disciplina incompatibile con l'art. 1526 c.c. ed è pertanto nulla; il motivo è inammissibile sia perché basato sull'assunto della natura traslativa del contratto di leasing che la Corte di Appello ha negato con statuizione che -per quanto detto sopra- non è risultata adeguatamente e fondatamente censurata col primo motivo di ricorso, sia perché introduce questioni nuove, che non trovano riscontro nella sentenza impugnata e rispetto alle quali il ricorrente non deduce se, come e quando le abbia introdotte nei gradi di merito; col terzo motivo («violazione dell'art. 1384 cod. civ. che ha determinato il rigetto della domanda subordinata di riduzione della pretesa creditoria azionata contro il ricorrente», il quale, nell'atto di citazione in appello, «aveva riproposto, in via subordinata, la domanda di riduzione della pretesa creditoria [...] ai sensi dell'art. 1384 cod. civ.»), il Novo dichiara di censurare il capo della sentenza che ha disatteso il motivo con cui l'appellante aveva denunciato l'omessa pronuncia in ordine alla domanda di riduzione della pretesa creditoria ai sensi degli artt. 1384 e 1227 c.c.; al riguardo, assume che «il motivo di censurabilità di tale capo della decisione d'appello è strettamente correlato agli argomenti» di cui al secondo motivo, ossia alla «mancanza, nell'art. 28 contratto, di un meccanismo di controllo o limitazione della discrezionalità del concedente nella vendita del bene», che comporta «l'invalidità, sub specie di nullità per violazione di norma imperativa, della disposizione contrattuale»; il motivo è inammissibile in quanto non si correla alla motivazione della sentenza impugnata che -invero- si è limitata a condividere la decisione del Tribunale che aveva dichiarato la domanda inammissibile per tardiva allegazione della contestazione del prezzo incassato dalla finanziaria e ad osservare che, comunque, l'assunto che il prezzo di vendita fosse inferiore a quello di mercato non risultava supportato da elementi documentali; la censura svolta dal ricorrente non investe tali rationes decidendi, ma, prescindendone, sviluppa una tematica scaturente dal secondo motivo, condividendone la rilevata novità e, conseguentemente, l'inammissibilità della censura; le spese di lite seguono la soccombenza; sussistono le condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 4.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, al rimborso degli esborsi (liquidati in euro 200,00) e agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contribu