Cassation court dismisses appeal, remands case to correct notification to necessary co-defendant in revocatory action.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court dismissed the appeal against a first-instance judgment declaring a sale ineffective in a revocatory action. The appellant argued that the defendant was properly notified via postal deposit despite his actual residence elsewhere, but the court found this insufficient to establish service. Consequently, the court ordered the case to be remanded to the trial court to renew notification to the necessary co-defendant, the third-party buyer, ensuring full adversarial proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2901, 2902 cod. civ.; In a revocatory action, the third-party buyer is a necessary co-defendant with the alienating debtor, requiring their inclusion in the judgment to determine fraud and credit existence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
e ORDINANZA sul ricorso 27304-2018 proposto da: PIETRANTUONO ALBERTO, rappresentato e difeso dagli avvo2,ati GIOVANNI VERDE e MARCO COSTANTINI e con i medesimi elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell'avvocal:o STEFANIA ONORATO in VIA 2020 IPPOLITO NIEVO 61/D, pec.1 - ricorrente - contro FALLIMENTO DELLA FLLI COSTANZO SPA, in persona del curatore, rappresentato e difeso dall'avvocato GIOVANNI BARBERA e con il medesimo elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell'avvocato CINZIA PASSERO in CORSO D'ITALIA 83,pec: t - controricorrente - nonchè contro EDIL STRADE DI STASIO GIOVANNI & C SAS ; - intimata - avverso la sentenza n. 1215/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 21/02/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/10/2020 dal Consigliere Dott.
ANNA MOSCARINI; FATTI DI CAUSA 1.Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. del 1/8/2013 la società F.11i Costanzo SpA in amministrazione straordinaria convenne davanti al Tribunale di Cassino la società Edil Strada snc e Alberto Pietrantuono, premettendo di essere creditrice della società Edil Strade per 193.003,79 oltre interessi e spese e di aver subito un atto di depauperamento della garanzia patrimoniale del debitore a seguito del rogito stipulato in data 30/10/2010 con cui la società aveva trasferito un cospicuo numero di immobili ad Alberto Pietrantuono.
Chiese, per1:anto, accertarsi i presupposti dell'azione revocatoria e la dichiarazione di inefficacia dell'atto. A seguito di rinnovo della notifica al Pietrantuono da parte del Fallimento della società F.11i Costanzo, fu dichiarata la contumacia del medesimo. 2.11 Tribunale di Cassino, con sentenza del 4/11/20115 n. 1384, accolse la domanda, dichiarando l'inefficacia della compravendita.
3. La società Edil Strade snc propose appello principale ed Alberto Pietrantuono appello incidentale con il quale rappresentò di aver preso atto dell'emissione della sentenza impugnata e dell'esistenza del giudizio di primo grado soltanto a seguito della notifica dell'atto di appello; di essersi recato presso la cancelleria del Tribunale di Cassino e di aver appreso che, pur avendo il Fallimento della F.11i Costanzo S.p.A. chiesto e ottenuto la fissazione di un termine per il rinnovc della notifica nei suoi confronti, il Fallimento si era limitato a depositare ricevute postali attestanti l'avveruta notifica degli atti mediante deposito del piego presso l'ufficio postale e la successiva spedizione dell'avviso ex art. 8 c. 2 e 3 I. 890/1982, con riguardo all'indirizzo della presunta residenza di Colleferro, quando da tempo egli non aveva più residenza nel suddetto Comune ma si era trasferito, come documentato dalle risultanze anagrafiche, e dall'allegato certificato storico di residenza, presso il Comune di Galluccio, alla via Roma n.
51. Rappresentò, infatti, di essersi ivi trasferito fin dal 4/12/2012, in data ben anteriore al deposito del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado (13/6/2013) e dell'esecuzione del rinnovo della notifica disposto dal Tribunale (13/10/2013). Chiese pertanto che la Corte d'Appello dichiarasse la notifica inesistente o nulla.
4. La Corte d'Appello di Roma, con sentenza n. 1215 del 21/2/2018, preso atto che la notifica era stata (3ffettuata a Colleferro, che erano state depositate 'usure camerali attestanti la -esidenza in Colleferro anche in epoca successiva al rinnovo della notifica, ha ritenuto di superare il valore meramente presuntivo delle risultanze anagraFiche che indicavano un luogo diverso, il Comune di Galluccio, in ragione del fatto che, dalle ricevute depositate, si desumeva che l'agente postale avesse rinvenuto all'indirizzo di Colleferro una cassetta della corrispondenza intestata al Pietrantuono in una data in cui dalle visure camerati prodotte il Pietrantuono medesimo risultava ancora residente in Colleferro. Sulla base di questi presupposti la corte territoriale ha ritenuto che la notifica fosse stata regolarmente effettuata per compiuta giacenza preso l'ufficio postale di Colleferro.
5. Avverso questo capo di sentenza il Pietrantuono ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo. Ha resistito il Fallimento della F.11i Costanzo S.p.A. con controricorso.
6. La causa è stata fissata ex art. 380 bis c.p.c. alla trattazione in Adunanza Camerale, in vista della quale il Pietrantuono ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con l'unico motivo di ricorso violazione dell'art. 2697 c.c. in relazione all'art.291 cpc e all'art. 8 I. n. 390/1982 ai sensi dell'art. 360, CD. 1 n. 3 o n. 4 c.p.c. - si duole della violazione delle norme indicate in ordine alla ritenuta regolarità della notifica. Ad avviso del ricorrente già il primo giudice avrebbe dovuto dichiarare l'estinzione del giudizio. 1.1 Il motivo è fondato.
E' pacifico che dal certificato storico anagra:ico il Pietrantonio risulta anagraficamente trasferito in Galluccio (CE) via Roma n. 51 a far data dal 4/12/2012, in data quindi anteriore al deposito del ricorso introduttivo. Ne consegue che, sussistendo una presunzione legale iuris tentum di coincidenza della residenza anagrafica con quella di falto, il Fallimento aveva l'obbligo di superare le presunzione legale, dimostrando che il Pietrantonio risiedeva effettivamente a Colleferro (FR) in via Fabrizio cuattrocchi n. 18 (luogo in cui è incontestato che siano state eseguite le notifiche ripetute a mezzo posta del ricorso introduttivo ex art. 8 legge n. 890/1982 con deposito all'Ufficio postale e compiuta giacenza e successiva spedizione Comunicazione Avvenuto Deposito in racc.
AR ).La disciplina normativa che pone a fondamento della presunzione legale la prova della corrispondenza della residenza effettiva con quella anagrafica, è stata illegittimamente disattesa dalla Corte territoriale, là dove ha ritenuto di dover negare tale prova presuntiva, alla stregua di elementi circostanziali che appaiono del tutto inconferenti rispetto all'oggetto della prova contraria di cui era orerato il Fallimento, quali :
1) una visura estratta dal registro delle imprese tenuto dalla CCIAA, relativa ad un diverso soggetto societario, da cui risultava che, con delibera assembleare in data 8.9.2016, di molto successiva ai fatti di causa, al Pietrantuono erano stati conferiti incarichi sociali, essendo riportato, nella relativa annotazione, il 'vecchio" indirizzo;
2) imprecisate generiche ammissioni del Pietrantuono, contenute nella comparsa di risposta in grado di appello e contestuale appello incidentale (ma che il Giudice di appello omette del tutto di specificare in sentenza'), concernenti il pregresso recapito, e che appaiono, peraltro, oggettivamente del tutto inconfigurabili avuto riguardo all'unico motivo del gravame incidentale, proposto dallo stesso Pie:rantuonci e vedente inequivocamente proprio sulla invalidità della notifica interamente ed esclusivamente fondata sull'errato indirizzo - non corrispondente a quello risultante dalla certificazione anagrafica - apposto sul "frontespizio della busta restituita al mittente";
3) la dicitura a timbro "al mittente per compiuta giacenza dopo 11180° giorno" apposta dall'ufficiale giudiziario sul "frontespizio della busta" restituita al mittente: elemento circostanziale del tutto inconcludente ad integrare la inferenza logica, che ne vorrebbe trarre la Corte territoriale, per ritenere dimostrata la effettiva residenza di fatto del Pietrantuono al "vecchio" indirizzo presso il quale l'ufficiale giudiziario si era recato. Al proposito va osservato come alcuna querela di falso avrebbe dovuto proporre il Pietrantuono avverso il predetto atto (frontespizio della busta recante la indicata dicitura a timbro), peraltro privo della sottoscrizione dell'ufficiale giudiziario, in quanto privo degli elementi essenziali idonei a qualificarlo come scrittura fidefaciente: l'eventuale efficacia probatoria privilegiata dell'atto (qualora si ritenesse di poter superare il rilievo della mancata sottoscrizione, attestandone la provenienza il timbro dell'ufficio), sarebbe infatti limitata esclusivamente alla attività materiale compiuta dall'agente postale, ossia l'avvenuto deposito e giacenza dell'atto notificato presso l'ufficio postale, e non anche alla corretta individuazione - presso l'indirizzo in Colleferro - della residenza effettiva del Pietrantuono, integrando questa una attività meramente valutativa.
La sentenza deve, pertanto, essere cassata con rinvio della causa al giudice di prime cure ex art. 383, ult. co . c.p.c. perché sia disposta la corretta integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario in osservanza della consolidata giurisprudenza di questa Corte relativa alla suddetta qualità del terzo acquirente rispetto al debitore alienante nell'azione revocatoria esercitata dal creditore (Cass, 2, n. 8952 del 05/07/2000 "Nel giudizio in cui sia stata esercitata l'azione revocatoria (art. 2901 cod. civ.) il debitore alienante è litisconsorte necessario del terzo accuirente poiché raccoglimento della domanda comporta, per effetto dell'assoggettamento del terzo alle azioni esecutive sul bene oggetto dell'atto di disposizione impugnato, l'acquisto da parte di costui di ragioni di credito verso l'alienante (art. 2902, secondo comma, cod. civ.), nonché, oltre ad altri effetti immediati e diretti (quali l'obbligo della restituzione del prezzo a seguito della evizione della cosa), postula nei confronti del debitore l'accertamento della sua frode e dell'esistenza del credito.
Ne consegue che dell'intero giudizio debbono essere necessariamente parti il terzo acquirente ed il debitore alienante e, nel caso di morte di costoro, i loro eredi"; in termini Cass., 3, n. 11150 del 16/7/2003, Cass., 6-2, n. 23068 del 7/11/2011).
2. Conclusivamente il ricorso va accolto, la sentenza cassata e la causa rinviata ex art. 383, 30 co. c.p.c. al giudice di primo grado per il rinnovo della notifica alla parte lítísconsorte necessario.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia la causa, ex art. 383, 3° co. c.p.c. al Tribunale di Cassino, in diversa composizione, per il rinnovo della notifica al litisconsorte necessario ed anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile d