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Ordinanza — n. 20853/2021 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20853/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20853/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ORDINANZA sul ricorso n. 16142/2018 proposto da: Azienda Agricola Primavera di Viero Redenzio e Giancarlo S. S., Benedetti Pietro e Angelo S. s., Benvegnu' Gianni Battista e Giangaetano Soc. Agr., Bettinardi Società Agricola di Bettinardi Claudio e C. S. S., Bolzon Sebastiano Giovanni, Caron Bruno, Carraro Francesca, Cogo Angelo, Covolo Antonio, Cristofori Alessandro e Paolo S. S., Cunico Antonio, Didone' Antonio, Farelli Antonio, Filippi Cesare e Michele S.S., Filippi Giuseppe, Ghirardello Dario, Ghirardello Claudio, Giacomello Dario, Giaretta Mauro, Giordani Silvano, Gonzo Dino, Guadagnin Gianni ed Emanuele S. S., Guidolin Rino, Loss Graziano, Martinazzi Laura, Mastrotto Giuseppe, Milan Sergio & C.

Regesto Legislator

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art. 617 c.p, art. 615 c.p; Ordinanza — n. 20853/2021 — snciv · Corte di Cassazione: Valle pluri bus, dalle Sezioni Unite di codesta Ecc. ma Cote Suprema di Cassazione, con Ordinanza n. 25261, illegittimamente dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a conoscere anche in ordine ai motivi di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. svolti sub parg. 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 9), 10), 11), 12) dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado e quindi per avere illegittimamente dichiarato che la giurisdizione a conoscere anche dei ridetti motivi spettasse al Giudice Amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett.

Parole chiave

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vigilanza dell'autorità competente inosservanza delle norme sulla competenza competenze esclusive trasmissione per incompetenza competenza in materia di contratti conclusi dai consumatori istanza di autorizzazione all’esecuzione – Competenza

Disposizioni normative citate

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art. 617 c.p
25261, illegittimamente dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a conoscere anche in ordine ai motivi di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
art. 615 c.p
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso n. 16142/2018 proposto da: Azienda Agricola Primavera di Viero Redenzio e Giancarlo S. S., Benedetti Pietro e Angelo S. s., Benvegnu' Gianni Battista e Giangaetano Soc. Agr., Bettinardi Società Agricola di Bettinardi Claudio e C. S. S., Bolzon Sebastiano Giovanni, Caron Bruno, Carraro Francesca, Cogo Angelo, Covolo Antonio, Cristofori Alessandro e Paolo S. S., Cunico Antonio, Didone' Antonio, Farelli Antonio, Filippi Cesare e Michele S.S., Filippi Giuseppe, Ghirardello Dario, Ghirardello Claudio, Giacomello Dario, Giaretta Mauro, Giordani Silvano, Gonzo Dino, Guadagnin Gianni ed Emanuele S. S., Guidolin Rino, Loss Graziano, Martinazzi Laura, Mastrotto Giuseppe, Milan Sergio & C.

S. S., Miolo Fortunato, Mosele Matteo Ennio e Luciano S. S., Munaretto Renato, Orsato Silvano, Panozzo Massimo, Parise Luigi Francesco e Giancarlo S. S., Radin Alessandro, Rebesco Guerrino, Rigo Valentino, Sacchetto Roberto, Segato Enrico Luigi, Sillo Zefferino, Storti Danilo e Nicoletta S. S., Tellatin Roberto, Trevisan Francesco, Vivaldo Emilio e Pierino S. S., Zanettin Gianfranco e Gian Pietro S. S., tutti elettivamente domiciliati in Roma, alla via Nizza n 59, presso lo studio dell'avvocato Palmisano Angela che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato Aldegheri Maddalena - ricorrenti - contro Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - Agea, - intimata - avverso la sentenza n. 3220/2017 del TRIBUNALE di VICENZA, depositata il 23/11/2017;Ad. 04/03/2021 CC R.G.N. 16142/2018; estensore:

C. Valle (1>illtì udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/03/2021 dal Consigliere relatore Cristiano Valle, osserva quanto segue. FATTI DI CAUSA 1. Il Tribunale di Vicenza, adito in sede di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, ha, con sentenza n. 3220 del 23/11/2017, dichiarato il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria a conoscere della controversia in materia di cd prelievo supplementare o «quote latte» proposta, da Piero Benedetti e altri quali imprenditori individuali o societari, nei confronti dell'Agea, mediante opposizione a cartella esattoriale, ritenendo che la controversia sia devoluta al giudice amministrativo.

2. La sentenza del Tribunale è impugnata da Piero Benedetti ed altri quarantadue ricorrenti, quali ditte individuali e società semplici.

3. L'AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) è rimasta intimata.

4. Il P.G. non ha presentato conclusioni.

5. Non risulta il deposito di memorie per l'adunanza camerale del 4 marzo 2021, svoltasi con le modalità di cui all'art. 23, comma 9, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, alla quale il Collegio ha trattenuto il ricorso in decisione. RAGIONI DELLA DECISIONE 6. Il ricorso censura come segue la sentenza del Tribunale di Vicenza. L'unico motivo è così formulato, in sintesi: «Si chiede la cassazione dell'impugnata sentenza ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 1 c.p.c. per avere il Giudice di primo grado (primo capo della sentenza impugnata), in contrasto con quanto già statuito, ex Ad. 04/03/2021 CC R.G.N. 16142/2018; estensore:

C. Valle pluri bus, dalle Sezioni Unite di codesta Ecc. ma Cote Suprema di Cassazione, con Ordinanza n. 25261, illegittimamente dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a conoscere anche in ordine ai motivi di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. svolti sub parg. 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 9), 10), 11), 12) dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado e quindi per avere illegittimamente dichiarato che la giurisdizione a conoscere anche dei ridetti motivi spettasse al Giudice Amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett.

t) del d.lgs. n. 104 del 2010, compensando tra le parti le spese di lite» 7. Ciò posto, ritiene il Collegio che il ricorso, vertente sulla sola giurisdizione, sia infondato. La prospettazione del Tribunale appare corretta, alla stregua dell'orientamento delle Sez. U n. 31370 del 05/12/2018 Rv. 651818 - 01): «In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, la previsione contenuta nell'art. 133, comma 1, lett. t), del d.lgs. n. 104 del 2010, che devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative al suddetto prelievo, deve essere interpretata alla luce del principio di concentrazione delle tutele, di cui è espressione anche la giurisdizione esclusiva del G.A.

Ne consegue che, ove le domande, attraverso la proposizione di una sostanziale opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., comportino una contestazione del quantum accertato dall'Autorità amministrativa nell'esercizio delle sue potestà pubbliche, il sindacato di legittimità attiene a posizioni di interesse legittimo e quindi alla giurisdizione del G.A. che, in tal modo, diventa il dominus dell'intera controversia, ancorché caratterizzata dall'intreccio di posizioni di Ad. 04/03/2021 CC R.G.N. 16142/2018; estensore: C. Valle 0/411. 0•4ti, „ interesse legittimo e diritti soggettivi», e, in precedenza (Sez.

U n. 26249 del 18/10/2018 Rv. 650872 - 01). Di tali principi, enunciati dalla giurisprudenza nomofilattica nella sua massima espressione, la sentenza impugnata ha fatto retta applicazione, giacché — contrariamente a quanto sostengono i ricorrenti — i motivi di opposizione sui quali il Tribunale di Vicenza ha ritenuto sussista la giurisdizione del G.A. investono tutti (non già solo c_ il quomodo della esecuzione intrapresa, bensì) l'avvenuto esercizio dei poteri amministrativi relativi alla determinazione del quantum debeatur, anche con riguardo al procedimento amministrativo che ha condotto a tale determinazione.

Il ricorso, in quanto vertente unicamente su questione di giurisdizione, già ritenuta infondata con plurime pronunce di questa Corte a Sezioni Unite, deve, pertanto, essere rigettato, non essendo necessario procedere ad ulteriore rimessione alle dette Sezioni Unite Civili, come previsto dall'art. 374, comma 1, cod. proc. civ.

8. Nulla per le spese di lite di questa fase di legittimità, in quanto l'AGEA è rimasta intimata.

9. Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. n. 04315 20/02/2020) per dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. n. 05955 del 14/03/2014; tra le innumerevoli altre successive: Sez. U n. 24245 del 27/11/2015) — della sussistenza dell'obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo Ad. 04/03/2021 CC R.G.N. 16142/2018; estensore: C. Valle di contributo unificato pari a quello, ove dovuto (Sez. U n. 04315 del 20/02/2020), per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; nulla spese. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione terza civile, in data 4 marzo 2021. Il presidente Franco De Stefano DEP