Ordinanza — n. 20852/2021 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAORDINANZA sul ricorso 13708/2018 proposto da: Nicoli Piersandro, elettivamente domiciliato in Roma, alla via Ovidio n. 26, presso lo studio dell'avvocato Porcaro Roberto che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato Fornaciari Chittoni Luigi - ricorrente - contro Azienda Sanitaria Locale n. 5 Spezzino, in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in Roma, alla via Tacito n. 10, presso lo studio dell'avvocato Dante Enrico che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato Dumontel Erica - controricorrente - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di LA SPEZIA, depositata il 31/10/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/03/2021 dal Consigliere relatore Cristiano Valle, osserva quanto segue. FATTI DI CAUSA 1. Piersandro Nicoli, quale terzo pignorato, impugna per cassazione, ai sensi dell'art. 111, comma 7, Costituzione, con due motivi l'ordinanza del Tribunale di La Spezia, pubblicata in data 31/10/2017, a seguito di opposizione agli atti esecutivi da esso stesso proposta dinanzi al detto Tribunale.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 618 cod. proc. civ, art. 360 cod. proc. civ, art. 617 c.p, articolo 618 c.p; Ordinanza — n. 20852/2021 — snciv · Corte di Cassazione: Il ricorso, nel riscontro di fattispecie pressoché coincidente con quella di cui alla richiamata giurisprudenza di legittimità deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 360 bis, comma 1, cod. proc. civ.: acrh L gm;un cL Gut ì( prIXGrinúti9C 8. Le spese di lite di questa fase di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate, tenuto conto del valore della controversia, e dell'attività processuale espletata, come in dispositivo.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ORDINANZA sul ricorso 13708/2018 proposto da: Nicoli Piersandro, elettivamente domiciliato in Roma, alla via Ovidio n. 26, presso lo studio dell'avvocato Porcaro Roberto che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato Fornaciari Chittoni Luigi - ricorrente - contro Azienda Sanitaria Locale n. 5 Spezzino, in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in Roma, alla via Tacito n. 10, presso lo studio dell'avvocato Dante Enrico che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato Dumontel Erica - controricorrente - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di LA SPEZIA, depositata il 31/10/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/03/2021 dal Consigliere relatore Cristiano Valle, osserva quanto segue. FATTI DI CAUSA 1. Piersandro Nicoli, quale terzo pignorato, impugna per cassazione, ai sensi dell'art. 111, comma 7, Costituzione, con due motivi l'ordinanza del Tribunale di La Spezia, pubblicata in data 31/10/2017, a seguito di opposizione agli atti esecutivi da esso stesso proposta dinanzi al detto Tribunale.
2. L'ordinanza, resa nella procedura esecutiva n. 312 del 2016, ha rilevato che l'opponente Nicoli non aveva provveduto alla notifica al debitore nel termine fissato in decreto di fissazione, dell'udienza di comparizione delle parti, ' ecii ha rigettato l'istanza di remissione in termini dello stesso Nicoli e lo ha condannato al pagamento delle spese di lite in favore dell'Azienda Sanitaria Locale n. 5 Spezzino.
3. Resiste con controricorso la suddetta ASL n. 5 Spezzino.
4. Il P.G. non ha presentato conclusioni.
5. La ASL n.5 Spezzino ha depositato memoria a mezzo di nuovo difensore ritualmente munito di procura speciale. RAGIONI DELLA DECISIONE 6. Il ricorso di Piersandro Nicoli censura come segue l'ordinanza del Tribunale di La Spezia. 6.1. Il primo mezzo deduce «violazione e (o) falsa applicazione dell'art. 102, comma 2, in funzione dell'art. 618 cod. proc. civ. in quanto il giudice dell'esecuzione non ha assegnato un nuovo termine per l'integrazione del contraddittorio (ai sensi dell'art. 102, comma 2, cod. proc. civ. in relazione all'art. 360 n. 2 cod. proc. civ.)». 6.2. Il secondo motivo deduce «violazione e (o) falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, primo comma, n. 2 cod. proc. civ., in Ad. 04/03/2021 CC R.G.N. 13708/2018; estensore: C. Valle quanto il giudice dell'esecuzione ha definito il giudizio di opposizione agli atti esecutivi, statuendo anche sulle spese legali senza tuttavia introdurre il procedimento di cognizione di merito, come invece prescritto dall'art. 618, comma 2, cod. proc. civ.».
7. Ciò postosi rileva quanto segue. 7.1. L'ordinanza impugnata in questa sede di legittimità è stata resa dal Tribunale di La Spezia nella fase preliminare, e, comunque, sommaria, ;e' destinata alla sola pronuncia sulla sospensione dell'esecuzione (esecuzione presso terzi, nel cui ambito Piersandro Nicoli assume veste di terzo pignorato); e, dopo avere rilevata la mancata notifica del ricorso introduttivo al debitore esecutato, ha chiuso il giudizio, con liquidazione delle spese di lite, ponendole a carico dell'opponente Nicoli. 7.2. Il ricorso è inammissibile, per un duplice ordine di ragioni. 7.2.1.
Il ricorso presenta forti profili di aspecificità ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., in quanto nell'esposizione dei fatti esso è estremamente lacunoso (a tacere dell'inidonea individuazione del parametro d'impugnazione, che per due volte è indicato nel n. 2 del comma primo dell'art. 360 cod. proc. civ., ossia nella violazione delle norme sulla competenza e non nel n. 3, cui fa riferimento la censura di violazione e falsa applicazione di norme di diritto, evocata in entrambi i motivi). 7.2.2. Il ricorso è, altresì, inammissibile, in quanto la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 09652 del 13/04/2017 Rv. 643828 - 01, e altre in termini, quali Cass. n. 12170 del 14/06/2016 Rv. 640317 - 01;
Cass. n. 25111 del 14/12/2015 Rv. 638308 - 01; Cass. n. 22033 del 24/10/2011 Rv. 620286 - 01), alla quale il Collegio intende dare continuità, afferma, con riferimento alle ipotesi di provvedimento del giudice dell'esecuzione che sia deputata a Ad. 04/03/2021 CC R.G.N. 13708/2018; estensore: C. Valle provvedere sulla sola fase sommaria dell'opposizione stessa, quanto segue: «In tema di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., è inammissibile il ricorso straordinario per cassazione avverso il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione, rilevato il mancato rispetto del termine perentorio per notificare il ricorso introduttivo, dichiari chiusa la fase sommaria ed inammissibile l'opposizione senza adottare i provvedimenti indilazionabili ai sensi dell'articolo 618 c.p.c., né concedere il termine per instaurare il giudizio di merito o liquidare le spese, atteso che il provvedimento conclusivo della fase sommaria, benché illegittimamente emesso, è privo del carattere della definitività, la parte ben potendo proporre reclamo al collegio per ottenere le misure cautelari invocate ovvero introdurre autonomamente il giudizio a cognizione piena, all'esito del quale conseguire una pronuncia sull'opposizione e sulle spese.».
Il ricorso, nel riscontro di fattispecie pressoché coincidente con quella di cui alla richiamata giurisprudenza di legittimità deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 360 bis, comma 1, cod. proc. civ.: acrh L gm;un cL Gut ì( prIXGrinúti9C 8. Le spese di lite di questa fase di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate, tenuto conto del valore della controversia, e dell'attività processuale espletata, come in dispositivo.
9. Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. n. 04315 20/02/2020) per dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. n. 05955 del 14/03/2014; tra le innumerevoli altre successive:Ad. 04/03/2021 CC R.G.N. 13708/2018; estensore: C. Valle Sez. U n. 24245 del 27/11/2015) — della sussistenza dell'obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto (Sez. U n. 04315 del 20/02/2020), per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 5.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione terza civile, in data 4 marzo 2021. Il presidente Franco De Stefa