Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to defective power of attorney and lack of factual summary.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, dismissing the request by Maria Giuliana Zedda against Abbanoa Spa. The court ruled that the power of attorney used was defective because it was issued preventively rather than specially for the cassation phase, and the appeal lacked the required summary of facts under Article 366 of the Code of Civil Procedure. Consequently, the appeal was rejected without examining the merits of the underlying contract dispute regarding water consumption charges.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002: A cassation appeal is inadmissible if the power of attorney is not special to the specific case and if the appeal fails to provide a clear and complete summary of the facts and legal grounds.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
L alrI0erso 11140-2019 proposto da: CC SIA MP.RIA GIULIANA, elettivamente domiciliata in Nuoro, C (A (./ D GUppPr, n. 7, FLORIS MAURO, GONARIO FLORIS, GIACOMO - ricorrente - contro ,L00PANOA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PAOLA 100, t-)resso lo studio dell'avvocato PAOLA LO rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE T T ; - controrícorrente - iso ,_(-1 :a n. 497/2018 del TRIBUNALE di NUORO, Oecsmta0a mi 03/0/2018; aBita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio ici 03/03/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE eRiC persona del Sostituto Procuratore Generale liol 0 .
ALBERTO CARDINO RITENUTO CHE Balia sentenza impugnata e dal controricorso, si deduce (quale sia i] fatto che ha dato origine al presente giudizio: Ma. la iuliana Zeolda ha agito in giudizio davanti al Giudice mii Pace di Nuoro contro la società Abbanoa spa, con cui il defunto marito aveva stipulato un contratto di mmi os iaElone di acqua, per opporsi ad una fattura di UI curo di consumi effettuati tra il 2009 ed il 2014, feslando, pare, la stessa esistenza del contratto, oltre timllia della pretesa. Gudi.cc di Pace ha rigettato la domanda confermando ,:ttjmità della richiesta di pagamento, mentre il Tribunale, appello, ha parzialmente accolto jmpugnazione della Zedda, riducendo, sia pure di poco Jmporto Ha gnest'ultima dovuto.
0. Ricorre Maria Giuliana Zedda con cinque motivi. V'è LI:T:ione della Abbanoa spa, che ha notificato CONSIDERATO CHE 4.- Il ricorso è inammissibile, per una serie di motivi dì ve i si -1111.Lo, procura alle liti, per il ricorso per Cassazione, è quella originariamente rilasciata, in via oreventiva, al momento della introduzione della lite, e òuuque quello a margine dell'atto introduttivo di citazione, quale si legge che si conferisce potere di agire in isczi, er ogni fase, compreso il giudizio di Cassazione. Ha simile procura é nulla, in quanto come già statuito da duLzta Corte, la procura per orso per cassazione deve essere speciale e non éuà essere rilasciata in via preventiva, dal momento che il re,,Ilisitc della specialità implica l'esigenza che questa liduar espressamente il giudizio di legittimità sulla base d una valuta:Lune della sentenza impugnata.
Ne consegue che la Jrd non può considerarsi speciale se rilasciata in data precedente a quella della sentenza da impugnare, sicché einamussibi1e un ricorso sottoscritto da difensore che si l,._:ttlm8+_u da procura a margine dell'atto il c2tanIflne dl primo grado (Cass. 27140/ 2017; Cass. 7084/ Ti ricorso è inoltre del tutto privo del fatto storico. Né dalla par introduttiva né dai motivi è dato evincere è tI fa tto che ha dato origine alla controversia, ossia rapporto giuridico sottostante, né i fatti che, n'Lliterno quel rapporto, ne hanno costituito inadempimento ricorso non rispetta dunque il requisito ella esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di ammissibilità dall'art. 366, primo comma n. 3, cod. proc. che, essendo considerato dalla norma come uno lieb requisito di contenuto-forma del ricorso, deve consistere in una esposizione che deve garantire alla Corte O cassazione, di avere una chiara e completa cognizione del fuz c ses, anziale che ha originato la controversia e del fute processuaie, senza dover ricorrere ad altre fonti o in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata ;6.ass. sez. un. o. 11653 del 2006).
La prescrizione del requisito rispondeinon ad un'esigenza di mero formalismo, ma di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e /o processuali, che bermPfa di bene intendere il significato e la portata delle cen sure rzvore al provvedimento impugnato (Cass. sez. un.. 2602 del 2003). Stante tale funzione, per soddisfare il --e ito imposto dall'articolo 366 comma primo n. 3 cod. necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico -)lareggiato, l'indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni diritte che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla jaHcane avversaria, dello svolgersi della vicenda la,i(r)- .:e:_:,:-31,1ale nelle sue articolazioni e, dunque, delle y mei azioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si rata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed in fine del tenore della sentenza impugnata.
Poiché il ricorso, nell'esposizione del fatto, non ris etta tali contenuti inammissibile. Adde: Cass., • Un. n. 22575 del 2019. lei ciascuno dei cinque (forse) motivi, che la zirense shiama quesiti, ma senza indicare il tipo di vizio che denunciano (violazione di legge, e quale, o altro) ihammssiblle di suo. Non è infatti dato intendere in alcun. nodo né quale sia la ratio denunciata, né per quali ragioni e. Non nonno né la struttura né la funzione 'Minime del motivo di ricorso, che presuppone che si individui la ratio della decisione impugnata e che si indichino le ragioni per una le la si censura. , C1 Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna la trrenhe al pagamento delle spese di lite nella misura di 2690,00 eurc, oltre 900,00 euro di spese generali. Ai sensi L'art. 13, comma. 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, la atto che il tenore del dispositivo tale da sciticore il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di co-ntributo unificato, pari a quello dovuto p