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Ordinanza — n. 20847/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal where defendant failed to contest specific facts, rendering subsequent arguments inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20847/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation rejected the appeal filed by Tecno Gi Strade SRL against a lower court ruling that dismissed its counterclaim. The company argued that the condominium's opposition was inadmissible because it had not timely contested specific facts regarding the scope of authorized works. The court held that once a fact is contested and evidence is admitted, later attempts to challenge that fact are barred by procedural rules. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay the condominium's legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 164, 165, 166 c.p.c.; Once a fact is contested and evidence is admitted, subsequent allegations denying that non-contestation become inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible counterclaim failure to contest facts procedural time limits evidence admission legal costs allocation vizio del consenso vizio di costruzione contributo per la costruzione di strade

Disposizioni normative citate

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Art. 164 c.p.c.
Art. 165 c.p.c.
Art. 166 c.p.c.
Art. 380-bis 1 c.p.c.
Fissata la trattazione del ricorso ai sensi dell'art. 380- bis.l.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
A carico della ricorrente sussiste, infine, l'obbligo di versare, se dovuto, l'ulteriore importo a titolo dì contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R.
art. 645 cod. proc. civ
Costituitosi in giudizio il Condominio, senza che fosse prodotta, dallo stesso, alcuna delibera assembleare dalla quale risultasse che l'amministratore era stato autorizzato a costituirsi nel giudizio ex art. 645 cod. proc. civ.
art. 75 cod. proc. civ
civ., nonché dell'art. 75 cod. proc. civ.
art. 2697 cod. civ
Di conseguenza, si assume pure la violazione e/o errata applicazione delle regole in materia di distribuzione e assolvimento dell'onere probatorio ex art. 2697 cod. civ.
art. 2967 cod. civ
art. 115 cod. proc. civ
civ."; (4) illogicità e contraddittorietà della motivazione; erronea applicazione dell'art. 115 cod. proc. civ.; nullità della sentenza per insufficienza e/o omissione di motivazione".

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 2, ord. 28 ottobre 2019, n. 27490
Cass. Sez. 6-3, ord. 27 agosto 2020, n. 17889
In disparte tali rilievi, il motivo, in ogni caso, non è fondato, dal momento che il Condominio opposto non si è limitato ad affermare l'assenza di prova del credito azionato in via riconvenzionale, ciò che avrebbe reso effettivamente generica la sua contestazione (Cass. Sez. 6-3, ord. 27 agosto 2020, n. 17889, Rv.
Cass. Sez. 2, sent. 10 febbraio 1979, n. 921
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Testo completo

ato la seguente Ud. 23/02/2021 ORDINANZA CC sul ricorso 12766-2018 proposto da: TECNO GI STRADE SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL BANCO DI S. SPIRITO, 42, presso lo studio dell'Avvocato FRANCESCO PISENTI, che la rappresenta e difende unitamente all'Avvocato FRANCESCO BECCARIA BALDUZZI; - ricorrente - contro CONDOMINIO VILLA CONTINI, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA MAZZINI 27, presso lo studio dell'Avvocato FRANCESCO MAINETTI, che lo rappresenta e difende 2021. unitamente all'Avvocato ROCCO CONDELLO; - controricorrente 600 - avverso la sentenza n. 316/2018 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 19/01/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/02/2021 dal Consigliere Dott.

STEFANO GIAIME GUIZZI. FATTI DI CAUSA 1. La società Tecno Gi Strade S.r.l. (d'ora in poi, "società Tecno") ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 3116/18, del 19 gennaio 2018, della Corte di Appello di Milano, che - rigettando il gravame dalla stessa esperito avverso la sentenza n. 1581/15, del 21 ottobre 2015, del Tribunale di Como - confermava il rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo (e, con essa, anche della domanda ríconvenzionale) proposta dall'odierna ricorrente avverso il provvedimento monitorio che le ingiungeva il pagamento di C 37.584,94.169,91, oltre accessori di legge, in favore del Condominio Villa Contini, corrente in Tremezzo, via Regina n. 71.

2. In punto di fatto, la ricorrente riferisce di aver proposto domanda riconvenzionale, apponendosi al decreto ingiuntivo emesso in favore del Condominio, sul presupposto di aver eseguito dei lavori edili per suo conto, consistiti nella realizzazione di una strada e di un parcheggio condominiale, oltre che di una scala e di un vialetto di accesso al campo da tennis condominiale, nonché lavori di giardinaggio, interventi da elettricista e opere di imbiancatura, il tutto - come deduceva risultare dai preventivi relativi ai lavori "de quibus" e dalla fattura n. 67 del 30 giugno 2010 da essa emessa - per l'importo di C 78.433,20.

Su tali basi, quindi, domandava l'accertamento di tale maggior credito, rispetto a quello vantato dal Condominio (comunque da essa contestato), chiedendone il pagamento, previa, eventuale, compensazione con quello del convenuto opposto. Costituitosi in giudizio il Condominio, senza che fosse prodotta, dallo stesso, alcuna delibera assembleare dalla quale risultasse che l'amministratore era stato autorizzato a costituirsi nel giudizio ex art. 645 cod. proc. civ. per resistere alla domanda riconvenzionale proposta, la società Tecno eccepiva - in assenza di ratifica dell'operato dell'amministratore da parte dell'assemblea condominiale - il difetto di legittimazione ad agire dello stesso.

Rigettata integralmente l'opposizione dal primo giudice, tale decisione veniva confermata anche da quello d'appello, che respingeva il gravame all'uopo esperito dall'attrice soccombente.

3. Avverso la pronuncia della Corte ambrosiana ricorre per cassazione la società Tecno, sulla base - come detto - di due motivi. 3.1. Il primo motivo - proposto ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn.

3) e 4), cod. proc. civ. - denuncia inammissibilità, inesistenza e/o comunque nullità della costituzione del condominio nel giudizio di primo grado, nonché di tutte le deduzioni e domande dallo stesso svolte in relazione alla riconvenzionale formulata da essa società Tecno, come pure della costituzione in giudizio nel grado di appello per resistere alla impugnazione proposta avverso la sentenza di primo grado. Tale evenienza si sarebbe verificata - e con essa la violazione, da parte della Corte territoriale, degli artt. 1130 e 1121 cod. civ., nonché dell'art. 75 cod. proc. civ. - in difetto delle necessarie delibere dell'assemblea condominiale di autorizzazione, all'amministratore, alla costituzione in giudizio, ed in assenza di ratifica del suo operato.

La ricorrente richiama, sul punto, l'arresto con cui le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che l'amministratore del condominio può, nel costituirsi in giudizio e nell'impugnare sentenza sfavorevole al condominio (allorché non si versi, come appunto nel presente caso, in taluna delle ipotesi di cui all'art.1130 cod. civ.), anche agire in difetto di autorizzazione dell'assemblea, dovendo, però, ottenere necessaria ratifica del proprio operato, qui invece mancata (è citata Cass. Sez. Un., sent. 6 ottobre 2010, n. 18331). Su tali basi, quindi, la ricorrente ha chiesto dichiararsi la nullità del procedimento e/o della sentenza impugnata, con rimessione della causa al Tribunale o, in subordine, alla Corte di Appello. 3.2.

Il secondo motivo - proposto ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. - denuncia nullità del procedimento e/o comunque della sentenza impugnata, in quanto emessa senza tenere conto di fatti decisivi, erroneamente ritenuti dalla Corte territoriale non provati dall'odierna ricorrente, benché gli stessi non fossero stati oggetto di specifica contestazione da parte del Condominio, donde l'ipotizzata violazione dell'art. 115, comma 1, cod. proc. civ. Di conseguenza, si assume pure la violazione e/o errata applicazione delle regole in materia di distribuzione e assolvimento dell'onere probatorio ex art. 2697 cod. civ.

Si assume che il Condominio, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, si sarebbe limitato ad una contestazione generica della pretesa azionata in via di riconvenzione da essa società Tecno, la quale, a fondamento del proprio credito, aveva allegato - oltre alla già citata fattura n. 67 del 2000 - i preventivi dei lavori effettuati e ben due bilanci di previsione del Condominio, recanti stanziamento di spesa per importi corrispondenti a quello di cui alla citata fattura, avendo essa anche evidenziato, in particolare, come il preventivo di spesa di C 30.000,00, relativo all'esercizio 2008 e 2009, fosse stato espressamente riferito al "completamento percorso strada" realizzato da essa società Tecno.

Orbene, a fronte di queste specifiche allegazioni, il condominio solo in modo vago ed ambiguo si sarebbe limitato ad asserire di aver assolto ogni proprio obbligazione di pagamento nei confronti della società Tecno, con la corresponsione della minor somma di C 13.320,00. In difetto, dunque, di una contestazione specifica del Condominio, il giudice avrebbe dovuto ritenere provato il credito di essa Tecno, donde la violazione dell'art. 115, comma 1, cod. proc. civ. e dell'art. 2697 cod. civ.

4. Ha resistito, con controricorso, all'avversaria impugnazione il Condominio, chiedendone la declaratoria di inammissibilità, sotto plurimi profili, ovvero, in subordine, il rigetto.

5. Fissata la trattazione del ricorso ai sensi dell'art. 380- bis.l. cod. proc. civ., entrambe le parti hanno depositato memoria, insistendo nelle rispettive argomentazioni, deducendo, inoltre, il ricorrente la tardività del controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 6. Il ricorso va rigettato. 6.1. Il primo motivo è inammissibile. 6.1.1. Colgono, infatti, nel segno i rilievi con cui il controricorrente (al di là del tema dell'esistenza della delibera di ratifica dell'operato dell'amministratore) deduce la sussistenza di una preclusione di giudicato.

Dalla lettura del ricorso (ma anche della sentenza impugnata), emerge che i motivi di gravame - cfr. pag. 5 - relativi al rigetto della domanda riconvenzionale non contemplavano la riproposizione dell'eccezione di difetto di legittimazione dell'amministratore condominiale, riguardando (1) "erroneità della sentenza in ordine alla valutazione delle prove e della ricostruzione dei fatti"; (2) "ancora sulla erroneità della sentenza"; (3) "nullità della sentenza per omissione di motivazione; erroneità della sentenza per illogicità e contraddittorietà della motivazione; violazione dell'art. 2967 cod. civ."; (4) illogicità e contraddittorietà della motivazione; erronea applicazione dell'art. 115 cod. proc. civ.; nullità della sentenza per insufficienza e/o omissione di motivazione".

Invero, deve sul punto segnalarsi che il "difetto di legittimazione processuale (nella specie dell'amministratore di un condominio), attenendo alla legittimità del contraddittorio, nonché alla validità della sua costituzione, determina la nullità degli atti processuali compiuti ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, con l'unico limite del giudicato formatosi sul punto, se la relativa eccezione è stata disattesa dal primo giudice e non riproposta in appello" (Cass. Sez. 3, sent. 13 dicembre 2005, n. 27450, Rv. 587251-01).

Nella specie opera, appunto, detta preclusione di giudicato, donde l'inammissibilità del motivo. 6.2. Il secondo motivo, invece, non è fondato. 6.2.1. Dubbia, invero, appare la stessa ammissibilità del motivo, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ., sotto vari profili. Infatti, la ricorrente avrebbe dovuto "indicare specificamente il contenuto della comparsa di risposta avversaria e degli ulteriori atti difensivi, evidenziando in modo puntuale la genericità o l'eventuale totale assenza di contestazioni sul punto" (cfr. Cass.

Sez. 6-3, ord. 22 maggio 2017, n. 12840, Rv. 644383-01), mentre, nella specie, essa ha provveduto ad una "estrapolazione" di singoli passi degli scritti defensionali. Inoltre, l'ammissibilità della censura, sempre ai sensi della norma sopra richiamata, appare dubbia anche in relazione al fatto che la ricorrente non ha chiarito quale sia stata la sede di (iniziale) deduzione della violazione del principio di non contestazione. Circostanza rilevante in ragione del fatto che il giudice di prime cure, avendo dato corso ad un'ampia istruttoria, in relazione alla riconvenzionale della società Tecno (procedendo, tra l'altro, all'assunzione di prova testimoniale), ha, per ciò solo, ritenuto "contestati" i fatti posti a fondamento del diritto azionato in via di riconvenzione.

Infatti, secondo questa Corte, poiché "l'accertamento della sussistenza di una contestazione ovvero d'una non contestazione" - in quanto operazione rientrante "nel quadro dell'interpretazione del contenuto e dell'ampiezza dell'atto della parte" - è una "funzione del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per vizio di motivazione", ove esso "abbia ritenuto «contestato» uno specifico fatto e, in assenza di ogni tempestiva deduzione al riguardo, abbia proceduto all'ammissione ed al conseguente espletamento di un mezzo istruttorio in ordine all'accertamento del fatto stesso, la successiva allegazione di parte, diretta a far valere l'altrui pregressa «non contestazione», diventa inammissibile" (Cass.

Sez. 2, ord. 28 ottobre 2019, n. 27490, Rv. 655681-01). 6.2.2. In disparte tali rilievi, il motivo, in ogni caso, non è fondato, dal momento che il Condominio opposto non si è limitato ad affermare l'assenza di prova del credito azionato in via riconvenzionale, ciò che avrebbe reso effettivamente generica la sua contestazione (Cass. Sez. 6-3, ord. 27 agosto 2020, n. 17889, Rv. 658756- 01), ma ha allegato in via di eccezione il fatto (parzialmente) impeditivo costituito dall'aver autorizzato lavori solo per € 13.320,00.

7. Le spese seguono la soccombenza, essendo pertanto poste a carico della ricorrente e liquidate come da dispositivo. 7.1. Non è fondata, infatti, l'eccezione di inammissibilità del controricorso (evenienza che osterebbe alla liquidazione delle spese in favore del Condominio) formulata dal ricorrente nella propria memoria ex art. 380-bis 1 cod. proc. civ. Invero, il controricorso risulta notificato dal Condominio alla società ricorrente in data 10 giugno 2020, e dunque entro venti giorni dalla scadenza del termine previsto per il deposito del ricorso.

Detto termine, infatti, deve individuarsi, nella specie, nel 14 maggio 2020 (sicché la notifica del controricorso poteva compiersi fino al successivo 4 giugno), posto che delle due notifiche del ricorso - che la stessa ricorrente afferma essere state effettuate ai due legali del Condominio il 20 e il 24 aprile del 2020 - è la seconda a venire in rilievo ai fini suddetti. Esito, questo, che si impone non solo perché tale seconda notificazione è quella sulla cui base si è proceduto all'iscrizione a ruolo del ricorso della società Tecno, ma anche in applicazione del principio secondo cui "il termine di venti giorni per la notificazione del controricorso decorre dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, fissato in relazione all'ultima notificazione di esso tempestivamente eseguita" (Cass.

Sez. 2, sent. 10 febbraio 1979, n. 921, Rv. 397079-01).

8. A carico della ricorrente sussiste, infine, l'obbligo di versare, se dovuto, l'ulteriore importo a titolo dì contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. PQM La Corte rigetta il ricorso e condanna la società Tecno Gi Strade S.r.l. a rifondere, al Condominio Villa Contini, corrente in Tremezzo, via Regina n. 71, le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi C 8.000,00, più C 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, se dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma d