Cassation court dismisses revocatory action against family home due to lack of proof and preclusion of abusive credit claim.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court rejected the appeal filed by the Ghiglia and Demattei couple against the appellate court's decision to invalidate a family home sale. The bank successfully argued that the couple failed to prove the existence of other assets required for the revocatory action under Article 2901 of the Civil Code. Furthermore, the court held that the claim of abusive credit granting was time-barred and precluded because the couple had previously failed to oppose the bank's enforcement decree.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2901 c.c.; Art. 366 n. 6 c.p.c.; Art. 363 co. 1 n. 3-4 c.p.c.: A creditor may initiate a revocatory action against a single co-obligor regardless of other co-obligors' solvency, and claims not raised during prior enforcement proceedings are precluded.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
e ORDINANZA sul r..corso 30638-2018 proposto (I.: GHIGL:A ALESSANDRO, DEMATTfl PATRL1IA rappresentati e difeH_ dall'.ìvvocato ROBERTO MARIA OLIVI RI, ed ele-Aivamenue domic_liati pressa lo studio del medesmo in Genova, via Granello 3/2, peL: roi)erlaTaria.oliv er @o - ri::orrenti - contro UNIONI BANCHE ITALIANE UBI BANCA SPA, in persona del lega_e rapprsentante, rappresentato e difeso dagli a-Jvocati MARCO PESEN2I e GIUSEPPE CAPUT' ed elettvamente dcmiciliato preso lo studio dei medesimi in ROMA, VIA OMBRC'1E, 14, pec: marce:. pesenl..i,,,i3.miline.pec,vvonari.i. t 0 ecat @cr:Jneav -v.Leatirom . or o - controrizorrentí - avver3o la sentenza n. 995/20.8 della CORTE D'APPELLO ci GENOV, depos:_tata il 19/16/2018: udita la .relazione della - cauca svoltA nella camera di consiglio del 23/02/2021 dal Consiglie:-e Dott.
ANNA UOSCARINI; lette le conclusioni dei P.M. perso.ìa del Sostituto Focuratoie Generìle DcZt. GIOVANNI BATTISYA NARDE:JCHIA Ritenuto che: 1.Ubi Banca Spa, creditrice di Alessandro Ghiglia, amministratore della società Satproject i:r1 e poi fideiussore della stessa società in relazioni?. ad aperture di cred to e mutui concessi dalla banca, convenne con atto di citazione del 30 ciugno 2)09 davanti al Tribunale di Genova i coniugi Alessandro Ghiglia Patrizia Demattei per sentir dichiarare l'inefficacia nei propri confronti ai sensi dell'art. 2901 c.c. dell'ey:to di costituzione del fondo patrimalale istituito dai medesimi, in data posteriore .:11 sorgere del credito Iella banca nei confroni del Ghiglia, sull'unico bene immobile di proprie:à del debitore ) costituto dalla casa familiare.2.11 Tribunale di &?.ncva, nel contraddittorio con i coniugi convenuti che, contestando quanto dedotto dalla banca fie eccepirono la responsabilità per ilpusiva concessione del credito nei confronti deHa società Satproject srl, con sentenza n. 1942 del 13 maggio 2011, accolse la domanda dichiarando l'inefficacia dell'atto nei confrpnti della quota del 50% del suo valDre imputabile l Ghiglia„ mentre clichiarò il difetto di legittima2:one passiva della Demattei. - 3.La Corte d'AppeHo di Genova, adita dal Ghiglia n via principale e dalla Banca in v a incidentale, con 5..entenza n. 995/2018, ti accoglimento del gravame ncidentale dichiarò la legi :timaziorHE! passiva della Demattei ir relazione alVesperita azione revocatoria e la condannò, in solido con il Ghigna, al pagan- ento delle spese del giudi2HD di primo grado e alla restituzione alla Banca di un importo di tE: 4.640,92, mentre rigettò l'appello principale. 4.Avverso la sentenza i coniugi Ghigna e Demattei hanno proposto ricorso per cassazipne sulla base di cincue motivi.
Ha resistito Banca SpA con conI-oriconso.
5. La causa è stata assegnata alla trattazione in adunanza camerale ìi sensi dell'art. 380 Llisl c.p.c. in vista della quale il P.G. ha depositato le proprie conclusioni nel sEinso del rigetto del ricorsi Considerato che: Le conclusioni del P.G. relative a ciascun motivc di ricorso e alle conclusioni di riget.i D del medesimo sono da condividere. 1.Con il primo moti«) -violazione degli artt. 100, 1C2 c.p.c. 168 in relazione all'art. 360, cc). 1 n. 3 c.p.c. per avere la Corte d'Appeh) erroneamente ritenuto che il coniuge non debitore debba considerarsi litisconsorte neces!::ario - i ricorrenti lamentano che la sentenza abbia erroneamente ritebuto la legittimazione passiva della Demattei, n contrasto con quanto dichiarato dal giudice di prime cure, nonostante la stessa fosse del tutto egtranea ai rapporti di cr::!clito vantati dalla banca nei confronti de solc Ghiglii3.1.1 Il motivo, a pt- scindere da profili di inammissi)ilità afferenti al a formulazione della censura in quanto i r correnti r on individuano affermazioni in diril to che si assumono contrarie allE.. norme regolatrici della fattispecie e soprattudo si limitano, in sostama, ad evocare un riesame della questione, senza confrontarsi, ai fini lell'art. 350-bis n.1 c.p.c., con la giurisprudenza di questa Corte, e infondato, come rilevato dal P.G., al a luce del consolidato e condivisibile orientamento di questa Corte, al ivale il Collegio intende dare cor tinuità, secondo il quale "In tema a azione revccatoria, nel giudijo promosso cl11 creditore personale di uno Jel coniugi per la declan.toria di inefficac: a dell'atto di costituz.iDne di un fondo patrimoniale sti.ulato da lentram:)i i coniugi, sussiste itisconsorzio necessari) del con uge non debitore, ancorchè non sia ìeppure proprietario cei beni c)stituiti nel fonc D stesso, in quanto b meficiario dei relativi f-utti, dest nati a soddisfare i bisogni della famii ilia, e, quindi, destinatario de3li eventuali esiti pregiudizievoli conseguenti all'accoglimento della domane a revocatoria" (Cass. n. 1141 del 2020, Cass., n. 193: 0 del 2017, Cass., n. 1242 del 2012; t:ass. n. 21494 del 2011).
2. Con il secondo r lotivo di ricorso- omessa motivdzione in ordine motivi di appello in licati ai punti e 2 della compa -sa di co.stituzior e risposta della Patri2 a Demattei in relazione all'art. 3 E- nCl, co.1 n. 4 - i ricorrenti lam,!ntano che la Corte d'Appello abbia omesso di pronunciare in odine alle ragioni esposte dall Demattei sul a insussistenza dei Dresupposti, soggetti\ i ed oggettivi, dell'azior e revocatoria e sui bi ogni de la famiglia tutelati con ilfDido patrimonia mentre abbia proni nciato esclusivamente sulle dogi anze del Ghiglia, 2.1 Il motivo è inai Il motivo è riferii ile alla ricorrente Demattei, la quale si duo e dell'omesso esame di "doglianze formulate nell'atto i appello ai punti nn. 1 e 2" della pn pria comparsa di costituzione e dunque, lamenta un'omessa pronum ia su di esse.
Senonché, l'illusi: azione, una volta che si tenga conto che la Demattei era stata evoc3ta nel crudizio cii appello con ordine ai sensi dell'art. 331 c.p.c., non precisa se tali doglianze fossero !tate proposte come motivi di 3ppello incidenta tardivo ai sensi de l'art. 3:54 c.p.c., ma, sioprattutto se esse vennero mantenute in sede di precisazione delle conclusioni, onde non è dato comprendere se la :or:e territoriale doves3e farsene carico. Al di là di tale dile, o, in ogni caso, non solo si °mei:te di precisare la comparsa di risp )sta sia stata deposita:a e dove sia esaminabile 'n questo giudizio di legittimità, ma - al ci là delnssorbenn di tal? carenza - si orrietl: e pure di riprodurre cirettamer te il contenuto di quanto non san: bbe stato esaminato, sia n lirettannelte, s a indirettamente, cic3 attraverso una chiar3 indicazione di che cosa si era specificamente dedotto, tenuto conto dell'oner(Là cli cui all'art. 342 c.p.c..
Ci si limita, i fatti, dopo l'indicazion3 come ncn considerati deL3 intestazione fra írgolette dei punti i e 2 ci :11a comparsa di costituzione, con precisazione delle pagine cl essa, ad ura enunciazione del tu :to generica dei profili :he ai due punti dovrebbero corrispondere, semi 3 nemmeno alcuna pur tuale indicazione della parte della comparsa ne113 quale essa si rinverrE bbe. Il motivo viola, dui que, l'art. 366 n. 6 c.o.c., oltre a non prestarsi - denunciando una violazicne di norma del procedimento - a: 3 valutazione di cui a l'art. 3,50-bis n. 2 c.p.:. in termini di decisività (su cui vedi Cass. n. 2:: 341 del 2017 e succes3ive confoni).
3. Con il terzo moti. -- violazione dell'art. 356 c.p.c per aver rigettato le istanze istruttor e e degli arti:. 2901 2697 c.c. per insussistenza dell'elemento soci gettivo richiesto pe - l'esper bilità dell'azione revocatoria - i ric: Trent' contestano la riancanza di motivazione n merito al rigetto de le istanze istruttorie che, ove ammesse, avrebbero consentito di accer are l'estraneità del GF iglia alle operazioni relative alla società Satpro:ect srl di cui era fideiussore anche alla lice de presenza di altri so :i cne sarebbero stati solvibili.3.1 Il motivo è inammissibile per manifes:a violazi(: ne dell'art. 366 n.6 c.p.c., in quanto )mette sia di individuare il tenore delle prove di cii trattasi, sia quello dell'ordnanza con cui il primo giudice le aveva ritenute superflue i i primo grado, sia del tenore dell'appello sul punto formulato dal Ghigl a.
Peraltro, si omette anche di precisare se, ,n sede di precisazione delle, conclusioni in appe lo, le istanze probatorie fossero :;tate riproposte, il che costituiva pari Inciti indicazione necessaria per comprendere 'a rilevanza della questione proposta con il motivo sull base della lettura del ricorso, non po:endosi al riguardo dare rilievo ild un atto aliunde come la sentenza, la quale, riportando le conclusi ni dell'aopellante Ghiglia, indica fra E:3se quele istruttorie. Si aggiunga che la sentenza, nell'esposizione del fatto, riclnianna le ragioni dell'ordinan;:a istruttoria adottata e, pertanto, esse si intendono ribadite implicitam mite, il che rendeva necessaric rappresentare 1 3 motivazione dell'ordinanza.
4. Con il quarto rnetivo si lamenta la violazione dell'art. 2901. c.c. per l'omessa preventivi escussione degli altri due fidei Issori in relazione all'eventus damni i onché dell'art.. 2697 c.c in rela2.1one all'art. 2901, 115 e 116 c.p.c. 163, 3° cc). n. 5 per avere il giudice del merito accolto la domanda attore i: in assenza di prova dei fatti ce: titutivi dell'azione ex art. 2901 c.c. 4.1 Il motivo presenta due censure, via la sec onda suppone fondatezza della or ma. Quest'ultima riguarla infatti la pre.c,esa violazione de l'art. 2901 c.c. per l'omessa preventiv 3 escussione di altri due fideii. ssori in t-elazione all'eventus damni. [I Ghiglia assume che la senten non si sia data carico di valutare E esistenza di altri beni in capo a3li altri fideiussori che, ove fossero stiti considerati, avrebbero inciso legativamente sii presupposti dell'azi:)ne revocatoria nei cor fronti del Ghiglia.La seconda censura afferisc:e alla violazione degli ar:. 115 e 116 c.p.c. per avere la Corte accolto la domanda in assenza di prova di fatti costitutivi allegati relativi alla precedente censura.
La prima censura infondata alla luce della giurisprudenza di questa Corte secondo la quale "Qualora uno solo tra più :oobbligati solidali compia atti di disposiziore del proprio patrimar io, è facoltà del creditore promuovere l'azione revocatoria: ai sensi lell'art. 2901 cod. civ. - ricorrendone . presupposti nei suo confronti, a nulla rilevanCo che i patrimoni decji altri coobbligati siano singolar lente sufficienti a garantire l'adempiriento" (Cass., 2, n. 6436 del 223/2011, Cass., n. 8315 del 31/3/2317). La seconda censura , resta assorbita.
5. Con il quinto mctivo si lamenta la violazione dell'art. 345 c.p.c. in relazione all'art. 363 co. 1 n. 3-4 c.p.c. con riguardo alla domanda volta ad accertare l'abus;va concessione del credito da arte di Ubi Banca SpA che, a dire dei ricorrenti, sa -ebbe stata illegitt mamente ritenuta inammissibile per tlrdività. 5.1 II motivo è camnte sotto il profilo dell'onere di ji all'art. 366 n. 6 c.p.c. i in quanto ncn riporta né localizza nel fascicolo d'ufficio dove i ricorrenti abbiano introdotto in giudizio la questi :rie della abusiva concessione del creiito da parte della ban :a. In ogni caso sui p[...nto vi é una preclusiciie rispetto all'esistenza del credito, rilevata (alla Corte d'Appello, a segui '.3 della mancata opposizione al decreto ingiuntivo emesso anche nei confronti del Ghiglia quale fideiussore di Satproject srl. Infatti Lila volta accertato giudizialmente il credito sulla base di una sottoscritta fide.iussiore all'appellante, nel ciudizio .cli revocatoria, è impeditc proporre censure non attinenti ai prey;upposti dell'azione esperita.
6. Conclusivamente il ricorso va hgettato ed i ricorrenti condannati al e spese del giudizio ci cassazione, liquidate come in cl spositivo.Si dà atto della susHstenza dei presupposi: per il ve -samento, da parte dei ricorrenti, del cd. raddoppio del contributo unificAto, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti a pagare, in favore di parte resistente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate in C 5.000 (oltre C 200 per esborsi), plù accessori di egge e spese generali al 15%. Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater del d.12 R. n. 113 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento cI parte dei ricorrenti, dell'ulteriore imporio a titolo di contributc unificato paria quello veniato per il ricorso, a norma del ,c:omma 1 bis, dello stessc art. 13, se dovui:o. Così