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Sentenza — n. 20840/2021 — snciv Generato dall'IA

Sentenza — n. 20840/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 20840/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ato la seguente SENTENZA C- LA sul ricorso 30916-2018 proposto da: PACE ANTONIA, elettivamente domiciliata in CAVA DÉ TIRRENI, VIALE G. GARIBALDI 8, presso lo studio dell'Avvocato CARLO PISAPIA, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro DI BIASI AURELIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G. 2021 MAZZINI 146, presso lo studio dell'Avvocato EZIO SPAZIANI TESTA, rappresentato e difeso dall'Avvocato ENRICOSINISCALCHI; controricorrente - avverso la sentenza n. 275/2018 del TRIBUNALE di VALLO DELLA LUCANIA, depositata il 11/07/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/01/2021 dal Consigliere Dott.

Regesto Legislator

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art. 113 cod. proc. civ, art. 112 cod. proc. civ, art. 378 cod. proc. civ, art. 291 cod. proc. civ; Sentenza — n. 20840/2021 — snciv · Corte di Cassazione: Il secondo motivo - proposto ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. - denuncia violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. Lamenta la ricorrente "l'omessa pronuncia sul motivo di appello" con cui essa, in alternativa alle argomentazioni di cui sopra, aveva dedotto - sulla scorta di quanto ritenuto dalle Sezioni Unite di questa Corte (è richiamata Cass. Sez. Un., sent. 20 luglio 2016, n. 14916) - che l'ipotesi suddetta, di notificazione al già difensore, integrasse, al più, un caso di nullità della stessa, da ritenersi sanata con la costituzione in giudizio del destinatario.

Parole chiave

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ricorso per cassazione procedura di annullamento motivi di cassazione nuove allegazioni di diritto nuova domanda allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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art. 113 cod. proc. civ
e dell'art. 113 cod. proc. civ.
art. 112 cod. proc. civ
- denuncia violazione dell'art. 112 cod. proc. civ.
art. 378 cod. proc. civ
Entrambe le parti hanno depositato memoria, ex art. 378 cod. proc. civ., insistendo nelle proprie conclusioni.
art. 291 cod. proc. civ
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Testo completo

ato la seguente SENTENZA C- LA sul ricorso 30916-2018 proposto da: PACE ANTONIA, elettivamente domiciliata in CAVA DÉ TIRRENI, VIALE G. GARIBALDI 8, presso lo studio dell'Avvocato CARLO PISAPIA, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro DI BIASI AURELIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G. 2021 MAZZINI 146, presso lo studio dell'Avvocato EZIO SPAZIANI TESTA, rappresentato e difeso dall'Avvocato ENRICOSINISCALCHI; controricorrente - avverso la sentenza n. 275/2018 del TRIBUNALE di VALLO DELLA LUCANIA, depositata il 11/07/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/01/2021 dal Consigliere Dott.

STEFANO GIAIME GUIZZI; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIOVANNI BATTISTA NARDECCHIA. FATTI DI CAUSA 1. Antonia Pace ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 275/18, del 1° luglio 2018, del Tribunale di Vallo della Lucania, che - dichiarando inammissibile il gravame dalla stessa esperito contro la sentenza n. 558/17, del 12 giugno 2017, del Giudice di pace di Agropoli - ha confermato il rigetto della domanda risarcitoria proposta dall'odierna ricorrente contro Aurelio Di Biasi.

2. Riferisce, in punto di fatto, la Pace che, rigettata dal primo giudice la domanda risarcitoria dalla stessa proposta contro il Di Biasi, il gravame proposto avverso tale pronuncia veniva dichiarato inammissibile. A tale esito il secondo giudice perveniva sul presupposto che la notificazione dell'atto di appello - effettuata presso il domicilio dell'originario difensore del convenuto, e ciò nonostante l'avvenuta sostituzione del medesimo già nel corso del giudizio di primo grado, giusta memoria di costituzione del nuovo difensore, datata 26 ottobre 2015 - dovesse, per tale ragione, ritenersi inammissibile.

3. Avverso la decisione del Tribunale vallese ha proposto ricorso per cassazione la Pace, sulla base di due motivi. 3.1. Il primo motivo - proposto ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn.

3) e 5), cod. proc. civ. - denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 160, 156, 157, 162, 141, 330, 170 e 291 cod. proc. civ., nonché degli artt. 84 e 85 cod. proc. civ. e dell'art. 1716, comma 2, cod. civ., oltre che degli artt. 1362 e ss. cod. civ. e dell'art. 113 cod. proc. civ. Si censura la sentenza impugnata per violazione del principio relativo al carattere cumulativo del mandato conferito ai due avvocati, in quanto - in assenza, nella già ricordata memoria di costituzione del nuovo difensore, di un'espressa revoca dell'incarico al legale precedente - la nuova nomina doveva intendersi "in aggiunta", e non "in sostituzione" di quella originaria.

Richiama, sul punto, la ricorrente la giurisprudenza di questa Corte in base alla quale la nomina di un secondo procuratore, nel corso del giudizio, non autorizza, di per sé sola, in difetto di univoche espressioni contrarie, a presumere che la stessa sia fatta in sostituzione del primo procuratore, dovendosi invece presumere che il nuovo sia stato aggiunto al primo, e che ognuno di essi sia munito di pieni poteri di rappresentanza processuale della parte, in forza del principio del carattere ordinariamente disgiuntivo del mandato, stabilito dall'art. 1716, comma 2, cod. civ. 3.2.

Il secondo motivo - proposto ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. - denuncia violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. Lamenta la ricorrente "l'omessa pronuncia sul motivo di appello" con cui essa, in alternativa alle argomentazioni di cui sopra, aveva dedotto - sulla scorta di quanto ritenuto dalle Sezioni Unite di questa Corte (è richiamata Cass. Sez. Un., sent. 20 luglio 2016, n. 14916) - che l'ipotesi suddetta, di notificazione al già difensore, integrasse, al più, un caso di nullità della stessa, da ritenersi sanata con la costituzione in giudizio del destinatario.

4. Il Di Biasi ha resistito, con controricorso, all'avversaria impugnazione, chiedendone la declaratoria di inammissibilità ovvero, in subordine, di infondatezza. Quanto al primo motivo, il controricorrente assume - non senza aver preliminarmente osservato come il primo giudice avesse provveduto a correggere, su istanza del convenuto (istanza, peraltro, notificata all'attrice, posta dunque in condizione di avvedersi ulteriormente della circostanza dell'avvenuta sostituzione del difensore) l'erronea indicazione, nell'intestazione della sentenza di primo grado, del primo legale, come difensore del convenuto - che lo stesso sarebbe inammissibile.

Premesso, invero, che il testo dell'atto di costituzione del nuovo difensore non lascia adito a dubbi sul fatto che la nomina avvenne "in sostituzione" (e non in aggiunta) del precedente legale, il motivo proposto tenderebbe a sollecitare un rinnovato giudizio sul fatto, non riconducibile al vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. In relazione al secondo motivo, si esclude la ricorrenza dell'omessa pronuncia, in quanto il giudice di appello avrebbe implicitamente disatteso l'argomento della Pace circa la sanatoria della notifica per raggiungimento dello scopo, avendo ravvisato un'ipotesi di insistenza della stessa, come tale sottratta all'operatività del principio di cui all'art. 156, comma 2, cod. proc. civ.

5. Entrambe le parti hanno depositato memoria, ex art. 378 cod. proc. civ., insistendo nelle proprie conclusioni. RAGIONI DELLA DECISIONE 6. Il ricorso va accolto, in relazione al suo secondo motivo. 6.1. Il primo motivo, infatti, non è fondato. 6.1.1. Questa Corte ha più volte affermato che "la nomina, nel corso del giudizio, di un secondo procuratore non autorizza, di per sé sola, in difetto di univoche espressioni contrarie, a presumere che la stessa sia fatta in sostituzione del primo, dovendosi, invece, presumere che ne sia stato aggiunto a questi un altro, e che ognuno di essi sia munito di pieni poteri di rappresentanza processuale della parte, in base al principio del carattere ordinariamente disgiuntivo del mandato stabilito dall'art. 1716, comma 2, cod. civ." (da ultimo, Cass.

Sez. 2, sent. 31 marzo 2017, n. 8525, Rv. 643539-01; nello stesso senso Cass. Sez. Lav., sent. 4 maggio 2005, n. 9260, Rv. 581612; Cass. Sez. 3, sent. 13 febbraio 2002, n. 2071, Rv. 552235-01) Orbene, nel caso che occupa, proprio l'espressione "in sostituzione del precedente difensore", presente nella memoria di costituzione del nuovo legale dell'appellata, non può lasciare adito a dubbi sul fatto che la nuova nomina fosse accompagnata da taluna di quelle "univoche espressioni contrarie", idonee a far presumere la revoca del precedente mandato. 6.2.

Il secondo motivo è, invece, fondato. 6.2.1. Esso, nella sostanza, contesta la qualificazione in termini di inesistenza (e non, invece, di nullità), della notificazione dell'atto di appello. Sul punto, deve muoversi dalla constatazione che questa Corte, superando l'orientamento che ipotizzava l'inesistenza della notifica (Cass. Sez. 6-5, ord. 11 gennaio 2017, n. 529, Rv. 642435-01; Cass. Sez. 3, sent. 19 gennaio 2016, n. 759, Rv. 638542-01; Cass. Sez. 5, sent. 27 luglio 2012, n. 13477, Rv. 623663-01) ha, di recente, affermato che "la notifica dell'atto di appello effettuata nei confronti dell'originario difensore revocato, anziché in favore di quello nominato in sua sostituzione, non è inesistente, ma nulla, anche ove la controparte abbia avuto conoscenza legale di detta sostituzione, sicché la stessa è rinnovabile ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ." (Cass.

Sez. 6-5, ord. 24 gennaio 2018, n. 1798, Rv. 647104-01). Sul punto, infattì, non si può prescindere dal considerare quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Cass. Sez. Un., sent. 20 luglio 2016, n. 14916), i cui "dicta" in materia di invalidità della notificazione del ricorso per cassazione presentano valenza, evidentemente, generale, riferibile alla notificazione degli atti di impugnazione in genere. Invero, il Supremo Collegio muove dal rilievo che "in tema di notificazione, come in generale di atti processuali, il codice non contempla la categoria della «inesistenza»", ciò che deve indurre l'interprete "a ritenere che la nozione di inesistenza della notificazione debba essere definita in termini assolutamente rigorosi, cioè confinata ad ipotesi talmente radicali che il legislatore ha, appunto, ritenuto di non prendere nemmeno in considerazione".

Su tali basi, dunque, si è affermato "che l'inesistenza della notificazione è configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile quell'atto". Siffatti elementi sono stati, in particolare, identificati: "a) nell'attività di trasmissione, che deve essere svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere l'attività stessa, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;

b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento, in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita". Per contro, restano "esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, sì da dover reputare la notifica meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa". Orbene, "la presenza di detti requisiti, che possono definirsi strutturali, va ritenuta idonea ai fini della riconoscibilità dell'atto come notificazione: essi, cioè, sono sufficienti a integrare la fattispecie legale minima della notificazione, rendendo qualificabile l'attività svolta come atto appartenente al tipo previsto dalla legge".

Su tali basi, pertanto, le Sezioni Unite hanno ritenuto "superata la tesi che include in tale modello legale, facendone derivare, in sua mancanza, la inesistenza della notificazione, il requisito del «collegamento» (o del «riferimento») tra il luogo della notificazione e il destinatario: si tratta, infatti, di un elemento che sì colloca fuori del perimetro strutturale della notificazione e la cui assenza" - esse precisano - "ricade, in base all'insieme delle considerazioni fin qui svolte, nell'ambito della nullità, sanabile con effetto ex tunc attraverso la costituzione dell'intimato o la rinnovazione dell'atto, spontanea o su ordine del giudice".

Alla stregua di tali principi, dunque, il motivo merita accoglimento.

7. La sentenza impugnata, pertanto, va cassata in relazione, rinviando al Tribunale dì Vallo della Lucania, in persona di diverso giudice, per la decisione nel merito, oltre che per la liquidazione delle spese anche del presente giudizio. PQM La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso e rigetta il primo, cassando in relazione la sentenza impugnata e rinviando al Tribunale di Vallo della Lucania, in persona di diverso giudice, per la decisione nel merito oltre che per la liquidazione delle spese anche d