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Ordinanza — n. 20696/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for failing to prove causal link and damages.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20696/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay the respondent's costs. The appellant argued the lower court failed to calculate lost profits and improperly allocated the burden of proof regarding the missing fire safety certificate. The court rejected these claims, noting the lack of specific evidence for damages and the failure to address the causal link between the administration's conduct and the denied authorization.

Regesto Legislator

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Art. 2697 c.c.; Art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.: The appeal is inadmissible if the appellant fails to prove the causal link between the defendant's conduct and the damage, or if the appeal merely evokes a different merit sequence without specifically censuring the lower court's decision on the existence of liability.

Parole chiave

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burden of proof allocation causal link requirement damages calculation inadmissible appeal administrative authorization assicurazione di film costruzioni non autorizzate contratto di intrattenimento

Disposizioni normative citate

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Art. 2697 c.c.
Considerato che: 1.Con il primo motivo - violazione o falsa applicaziorw dell'art. 2697 o.c.
Art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.
in relazione all'art. 360, ,::o.
Art. 2056 c.c.
Art. 226 c.c.
Art. 2043 c.c.
Art. 97 Cost
art. 2697 c.c
Considerato che: 1.Con il primo motivo - violazione o falsa applicaziorw dell'art. 2697 o.c.
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Testo completo

Consigliere Dott. ANNA AOSCARII; Ritenuto che: 1.La società Corallo sr, con atto di citazione del 20;10/2012, convenne in giudizio davanti al Tribi male di Agrigento Vincenzg Ortega„ in qua ità di Dirigente del Dipartimento Urbanistica del Comune di L icata, chiedendo fosse accertata la responsabil -tà del convenuto e disposta la c(mdanna ,E-1' conseguenti danni per non egli ave- trasmesso ala Commissione 3pettacot: dello stesso Comune la richiesta de113 società di autorizzazione per l'apertura in Licatan in un immobile di sua proprietà, di un EI sala cinematografica.

A:3sunse di aver ottenuto dal Comune il permess( , di costruire, di aver stipulato i na convenzione Der la realizzazione del progetto, di aver ricevuto il certificato di agibilità ma :li non aver mai ottenuto l'autcrizzazione per avviare l'attività, e di aver anzi appreso che detta autorizzazione era stata rilasciata ad altra sod::!tà.2.Nel contraddittorio cc i il cornienuto ll Tribunale adito ccolse parzialmente la domanda e condannò 10r:ega a risarcire la somma cH C 90.000, a titolo di risarcimento del danno la lucro cessante mentre la Cort2 d'Appel'o di Pa ermo, omessa ogni istruttoria, con sentenza n. 2415 del 20:18„ ha accolto l'appello dell'Ortega rigettando l3 domanda dell'attrice.

Per quel che è ancora qui di interesse, la Corte thi evidenziato che, confermata: la necessità di un procedimento volto ad ottenere l'autorizzaziene per l'apertura dell'esercizio, vertendosi in materia li competenza regionale, nel caso di specie nessun rimprovero, neppure di ;emplice leggerezza, poteva essHre mosso all'Ortega in quanto la definizione dell'ir.er procedirnentale si era arrestato per la cotdotta omissiva della società Corallo che non ave.'n,a integrUo la documentazione richiesta dall'Amministnizione con particolare iguardo Ila omessa produzione del certificato prevenzio le incendi.

Evidenziata la mancanzì cL nesso causale tra la condotta dell'Amministnizione ed il mancato rilascio dell'autorizzazione, la corte territoriale ha conseguentemente esc uso l'esistenza di qualunque ,.:tbligo r sarcitorio, in mancanza peraltro di qi. alsiasi allegazone e prova del dE'nno. 3.Avverso la sentenza -:he, rigettando l'originaria domEnda ha c:ondanrato la società Corallo srl alle sr)ese del doppio grado, la stessa ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. Ha resistito Vincenzo Ortega con controricorso. 4.La causa è stata assegnata per la trattazione in adunanza camerale at sensi dell'art. 380 bis. 1 c.p.c. in vista della quale la società ha depositato memoria.

Considerato che: 1.Con il primo motivo - violazione o falsa applicaziorw dell'art. 2697 o.c. in relazione all'art. 360, ,::o. 1 n. 3 c. .c.- la lcorrente assume che la Corte territoriale abbia vio atc le norme sul riparto dell'onere probatorio sostanzialmente non co .lsentendole d provare per testi l'omessa consegr a -da parte dell'Ortega agli organi competenti --del progetto e della relativa documentazione a suo cire com Dieta. 1.1 Il motivo viola l'art. 366 n. 6 c.p.c perché la ricorrente non riperta né i nomi dei testi né i capitoli di rrova con le circostanze su cui av -ebbero dovuto riferire, né tantomeno le ragioni per le quali il 1;iudice di primo i.;rado che nell'esposizione del fatto si dice avere rigettato le rich este istruttorie negò l'ammissione, né ancora se e come esse vennero rip oposte in appello (ed all'uopo sarebbe stato necessario appello ncidentale).

Inoltre, evoi:::a un documento che dice prc dotto "in atti", nuovamente violindo la norma dell'art. 366 n. 6 c.p.c. (nella consolidata esegesi emergente da Cass., U,ii‘ttin. 28547 del 2008, 7161 del 2010 e 1,!2726 del 2011).

2. Con il secondo motivo - violazione del principio di tra:.;parenza e imparzialità art. 1 co. 1 I. 241/90 e Art. 97 Cost. in relazione all'art. 360, co. n. 3 c.p.c. - si censura la sentenza 1:er aver violato il princ pio di imparzialità a trasparenza del procedimento ammi listrativo facendo leva su una pretesa ric:niesta rivolta alla società in ordine al certificato prevenzione incendi, richiesta che non sarebbe mai giunta a conoscenzíE della società istante. Si assume altresì che la sentenza avrebbe errato nel non ritenere sufficiente l'acquisizionE del parere preventivo di conformità antincer dio con ciò determinando arche una disparità di trattamento rispetto at altra società nei cui confronti i certificato provvisorio sarebbe stato ritenuto s:ifficiente. 2.1 Neppure il secondo 'motivo !:;upera il vaglio di ammis:ibilità perché - al di là del fatto che fa rife rimento ad una questione, Aliena della mancata comunicazione della richiesta di certificazione antincendic , che da un lato e priva di decisività, in quan4; l'istante avrebbe dub .uto prow.9edere ad acquisire la certificazione in ragione dell'esistenza di un obbligo di leg.e e non perché l'ufficio competente ne avesse -Otto richiesta --- si fonda:

a) su cue documenti riguardo ai quali si dichiara espressamente solo che li produce ', senza precisare dove e come siano stati prodotti nelle fasi di mer to e, per Atro, senza nemmeno localizzarla in questo g udizio di legittimità, di guisa c e, nuovamente non si ottempera alle prescri:loni di cui all'art. 3156 n. 6 c.p.c. ed anzi, se la dichiarazione "si produce" deve prendersi alla lettera, i due documenti risulterebbero inammissibilmente prodotti in questa sede;

b) su un ulteriore documento che si indica come "Ooc. 16", senza parimenti dire se e dove sia stato prodotto nelle fasi di merito e senza localizzarlo in quest, sede.Peraltro, la censura svo ta nel motivo, relativa alla pretesa adeguatezza, ai fini della conclusione del pi ocedimento, dell'acquisizione dEl parere prevenilvo di conformità antincendio, si riso.ve in una sol ecitazionE ad un viesarne della quaestio facti, così in:egranclosi un'ulteriore ragione di inammissiblità e disvelandosi la totale Essenza di prospettazione di un3 quaestio turis, come preannunciato dall'intes azione del motivo.

3. Con il terzo motivo - violazione e falsa applicazione c egli artt. 2056, :1.226 e 2043 c.c. in relazione al 'art. 360, co. n. 3 c.p.c. -la rii:orrente lamenta che - data per acquisita la pro /a della colpa In capo EL per inosse.rvanza della consegna del progetto e degli al egati alla Commissione !.pett:acoli e sussistendo tutti gli elementi oggetti vi per calcolare il danno da lucro cessante - la sentenza non abbia provveduto a relativo calcolo. 3.1 II motivo è inammissibile perché prospetta una questione che avrebbe rilevanza solo sul presu )posto della sussistenza della responsabilità, per il che sarebbe stato necessar o l'accoglimento dei primi due motivi.

Onde sarebbe assorbito. Peraltro, la stessa cor e territoriale è da ri ..::enere d'e abbia esaminato la questione della prova del danno ad abundantiam, una volta esclusa la responsabilità. In ogni caso esso pretende di rimettere in discussione 1.11i3 questione di merito senza censurare in modo specifico la decisione. La Corte (J'Appello ha, infatti, sul punto affermato che, nel danno derivante da illegittimità del provvedimento amministrativo, il danneggiato, in ossequio al principio ci :Tierale dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., deve provare tutti gli eementi ccstitutivi della domanda mentre nel caso in esarr e difetta sia il presupposto di canttere oggettivo (prova del danno e del suo almmontEire, ingiustizia e nesso causale) sia quello di carattere soggettivo (dok o colpa del danneggiante).

QuErsta ratto decidendi non risulta adeguatamente censurata limitandosi la ricorrente ad evocari:! una diversa e più appagante secuzione di merito.

4. Conclusivamente il ricorso va dichiarate inammi sibile e la ricorrente condannata a pagare, in favore di parte res -:stente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo. S: dà atto della sussisten2:a dei presupposti per il versa -nento, da parte della ricorrente, del cd. raddoppio del contributo unificato, se Jovuto. La Corte dichiara il ricci 'so inammissibile e condanna la ricorrente alle sgese del giudizio di cassazione, li iuidate ri C 6.000 (oltre C 200 pe r esborsi), oltre accessori di legge e spese genera i al 15%. Si dà atto, a sensi dell'art. 13, Co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, (*. ella sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell'ult riore importo a titolo di contribi to unificato pari a quello versato per il ricorso, a lorma del comma 1 bis, dello shsso art. 1.3, se dovuto. Così deciso in Roma ne la Camera di Consiglio della Te .za Sezione Civile del 2:3 fe