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Ordinanza — n. 20579/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against detention extension, ruling standard expulsion decree remains valid and sufficient motivation exists.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20579/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected the appellant's cassation appeal challenging the extension of pre-trial detention in a deportation case. The appellant argued the detention order lacked valid documentation and sufficient constitutional motivation because it relied on an outdated expulsion decree and used a standard form. The court held that the expulsion decree remained effective until executed or replaced, and the existing documentation regarding consular inquiries provided adequate motivation despite the standard format.

Regesto Legislator

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Art. 14 co. 5 ter T.U.I., 13 e 14 T.U.I., 24 e 111 Cost.: An expulsion decree retains validity until execution or replacement, and a standard-form detention order remains constitutionally sufficient if it references existing documentation substantiating the measure.

Parole chiave

Generato dall'IA
pre-trial detention extension deportation proceedings expulsion decree validity constitutional motivation sufficiency standard form document proroga della carcerazione preventiva proroga della misura terapeutica rinnovo del permesso di dimora

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 14 co. 5 ter T.U.I.
Art. 13 T.U.I.
Ai sensi dell'art. 13 co.
Art. 14 T.U.I.
Art. 24 Cost.
Art. 111 Cost.
Art. 13 co. 1 quater DPR 115/2002
Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater dpr 115/2002 da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma del comma ibis dello stesso art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 20662/2017
Cass. 20662/2017, mal interpretata dal ricorrente).
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 37638-2019 proposto da: CHATAANI EL MOUDEN, elettivamente domiciliato in ROMA, VA TARANTO 90, presso lo studio dell'avvocato LUCIANO NATALE 2021 VINCI, rappresentato e difeso dall'avvocato 428 GIUSEPPE MARIANI; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO in persona del Ministro pro tempore, PREFETTO PROVINCIA POTENZA , QUESTURA POTENZA ; - intimati - avverso l'ordinanza del GIUDICE DI PACE di MELFI, depositata il 25/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/02/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO;R.G.N. 37638/2019 Adunanza Camerale del 9.2.2021 rilevato che:

1. Chataani El Mouden, proveniente dal Marocco, ricorre affidandosi ad un unico motivo per la cassazione del decreto del giudice di pace di Melfi che aveva convalidato la proroga del trattenimento nel CPR di San Gervasio per la durata di trenta giorni.

2. La parte intimata non si è difesa. considerato che 1. Con unico motivo, il ricorrente deduce la violazione dell'art. 360 co. 1 n° 3 cpc per falsa applicazione degli artt. 14 co. 5 ter T.U.I., 13 e 14 T.U.I., 24 e 111 Cost.1.1.Lamenta, in particolare, che la Questura non aveva fornito alcuna documentazione diretta a sostenere la richiesta di proroga tenuto conto che il giudice di pace non aveva tenuto in debito conto la circostanza che il decreto del Prefetto posto a base del trattenimento era fondato su presupposti non più attuali, visto che gli era stato notificato in data 8.9.2017; che era stato utilizzato per la decisione un provvedimento in "formato-standard" e che per tale ragione esso risultava privo di motivazione. 1.2.

Il motivo è infondato. In primo luogo, il decreto di espulsione - in relazione al quale, nella fase esecutiva, vien chiesto il trattenimento in CPR e, successivamente, la proroga della misura ove ne ricorrano i presupposti - non perde efficacia fino alla sua esecuzione o "fino a quando non venga sostituito da altro decreto di espulsione" (cfr. Cass. 20662/2017, mal interpretata dal ricorrente). R.G.N. 37638/2019 Adunanza Camerale del 9.2.2021 1.3. Dall'esame del provvedimento, inoltre, si evince che la motivazione era riferita alla documentazione esibita dalla difesa della Questura, specificamente indicata ed attestante l'attività di sollecito spiegata nei confronti del Consolato Generale del Marocco per ottenere informazioni concernete l'identificazione del ricorrente da espellere: risulta infondata, pertanto, anche la seconda censura prospettata. 1.4.

Né assume rilievo la stesura "tipografica" del provvedimento di convalida della proroga del trattenimento, stilato su un modello "formato standard" in quanto ciò non inficia affatto il contenuto, sintetico ma al di sopra della sufficienza costituzionale, della sua motivazione.

2. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

3. La mancata difesa della parte intimata esime la Corte dalla decisione :\1\7 sulle spese del presente giudizio.

4. Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater dpr 115/2002 da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma del comma ibis dello stesso art. 13, se docuto. PQM La Corte, rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater dpr 115/2002 da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il R.G.N. 37638/2019 Adunanza Camerale del 9.2.2021 ricorso proposto, a norma del comma ibis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione del 9.2.2021 Il Presidente GiacomorT )1glino 9 DEkOSITATO C