Italian court dismisses detention order due to lack of intelligible motivation under civil procedure code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled a detention order extension because the lower court judge used a pre-printed form without providing any written reasoning. The applicant argued the decision lacked motivation, while the Ministry of the Interior did not contest the procedural defect. The court ruled that the absence of intelligible motivation renders the administrative act null and void under the Civil Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.; An administrative act based on a pre-printed form without specific reasoning is null for lack of intelligible motivation.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso n. 34485/19 proposto da: -) )arra Ebrima, elettivamente domiciliato all'indirizzo PEC del proprio difensore (info@pec.avvocatoletiziafallica.it), difeso dall'avvocato Letizia Fallica in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso; - ricorrente - contro -) Ministero dell'Interno; - intimato j avverso il decreto del Giudice di pace di Caltanissetta 28.9.2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 febbraio 2021 dal Consigliere relatore dott. Marco Rossetti. FATTI DI CAUSA 1.
Il Questore di Catania, con provvedimento 5 agosto 2019, dispose il trattenimento di Jarra Ebrima, cittadino straniero privo di permesso di soggiorno, nel centro di permanenza "Piano del Lago" di Caltanissetta. Alw Il 26 settembre 2019 il Questore di Caltanissetta chiese al Giudice di pace della medesima città la proroga della durata del trattenimento. Con provvedimento 28 settembre 2019 il giudice di pace convalidò la proroga per un periodo di 30 giorni. 2,e2 6.2A- R.G.N. 34485/19 Camera di consiglio del 25 febbraio 2021 2. Jarra Ebrima ha impugnato per cassazione il suddetto provvedimento del giudice di pace, con ricorso fondato su un solo motivo.
Il Ministero dell'Interno non ha notificato controricorso, ma ha depositato un "atto di costituzione" ai fini della partecipazione all'eventuale discussione in pubblica udienza. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico motivo il ricorrente lamenta, tra altre censure che - per quanto si dirà - restano assorbite, il totale difetto di motivazione del provvedimento impugnato. 1.1. Il ricorso è fondato. Il Giudice di pace ha disposto la proroga del trattenimento utilizzando un modulo prestampato sul quale ha barrato le parti che non interessano. Il provvedimento non contiene alcuna motivazione.
Il provvedimento impugnato va dunque cassato in quanto nullo per mancanza di una intelligibile motivazione, ex art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nl merito, annullando il provvedimento del questore di Caltanissetta 26 settembre 2019.
2. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo. P.q.m. (-) accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, annulla il decreto del Questore di Caltanissetta del 26 settembre 2019; (-) condanna il Ministero dell'interno alla rifusione in favore di Jarra Ebrima delle spese del giudizio di merito, che si liquidano nella somma di euro 900, oltre 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) condanna il Ministero dell'interno alla rifusione in favore di Jarra Ebrima delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 1.100, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n.
55. R.G. N . 34485/19 Camera di consiglio del 25 febbraio 2021 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, addì 25 febbraio 2021. Il Presidente (Antone i Florio) DEPOStTNTO thi CANCELLE.RIA 2121. 00, ....