Italian Court dismisses appeal against detention extension, ruling procedural defects did not harm defense rights.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the appellant's claims regarding the extension of his detention at a repatriation center. The appellant argued that the lower court failed to assess his dangerousness and that late notification of the hearing violated his right to defense. The court ruled that the detention measure is procedural and does not require a dangerousness assessment, and that the appellant failed to demonstrate how the timing affected his ability to exercise his legal defense.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 14 co. 5 ter Divo 286/1998; Art. 24 e 111 Cost.: The extension of detention at a repatriation center is a procedural measure independent of dangerousness assessment, and procedural delays do not constitute an admissible appeal unless they cause concrete prejudice to the right of defense.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 37636-2019 proposto da: NAFIL ABDALLAH, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TARANTO 90, presso lo studio dell'avvocato LUCIANO NATALE VINCI, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE MARIANI; 2021 - ricorrente - 427 contro MINISTERO DELL'INTERNO in persona del Ministro pro tempore, PREFETTO della PROVINCIA POTENZA, QUESTURA POTENZA; - intimati - avverso il provvedimento del GIUDICE DI PACE di MELFI, depositata il 04/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/02/2021 dal Consigliere Dott.
ANTONELLA DI FLORIO; R.G.N.37636/2019 Adunanza Camerale del 9.2.2021 rilevato che: 1.Nafil Abdallah proveniente dal Marocco, ricorre affidandosi ad un unico motivo per la cassazione del decreto del giudice di pace di Melfi che aveva convalidato la richiesta di proroga del suo trattenimento di trenta giorni presso il Centro per il Rimpatrio (CPR ) di San Gervasio in Potenza. 2.La parte intimata non si è difesa. considerato che 1. Con unico motivo, il ricorrente, ex art. 360 co 1 n° 3 cpc, lamenta la falsa o erronea applicazione degli art. 14 co. 5 ter Divo 286/1998 e degli art. 24 e 111 Cost. 1.1.
Lamenta che la norma indicata prevedeva l'utilizzo di particolari cognizioni tecniche ed investigative che facevano ritenere che dovesse escludersi la possibilità per il giudice di svolgere un sindacato pieno e assoluto sulla domanda di convalida: deduce, al riguardo, che dovevano essere valutati gli indici di pericolosità del soggetto da espellere e che il giudice di pace aveva omesso di provvedere in tal senso, incorrendo nella violazione di legge denunciata. 1.2. Si duole, ancora, del fatto che il decreto di fissazione dell'udienza di convalida era stato notificato al trattenuto soltanto la mattina dell'udienza, con ciò ledendo il suo diritto di difesa.
2. Il motivo è inammissibile. 2.1. Quanto al primo profilo, il ricorrente non ha colto la ratio decidendi della pronuncia che, accogliendo le argomentazioni della Questura, ha convalidato, con motivazione congrua, logica e costituzionalmente R.G.N.37636/2019 Adunanza Camerale del 9.2.2021 sufficiente, la richiesta di proroga del trattenimento nel CPR di San Gervasio per 30 giorni, misura questa che prescinde del tutto dalla pericolosità del soggetto da trattenere, rappresentando una modalità propedeutica all'esecuzione del decreto di espulsione, nei casi in cui è necessario un maggiore lasso di tempo per provvedere all'identificazione e, nel caso di specie, all'acquisizione dei documenti di viaggio che consentano il rimpatrio. 2.2.
Quanto al secondo profilo, concernente la dedotta violazione del diritto di difesa, si osserva che il ricorrente omette di indicare quale attività difensiva gli sarebbe stata preclusa: al riguardo, si osserva che, da una parte, il giudice di pace ha rispettato i termini ( strettissimi, e cioè 48 ore dalla trasmissione della richiesta di convalida della Questura ) imposti dall'art. 14 co 4 e 5 TUI e, dall'altra, che non è stato comunque indicato quale vulnus avrebbe subito in ragione dei tempi brevi intercorsi fra la notifica del decreto di fissazione e l'udienza di comparizione, visto che non gli è stato impedito di nominare un avvocato che ha compiutamente apprestato la propria attività difensiva come dimostrato anche dal verbale in atti. 2.3.
Questa Corte, al riguardo, ha avuto modo di chiarire che "la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione. Ne consegue che è inammissibile l'impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la R.G.N.37636/2019 Adunanza Camerale del 9.2.2021 decisione di merito" ( cfr. al riguardo Cass. 26831/2014;
Cass.26419/2020).
3. La mancata difesa della parte intimata esime la Corte dalla decisione sulle spese.
4. Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater dpr 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma del comma ibis dello stesso art. 13, se dovuto. PQM La Corte, dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater dpr 115/2002 da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione del 9.2.2021 Il Presidente Giacomo ino DEPOSITATO