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Ordinanza — n. 42133/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming omitted examination of counterclaim, ruling lower court correctly separated issues.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42133/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the lower court failed to examine the counterclaim for damages. The appellant argued the dental services constituted a single mandate, but the trial court had legally separated the contested non-compliant services from the agreed ones. The court ruled that the lower judge's decision to treat the mandate as autonomous was a valid interpretative option, not an error of omission.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c., comma 1, lett. b): The court holds that a lower court's decision to separate distinct legal issues within a single mandate does not constitute an omitted examination, provided the separation is logically sound and supported by the facts.

Parole chiave

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omitted examination separation of issues counterclaim admissibility single mandate dental services dispute interpretative option inadmissible appeal danno ai denti

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.c., comma 1, lett. b)
e nullità della sentenza, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
art. 112 c.p
Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c., con riferimento al mancato esame dell’eccezione di inadempimento.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 3, Sentenza n. 28319 del 28/11/2017
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 28319 del 28/11/2017, Rv.
Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 16987 del 27/06/2018
Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 16987 del 27/06/2018, Rv.
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24539 del 20/11/2009
649677; in precedenza, nello stesso senso, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24539 del 20/11/2009, Rv.
Cass. Sez. L, Sentenza n. 25728 del 15/11/2013
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 15407-2017 proposto da: DE SETA GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA n. 109, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE FONTANA, rappresentato e difeso dall'avvocato COSMO MARIA GAGLIARDI - ricorrente - contro GENZANO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CASSIODORO n. 1/A, presso lo studio dell'avvocato GIULIANO SCARSELLI, che lo rappresenta e difende - controricorrente - avverso la sentenza n. 4141/2016 del TRIBUNALE di FIRENZE, depositata il 13/12/2016; F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 Numero registro generale 15407/2017 Numero sezionale 2409/2021 Numero di raccolta generale 42133/2021 Data pubblicazione 31/12/2021 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/11/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA FATTI DI CAUSA Con atto di citazione notificato il 21.3.2005 De Seta Giuseppe proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.348/2005, emesso dal Giudice di Pace di Firenze, in virtù del quale era stato ingiunto all’opponente il pagamento, in favore di Genzano Giuseppe, della somma di € 2.582,28 a titolo di compenso per alcune prestazioni odontoiatriche eseguite dall’opposto in favore dell’opponente.

Quest’ultimo, in particolare, eccepiva l’esecuzione non a regola d’arte della prestazione e spiegava domanda riconvenzionale per il correlato risarcimento del danno. Nella resistenza del Genzano il Giudice di Pace disponeva la separazione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che sospendeva, dalla domanda riconvenzionale di risarcimento del danno, che rimetteva al Tribunale, competente per valore. All’esito dell’istruttoria, nel Corso della quale veniva anche eseguita una C.T.U. atta a verificare le prestazioni rese dal Genzano e la congruità degli importi richiesti dal professionista a fronte delle stesse, il Tribunale, con sentenza n. 3246/2009, accoglieva la domanda risarcitoria condannando il Genzano al pagamento in favore del De Seta della somma di € 500.

La sentenza, non impugnata, passava in giudicato. Veniva quindi riassunto il giudizio di opposizione, all’esito del quale il Giudice di Pace, con sentenza n. 8732/2012, rigettava l’opposizione proposta dal De Seta, confermando il decreto opposto e condannando l’opponente alle spese del primo grado. Il Giudice di Pace riteneva, in particolare, che il professionista non avesse richiesto alcun compenso per le prestazioni non svolte a regola d’arte, oggetto della domanda riconvenzionale risarcitoria spiegata F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 Numero registro generale 15407/2017 Numero sezionale 2409/2021 Numero di raccolta generale 42133/2021 Data pubblicazione 31/12/2021 dal De Seta, e che la pretesa creditoria azionata con il decreto ingiuntivo si riferisse ad altri interventi, che la C.T.U. svolta nel giudizio risarcitorio aveva verificato esser stati effettivamente eseguiti, ed in relazione ai quali la medesima C.T.U. aveva anche accertato la congruità degli importi richiesti dal Genzano.

Interponeva appello avverso detta decisione il De Seta e il Tribunale di Firenze, nella resistenza del Genzano, con la sentenza impugnata, n. 4141/2016, rigettava il gravame, condannando l’appellante alle spese del grado. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione De Seta Giuseppe, affidandosi a quattro motivi. Resiste con controricorso Genzano Giuseppe. In prossimità dell’adunanza camerale ambo le parti hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell’art.112 c.p.c. e nullità della sentenza, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché il Tribunale non avrebbe pronunciato sull’eccezione di inadempimento proposta dal De Seta nel giudizio di merito.

Secondo il ricorrente, l’inadempimento del dentista - ormai definitivamente accertato con la sentenza del Tribunale in esito al giudizio risarcitorio, passata in giudicato - avrebbe impedito di riconoscere la spettanza al professionista di alcun compenso per le prestazioni rese in favore del De Seta. Le attività, infatti, avrebbero avuto carattere unitario e l’incarico, consistente nella realizzazione di una nuova protesi, non sarebbe stato portato a compimento dal sanitario. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c., con riferimento al mancato esame dell’eccezione di inadempimento.

F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 Numero registro generale 15407/2017 Numero sezionale 2409/2021 Numero di raccolta generale 42133/2021 Data pubblicazione 31/12/2021 Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta l’omesso esame di fatti decisivi, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., perché il Tribunale non avrebbe considerato la natura unitaria dell’incarico conferito dal De Seta al Genzano.

Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli art. 1453 e ss., 1455 e 1460 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché il Tribunale non avrebbe considerato che, a fronte di una prestazione non eseguita a regola d’arte, nè completamente, nessun onorario poteva essere riconosciuto al sanitario. Le quattro censure, suscettibili di trattazione unitaria, sono tutte inammissibili. In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (cfr. tra le varie, Sez. 1 - , Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019 Rv. 652549).

Nel caso di specie, si è chiaramente fuori da tale ipotesi. Il Tribunale ha accertato, con giudizio in fatto non sindacabile in questa sede, che le prestazioni alle quali si riferiva la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno e quelle oggetto del decreto ingiuntivo erano diverse, ed ha - recuperando le risultanze della C.T.U. esperita nel corso del giudizio risarcitorio - ritenuto raggiunta la prova dell’esecuzione delle prestazioni e della congruità del corrispettivo preteso dal dentista. F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 Numero registro generale 15407/2017 Numero sezionale 2409/2021 Numero di raccolta generale 42133/2021 Data pubblicazione 31/12/2021 Quindi non ricorre neppure l’omesso esame dell’eccezione di inadempimento, proprio perché il giudice di merito ha considerato la avvenuta separazione delle questioni (pagg. 2 e ss).

Il ricorrente deduce di aver sostenuto la natura unitaria dell’incarico, ma a ben vedere si tratta di una ricostruzione fattuale alternativa a quella proposta dal giudice di merito, e sotto questo profilo le censure sono tutte inammissibili, non essendo implausibile l’opzione interpretativa seguita dal giudice di merito (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 28319 del 28/11/2017, Rv. 646649; conf. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 16987 del 27/06/2018, Rv. 649677; in precedenza, nello stesso senso, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24539 del 20/11/2009, Rv. 610944 e Cass.

Sez. L, Sentenza n. 25728 del 15/11/2013, Rv. 628585). Né si configura alcun profilo di omesso esame, o di omessa pronuncia, poiché il Giudice di merito, nel ravvisare l’autonomia delle varie prestazioni, ha evidentemente escluso la natura unitaria dell’incarico, che rappresenta -invece- il fondamento logico della ricostruzione alternativa offerta dalla parte ricorrente. In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 Numero registro generale 15407/2017 Numero sezionale 2409/2021 Numero di raccolta generale 42133/2021 Data pubblicazione 31/12/2021 1.500, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda Sezione civile, in data 16 novembre 2021 Il Presidente (L. Orilia) F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a :

O R I L I A L