Court remands case to new hearing to determine if simplified summary procedure applies to lawyer fee dispute.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court remanded the case for a new public hearing to resolve a procedural dispute regarding the applicability of the summary procedure. The appellant argued that the appellate court incorrectly applied the simplified summary procedure rules to a standard civil claim for professional fees, while the opposing party maintained the original ordinary procedure applied. The court decided to remand because the lower court's application of the summary procedure rules depended on a factual determination about the nature of the claim that had not been fully clarified in the previous proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 702 bis c.p.c.; Art. 14 comma 4 d.lgs. 150/2011: The court must determine whether the simplified summary procedure applies to the specific claim before deciding on the admissibility of the appeal against the concluding order.
Parole chiave
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C.(s.kicersi ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 16612-2017 proposto da: BRUNO GIOVANNI, elettivamente domiciliato in Roma, Via Savoia 31, presso lo studio dell'avvocato Ernesto Cesaro, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro ACQUATIRRENA SRL, elettivamente domiciliato in Roma, Via Vigliena 2, presso lo studio dell'avvocato Daniela De Rosa, che lo rappresenta e difende; - controricorrente - nonchè contro CONCORDATO PREVENTIVO N 59/2012 DI ACQUATIRRENA SRL; - intimato - -Vrk avverso la sentenza n. 2607/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 20/04/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/11/2021 dalla relatrice Annamaria Casadonte; rilevato che: -l'avvocato Giovanni Bruno impugna la sentenza della corte d'appello di Roma che ha dichiarato inammissibile l'impugnazione dallo stesso proposta avverso la sentenza del tribunale che aveva rigettato la sua domanda nei confronti della società Acquatirrena s.r.l. e dell'intervenuto Concordato preventivo di Acquatirrena s.r.l. che aveva aderito alle difese della società convenuta; -l'attore aveva agito con ricorso ex art. 702 bis cod. proc. civ., depositato nel 2014, per vedere riconosciuto il proprio credito professionale dell'importo di euro 769.660,74, credito che, nonostante la rituale costituzione in mora, non era stato riconosciuto in sede di ammissione alla procedura di concordato preventivo presentata dalla società debitrice; -il tribunale riteneva non essere stata fornita dall'attore la prova dell'avvenuta stipulazione di un contratto di prestazione d'opera professionale con la società convenuta e che le prove orali erano irrilevanti ai fini della dimostrazione della fondatezza della domanda che veniva, pertanto, rigettata; -proposto gravame da parte del soccombente, la corte d'appello ha ritenuto che a seguito dell'entrata in vigore del d.
Igs. n. 150 del 2011 devono essere trattate con lo speciale rito sommario previsto dall'art. 14 sia i giudizi in cui si discute solo dell'entità del compenso dovuto al professionista, sia quelli in cui si discute anche la fondatezza della pretesa, con la conseguenza che l'ordinanza conclusiva del procedimento non è appellabile in base all'ultimo comma del suddetto art. 14; Ric. 2017 n. 16612 sez. 52 - ud. 03-11-2021 -2- -la cassazione della sentenza d'appello è chiesta dal Bruno con ricorso affidato a tre motivi, illustrati da memoria, cui resistono con controricorso, pure illustrato da memoria, la società Acquatirrena s.r.l. in concordato preventivo e il Concordato preventivo di Acquatirrena s.r.l. ; considerato che: -con il primo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n.4, cod. proc. civ.,la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 702 quater cod. proc. civ. e dell'art. 14, comma 4, d.lgs.vo 150/2011 per avere la corte d'appello erroneamente applicato tale ultima previsione ad una domanda di merito che non era stata introdotta con ricorso ai sensi dell'articolo 28 della 1.n.794/1942, ma come ricorso sommario secondo l'ordinaria disciplina degli art. 702 bis e ss. cod. proc. civ.; -assume il ricorrente che anche dopo l'introduzione del c.d. d.lgs. sulla semplificazione dei riti gli strumenti a disposizione dell'avvocato per ottenere il pagamento dei propri compensi sono rimasti quelli preesistenti all'entrata in vigore del suddetto decreto e cioè il procedimento ordinario di cognizione, quello sommario di ingiunzione, quello speciale di liquidazione delle prestazioni giudiziali in materia ai sensi dell'articolo 28 1.794/1942 e quello del rito sommario di cognizione; -con il secondo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n.4, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 702 quater cod. proc. civ. e dell'art.14, comma 4, d.lgs.vo n.150/2011 per avere la corte d'appello fatto erronea applicazione di tale ultima disciplina ad una controversia attinente non solo il quantum ma anche l'an del compenso dell'avvocato per prestazioni professionali in sede civile;
Ric. 2017 n. 16612 sez. 52 - ud. 03-11-2021 -3- -con il terzo motivo si deduce si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n.4, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 702 quater cod. proc. civ. e dell'art.14, comma 4, d.lgs.vo 150/2011 per avere la corte d'appello fatto erronea applicazione di tale ultima disciplina a controversia che attiene al compenso dell'avvocato per prestazioni professionali di natura non giudiziale ma stragiudiziale; - osserva il collegio che nessun mutamento del rito è stato disposto in primo grado, sicchè la decisione appellate risulta assunta ai sensi degli art. 702 bis e ss. cod. proc. civ.; -ciononostante la corte d'appello ha dichiarato il gravame inammissibile come se fosse stato disposto il mutamento del rito ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 150/2011 e fosse stata impugnata l'ordinanza adottata ai sensi dell'art. 14 comma 4, d.lgs. cit; -si pone, quindi, l'interrogativo circa l'applicabilità della giurisprudenza sull'ultrattività del rito nel caso in cui non sia stato disposto il mutamento del rito ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 150/2011 e attesa la particolare rilevanza della questione è opportune il rinvio a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.
P.Q.M.
La Corte dispone rinvio a nuovo ruolo per trattazione in pubblica udienza. Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civ