Sentenza — n. 42129/2021 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Centro Commerciale Due Mari s.r.I., con sede in Lamezia Terme, in persona dell'amministratore giudiziario dott. Antonio Domenico Mastroianni, rappresentata e difesa per procura alle liti a margine del ricorso dall'Avvocato Bernardo Marsaro, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avvocato Fdbrizio Pileggi in Roma, via Chiaim n, 48. Ricorrente contro Ipermercato Midway s.r.I., con sede in Lamezia Terme, in persona dell'amministratore giudiziario dott. Antonio Domenico Mastroianni, rappresentata e difesa per procura alle liti a margine del ricorso dall'Avvocato Bernardo Mascaro, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avvocato Francesco Paola in Roma, via del Babuino n.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 342 cod. proc. civ, art. 112 cod. proc. civ, art. 1453 cod. civ, art. 2697 cod. civ; Sentenza — n. 42129/2021 — snciv · Corte di Cassazione: Ha notificato controricorso e ricorso incidentale, sulla base di sette motivi, la società Ipermercato Midway, a cui ha resistito con controricorso la società I.R.C.I., che ha anche depositato memoria. La trattazione dei ricorsi si è svolta, ai sensi dell'art. 23, comma 8 bis, d.l. 28. 10. 2010, n. 137, convertito con la legge 18. 12. 2010, n.176, in camera di consiglio senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle parti, non essendo stata presentata richiesta di discussione orale.. R.G. N. 1420/2017. Ragioni della decisione Il ricorso principale della società Centro Commerciale Due Mari e quello incidentale della società Ipermercato Midway vanno esaminati congiuntamente, attesa l'identità dei motivi sollevati.
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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Centro Commerciale Due Mari s.r.I., con sede in Lamezia Terme, in persona dell'amministratore giudiziario dott. Antonio Domenico Mastroianni, rappresentata e difesa per procura alle liti a margine del ricorso dall'Avvocato Bernardo Marsaro, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avvocato Fdbrizio Pileggi in Roma, via Chiaim n, 48. Ricorrente contro Ipermercato Midway s.r.I., con sede in Lamezia Terme, in persona dell'amministratore giudiziario dott. Antonio Domenico Mastroianni, rappresentata e difesa per procura alle liti a margine del ricorso dall'Avvocato Bernardo Mascaro, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avvocato Francesco Paola in Roma, via del Babuino n.
48. Controricorrente — Ricorrente incidentale e IRCI - Istituto per la Razionalizzazione del Commercio Italiano s.r.I., in persona del legale rappresentante dott.ssa Antonella Salvo, rappresentata e difesa per procura in calce al controricorso dall'Avvocato Angelo Bonetta, R.G. N. 1420/2017. elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Vittoria Colonna n.
39. Controrícorrente avverso la sentenza n. 1671 della Corte di appello di Catanzaro, depositata il 21. 10. 2016; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20. 10. 2021 dal consigliere relatore Mario Bertuzzi; viste le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Corrado Mistri, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e di quello incidentale. Fatti di causa Con atto di citazione del 2002 il Centro Commerciale Due Mari s.r.l. espose di avere stipulato, nel 2001, un contratto di prestazione di servizi tecnici con la I.R.C.I. s.r.1, al fine della realizzazione di un centro commerciale; che, pur essendo stata la scrittura privata erroneamente intestata, anziché al Centro Commerciale, alla società Ipermercato Midway, non vi erano dubbi che il rapporto si fosse instaurato con la società istante, quale effettiva parte contrattuale; che la I.R.C.I. non aveva regolarmente adempiuto la propria prestazione.
Ciò premesso, chiese che fosse accertata la legittimità del proprio recesso dal contratto, comunicato nell'aprile 2002, o che, comunque, il contratto fosse dichiarato risolto per inadempimento della I.R.C.I., con sua condanna al risarcimento dei danni. La società convenuta contestò le ragioni delle domande proposte e avanzò domanda riconvenzionale di pagamento del compenso per l'attività svolta, domanda che estese anche alla società Ipermercato Midway, che, su autorizzazione del giudice, chiamò in causa. La società Ipermercato Midway dedusse la propria estraneità al rapporto commerciale e che, comunque, la società I.R.C.I. era gravemente inadempiente. - N. 1420/2017.
Con sentenza del 2011 il Tribunale di Catanzaro affermò che il rapporto contrattuale era intercorso tra le società Ipermercato Midway e I.R.C.I. e che quest'ultima aveva correttamente adempiuto agli obblighi assunti; rigettò quindi le domande della Centro Commerciale Due Mari e, in accoglimento della domanda della I.R.C.I. nei confronti della società Ipermercato Midway, condannò quest'ultima al pagamento in suo favore della somma di euro 462.957,64. Interposero appello principale la società Ipermercato Midway e in via incidentale la società Centro Commerciale Due Mari, contestando, oltre il capo della sentenza che aveva accertato l'estraneità di quest'ultima al rapporto contrattuale, la decisione in ordine al corretto adempimento del contratto da parte della I.R.C.I. ed alla quantificazione del compenso ad essa riconosciuto.
La I.R.C.I. chiese il rigetto degli appelli e propose, a sua volta, appello incidentale, reiterando la propria domanda di condanna al pagamento delle sue spettanze anche nei confronti della società Centro Commerciale Due Mari. Con sentenza n. 1671 del 21. 10. 2016 la Corte di appello di Catanzaro rigettò gli appelli proposti, dichiarando inammissibile, perché generico, il motivo dei gravami che contestava l'individuazione delle parti del contratto compiuta dal primo giudice ed infondati gli altri motivi. Per la cassazione di questa decisione, notificata il 31. 10. 2016, ha proposto ricorso, affidato a sette motivi, la società Centro Commerciale Due Mari, con atto notificato il 30. 12. 2016.
Ha notificato controricorso e ricorso incidentale, sulla base di sette motivi, la società Ipermercato Midway, a cui ha resistito con controricorso la società I.R.C.I., che ha anche depositato memoria. La trattazione dei ricorsi si è svolta, ai sensi dell'art. 23, comma 8 bis, d.l. 28. 10. 2010, n. 137, convertito con la legge 18. 12. 2010, n.176, in camera di consiglio senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle parti, non essendo stata presentata richiesta di discussione orale.. R.G. N. 1420/2017. Ragioni della decisione Il ricorso principale della società Centro Commerciale Due Mari e quello incidentale della società Ipermercato Midway vanno esaminati congiuntamente, attesa l'identità dei motivi sollevati.
Con il primo motivo le due società ricorrenti denunziano violazione e falsa applicazione dell'art. 342 cod. proc. civ. ( nel testo, ratione temporis applicabile, antecedente la riforma introdotta dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012 ), violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., nullità della sentenza e violazione degli artt. 1362 e segg., 1325 n. 4 e 1350 cod. civ., censurando la statuizione della sentenza impugnata che ha dichiarato inammissibile, per mancanza del requisito di specificità, il primo motivo del loro appello che investiva il capo della sentenza di primo grado che, disattendendo la prospettazione avanzata dalla società attrice, aveva indentificato nella società Ipermercato Midway la parte che aveva conferito l'incarico alla società I.R.C.I. con la scrittura privata del 2001.
Si assume, in particolare, che la Corte ha erroneamente interpretato ed applicato l'art. 342 cod. proc. civ., atteso che il motivo di appello deduceva che il contratto era stato sottoscritto per errore da Ipermercato Midway e conteneva critiche specifiche alla sentenza del tribunale. Ciò sia in quanto richiamava le argomentazioni già svolte in primo grado e non accolte, ribadendo che la scrittura privata negoziale, predisposta dalla I.R.C.I., era stata per errore intestata a Ipermercato Midway, che all'epoca aveva lo stesso legale rappresentante della Centro Commerciale Due Mari, ed era l'effettiva beneficiaria delle prestazioni e titolare della proprietà del suolo, della licenza edilizia e dell'autorizzazione commerciale, e che il successivo comportamento delle parti era stato nel senso di riconoscere al Centro Commerciale Due Mari la qualità di contraente, avendo la I.R.C.I. rilasciato ad essa una fattura e predisposto e stipulato, in adempimento del rapporto, numerosi contratti di affitto dei locali in corso di realizzazione per conto di detta società; sia perché gli appelli formulavano censure puntuali avverso il ragionamento svolto dal Tribunale, evidenziando l'inconsistenza dei rilievi in ordine agli stretti rapporti esistenti tra due società, la mancata considerazione della circostanza che la R.G.
N. 1420/2017. società Ipermercato Midway non aveva alcun interesse rispetto alle prestazioni convenute e che il contratto stipulato non è sottoposto all'onere della forma scritta e la violazione delle regole di interpretazione del contratto, che evidenziano la necessità di tenere conto del comportamento successivo delle parti, anche al fine di correggere errori materiali del testo, del principio di buona fede e di quello di conservazione dell'atto. Il motivo è fondato. La Corte distrettuale ha dichiarato inammissibile il primo motivo degli appelli proposti dalle odierne ricorrenti, ritenendo che esso si risolveva nella mera riallegazione delle circostanze già dedotte in primo grado, senza formulare confutazioni specifiche alla decisione appellata, e quindi in mere asserzioni e che quanto in esso esposto era " evidentemente insufficiente a mettere in crisi l'ordito motivazionale analiticamente posto dal Tribunale a sostegno della decisione ", sottolineando anche la genericità del motivo con riguardo all'operazione del giudice di primo grado di interpretazione del contratto, in quanto contenente un mero richiamo ed elencazione delle regole ritenute applicabili, non già la proposizione di critiche avverso l'interpretazione accolta.
In contrario deve però rilevarsi che la lettura dell'atto di appello, consentita a questa Corte attesa la natura processuale del vizio denunziato, che risulta riprodotta nel motivo in esame ed al cui contenuto, come sopra sintetizzato, può quindi farsi rinvio, mostra che il motivo dedotto negli atti di appello non era affatto generico, ma declinava critiche alla sentenza impugnata in grado non solo di indicare esattamente l'oggetto della impugnazione, relativa al capo della decisione che aveva identificato la parte conferente effettivamente l'incarico alla convenuta, ma altresì le ragioni per cui essa veniva criticata.
Tale conclusione vale sia per quanto concerne la riproposizione nell'atto di gravame delle argomentazioni e circostanze già rappresentate dalla difesa delle società appellanti in primo grado, che non può essere qualificata in termini di mera " riallegazione ", trovando ragione nella premessa nemmeno implicita che esse non erano state esaminate e valutate dal primo giudice, che con riferimento alla dedotta violazione delle regole di ermeneutica contrattuale, deduzione che non appare affatto risolversi in una semplice . R.G. N. 1420/2017. astratta " elencazione dei criteri interpretativi del contratto ", ma che risulta corredata da sufficiente specificità, in quanto legata, con riferimenti puntuali, al contratto di cui si discute e invocante l'applicazione di canoni interpretativi che, pur nella prospettazione difensiva, se correttamente seguiti, avrebbero dovuto portare il giudice ad una conclusione diversa.
In tema di specificità dei motivi dell'atto di appello questa Corte ha più volte precisato che detto onere deve ritenersi assolto quando, anche in assenza di una formalistica enunciazione, le argomentazioni contrapposte dall'appellante a quelle esposte nella decisione gravata siano comunque idonee ad inficiarne la ricostruzione dei fatti che il giudice di prime cure ha posto a sostegno della decisione ed il suo fondamento logico giuridico ( Cass. n. 17960 del 2007; Cass. n. 18307 del 2015 ). Si è altresì chiarito che l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno dell'appello, possono sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice ( Cass. n. 25218 del 2011;
Cass. n. 2814 del 2016; Cass. S.U. n. 28057 del 2008 ). Merita inoltre precisare, giacché l'impostazione della sentenza impugnata non pare avere colto esattamente questo profilo ed i suoi conseguenti sviluppi, che l'appello è un mezzo di impugnazione che introduce un giudizio di secondo grado, avente ad oggetto non il semplice esame della sentenza impugnata, in termini di esaustività degli accertamenti compiuti, di correttezza delle soluzioni giuridiche adottate e di sufficienza della motivazione, ma un nuovo esame della causa di merito, sia pure nei limiti della impugnazione proposta, con conseguente formulazione, da parte del giudice di secondo grado, di un autonomo e distinto giudizio.
Il secondo motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 1218 e 1453 cod. civ., e degli artt. 61, 62 e 115 cod. proc. civ censurando il valore ed l'efficacia probatoria attribuiti dalla sentenza R.G. N. 1420/2017. impugnata alla consulenza tecnica d'ufficio ed alla documentazione prodotta dalla controparte. Il terzo motivo di ricorso denunzia violazione degli artt. 112, 115 e 116 cod. proc. civ., lamentando l'omesso esame della consulenza tecnica di parte. Il quarto motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione degli artt.1362 e segg. e 112 cod. proc. civ., dell'art. 1453 cod. civ. e nullità della sentenza, per avere la Corte di merito escluso che il contratto prevedesse un termine essenziale di adempimento a carico dell'IRCI.
Il quinto motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione degli artt.1362 e segg. e 112 cod. proc. civ. e nullità della sentenza, per avere ritenuto che la progettazione di cui era incaricata la IRCI fosse soltanto " di massima ", laddove nel contratto tale precisazione riguardava solo gli esterni e non anche quella relativa all'immobile e la " progettazione integrata e coordinata degli impianti". Il sesto motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione degli artt.1362 e segg. e 112 cod. proc. civ., dell'art. 2697 cod. civ. e nullità della sentenza, per avere determinato il compenso dovuto alla I.R.C.I. sulla base dell'importo di cui al contratto, che peraltro prevedeva la sua variabilità in relazione al costo degli impianti, e non sulla base delle prestazioni effettivamente eseguite.
Il settimo motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione degli artt.1362 e segg. cod. civ., per avere riconosciuto alla I.R.C.I. il compenso anche per l'attività diretta alla stipulazione dei contratti di affitto dei locali del centro commerciale. Tutti questi motivi vanno dichiarati assorbiti, atteso che la questione posta dal primo motivo costituisce un antecedente logico e giuridico rispetto ai temi da essi affrontati. Il primo motivo dei ricorsi va pertanto accolto, assorbiti gli altri, e la sentenza impugnata è cassata, con rinvio della causa alla Corte di appello di Catanzaro, in diversa composizione, che provvederà anche a liquidare le spese del presente giudizio.R.G.
N. 1420/2017.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo del ricorso principale e di quello incidentale, dichiara assorbiti gli altri; cassa in relazione al motivo accolto la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Catanzaro, in d