Italian Court dismisses appeal due to withdrawal; parties formally renounce litigation under civil procedure code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Roda s.p.a. extinguished following a formal withdrawal by both the appellant and the respondent. The procedural outcome relied on the parties' mutual decision to abandon the legal contest initiated before the Brescia Court of Appeal. Consequently, the court issued an order confirming the termination of the proceedings without addressing the substantive merits or allocating costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.; The withdrawal of the appeal by the appellant, coupled with the respondent's adherence to such renunciation, results in the immediate extinction of the judicial proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
nte PU ORDINANZA sul ricorso 36291 - 2019 R.G. proposto da: RODA s.p.a. (già "Costruzioni Rino 96" s.r.1.) - c.f. 00283040178 - in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla via Giuseppe Ferrari, n. 35, presso lo studio dell'avvocato Massimo Filippo Marzi che disgiuntamente e congiuntamente all'avvocato Angelo Maiolino ed all'avvocato Giorgio Massarotto la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso. RICORRENTE contro BETA 1 s.r.l. - c.f. 03863950980 - in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso dall'avvocato Andrea Finzi ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via del Vascello, n. 16, presso lo studio dell'avvocato Pierluigi Rocchi.
CONTRORICORRENTE e CURATORE del fallimento della "Fi.Svi." s.r.l. in liquidazione (già "Fin.Comm.Sta." s.r.1.) - c.f. 03596720171 - in persona del dottor A. Consoli. INTIMATO avverso la sentenza n. 1639/2019 della Corte d'Appello di Brescia, preso atto che la "Roda" s.p.a. ha depositato rituale rinuncia ex art. 390 cod. proc. civ. al ricorso; preso atto che la "Beta 1" s.r.l. ha ritualmente dichiarato di aderire alla rinunzia; ritenuto quindi che nulla osta alla declaratoria di estinzione, dato atto che nessuna statuizione va assunta in ordine alle spese del giudizio di legittimità anche nei confronti del curatore del fallimento della "Fi.Svi." s.r.l. in liquidazione; dato atto che non sussistono i presupposti perché, ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.p.r. n. 115/2002, la ricorrente sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato; visti gli artt. 390 e 391 cod. proc. civ.;
P.Q.M.
la Corte dichiara l'estinzione per intervenuta rinuncia del giudizio introdotto con il ricorso proposto dalla "Roda" s.p.a., iscritto al n. 36291/2019 R.G.; dà atto che non sussistono i presupposti processuali perché, ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.p.r. n. 115/2002, la ricorrente sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del 10 co. bis dell'art. 13 del medesimo d.p.