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Sentenza — n. 42121/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal regarding inheritance qualification of specific assets as legacy versus heir status under Italian Civil Code.

Numero d'incarto Sentenza — n. 42121/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court partially allowed the appeal against a lower court's decision on inheritance distribution. The appellant argued that specific assets designated to her should be treated as a legacy (legato) rather than an heir share (eredità) because the testator did not leave her a proportional share of the entire estate. The court rejected the lower court's reasoning that the small value of the assets precluded heir status, establishing that 'certain heirship' (istituzione ex re certa) applies regardless of asset proportion. Consequently, the case was remanded to the Court of Appeal for a new examination of the inheritance shares.

Regesto Legislator

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Art. 588 c.c.; Art. 589 c.c.: The designation of specific assets to a named person constitutes a legacy (legato) rather than heirship (eredità) when the assets lack the quality of being a proportional share of the universal estate, regardless of their value.

Parole chiave

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certain heirship legacy versus heir universal succession proportional share Italian Civil Code inheritance qualification testamentary disposition successione legittima

Disposizioni normative citate

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Art. 588 c.c.
01-07-2021 -6- che il secondo comma dell'art. 588 c.c. ponga essenzialmente una questione interpretativa.
Art. 589 c.c.
art. 479 c.c
b) ha conseguentemente accertato che la Dal Sasso, in quanto legataria, non aveva il diritto di accettare, ai sensi dell'art. 479 c.c., l'eredità devoluta alla dante causa, trattandosi di prerogativa che compete solo agli eredi;
art. 588, comma 2 c.c
La sentenza è oggetto di censura nella parte in cui la Corte d'appello ha ravvisato nella previsione di cui all'art. 588, comma 2 c.c., una presunzione itais tantum a favore della natura di legato di una disposizione testamentaria avente ad oggetto "beni determinati o un complesso di beni".
art. 1362 c.c
Si sostiene che, in materia di ricostruzione della volontà testamentaria, non è ammissibile alcuna presunzione iuris tantum, dovendo l'interprete seguire solo ed esclusivamente le norme di cui all'art. 1362 c.c.
art. 558 c.c
La istituzione in quota non implica necessariamente l'uso di una frazione aritmetica, ma, come precisa il secondo comma dell'art. 558 c.c., può anche avvenire attraverso l'indicazione di beni determinati, quando risulti che il testatore ha inteso assegnare quei beni come quota del patrimonio.
art. 588 c.c
01-07-2021 -6- che il secondo comma dell'art. 588 c.c.
art. 734 c.c

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 5773/1980
Trattasi comunque di una quaestio voluntatis, che va esaminata dal giudice di merito in base ai canoni ermeneutici fondamentali (Cass. n. 5773/1980).
Cass. n. 2050/1976
Cass. n. 1368/1971
Cass. n. 5075/1988
Cass. n. 4131/1976
Cass. n. 1029/1971
Per completezza di esame si osserva che, in linea di principio, può esservi istituzione ex re certa anche se questa non costituisce una quota rilevante del patrimonio del testatore (Cass. n. 1029/1971).
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Testo completo

Ct_..ue_ SENTENZA sul ricorso 4882-2018 proposto da: DAL SASSO ANNA MARIA, rappresentata e difesa dagli avv.ti NICOLETTA DALL'OCCHIO e NICOLA GRANI; - ricorrente - contro MANTOVANELLI MARIA GRAZIA, rappresentata e difesa dall'avv. STEFANO PERUSI; MANTOVANELLI GIACINTO, MANTOVANELLI PATRIZIA, rappresentati e difesi dall'avv. Nicola Ottaviani; controticorrenti - MANTOVANELLI GIOVANNI, GHELLERE STEFANO, GHELLERE GABRIELLA, GHELLERE PAOLO, GRELLA OSVALDO, GRELLA ALESSANDRA; - intimati - avverso la sentenza n. 2713/2017 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 23/11/2017; l LI udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/07/2021 dal Consigliere Dott.

GIUSEPPE TEDESCO; lette le conclusioni del P.M in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alessandro Pepe che ha concluso per il rigetto del ricorso. FATTI DI CAUSA Il giorno 17 settembre 2009 è deceduta Rosalia Mantovanelli, la quale aveva disposto dei propri beni con testamento pubblico dell'8 maggio 1991, istituendo erede universale la sorella Gemma Mantovanelli. Con tale testamento la defunta, «in caso di premorienza e commorienza» della sorella istituita, istituiva eredi per un terzo ciascuno il cognato Mario Ghellere o i suoi discendenti e i fratelli Luigi e Giuseppe Mantovanelli.

Il giorno 24 settembre 2009 è deceduta Gemma Mantovanelli, la quale ha disposto delle proprie sostanze con testamento pubblico del 3 settembre 1981, del seguente tenore: «Revoco ogni mio precedente testamento. Istituisco erede universale mia sorella Rosalia, raccomandandone di disporre a sua volta della sua successione lasciando l'usufrutto ai miei fratelli Luigi e Giuseppe e la nuda proprietà delle case a Dal Sasso Anna in Zorzella Cesare o suoi discendenti; del terreno con casa, portico e stalla ai figli maschi del primogenito maschio di mio zio Mantovanelli Angelo.

In caso di premorienza o commorienza di mia sorella, varranno direttamente le disposizioni di cui sopra». Anna Maria Dal Sasso ha accettato con beneficio di inventario sia l'eredità di Gemma Mantovanelli, sia l'eredità di Rosalia Mantovanelli alla medesima devoluta. Le due eredità sono state accettate con il beneficio di inventario anche da Maria Grazia Mantovanelli, nella qualità di figlia di Giuseppe Ric. 2018 n. 04882 sez. 52 - ud. 01-07-2021 -2- Mantovanelli, fratello premorto delle defunte Rosalia e Gemma Mantovanelli. È stato poi pubblicato, su istanza di Ghellera Stefano, un testamento olografo di Rosalia Mantovanelli (verbale del notaio Muraro di Arzignano del 4 dicembre 2009) contenente la nomina di eredi universali in parti uguali dei nipoti del marito della defunta.

Tale testamento, dichiarato falso con sentenza del Tribunale di Verona, non fa più parte della materia controversa La presente controversia è stata proposta da Dal Sasso Anna Maria nei confronti di Maria Grazia Mantovanelli e dei fratelli Ghellera, con successiva estensione del contradditorio nei confronti di Patrizia, Giacinto e Giovanni Mantovanelli, anch'essi figli del fratello premorto delle due defunte Giuseppe Mantovanelli. In tale controversia si contrapponevano, da un lato, la pretesa di Dal Sasso Anna Maria, di essere erede di Gemma Mantovanelli e, in tale qualità, abilitata ad accettare l'eredità a questa devoluta della sorella Rosalia Mantovanelli; dall'altro, la pretesa di Maria Grazia Mantovanelli e dei fratelli di lei chiamati in causa, di circoscrivere i diritti della Dal Sasso nei limiti dell'oggetto del lascito contemplato nel testamento, da essi qualificato come legato, con esclusione di qualsiasi diritto, ex art.479 c.c., sull'eredità di Rosalia Mantovanelli.

Per quanto interessa in questa sede, il conflitto è stato definito dal Tribunale in favore della Dal Sasso, con il riconoscimento che la disposizione testamentaria in suo favore costituiva istituzione di erede ex re, che abilitava perciò l'istituita ad accettare l'eredità di Rosalia Mantovanelli, devoluta alla testatrice Gemma Mantovanelli, deceduta successivamente senza avere accettato, né rinunziato alla medesima. In forza del principio della forza espansiva dell'istituzione ex re certa il Tribunale escludeva l'apertura della successione legittima sull'eredità Ric. 2018 n. 04882 sez. 52 - ud. 01-07-2021 -3- relitta di Gemma Mantovanelli, «da intendersi integralmente attribuita all'erede testamentaria Anna Maria Dal Sasso».

La Corte d'appello di Venezia, adita con distinte impugnazioni da Maria Grazia Mantovanelli e da Giacinto e Patrizia Mantovanelli, riuniti gli appelli, ha riformato la sentenza nei seguenti termini:

a) ha accertato che la disposizione testamentaria di Gemma Mantovanelli in favore della Dal Sasso costituisce non istituzione di erede ma legato, avente per oggetto i soli immobili a destinazione abitativa compresi nell'eredità della medesima Gemma Mantovanelli;

b) ha conseguentemente accertato che la Dal Sasso, in quanto legataria, non aveva il diritto di accettare, ai sensi dell'art. 479 c.c., l'eredità devoluta alla dante causa, trattandosi di prerogativa che compete solo agli eredi;

c) ha quindi accertato che gli unici eredi di Gemma Mantovanelli e di Rosalia Mantovanelli erano Maria Grazia, Giacinto, Patrizia e Giovanni Mantovanelli, figli del fratello premorto delle defunte Giuseppe Mantovanelli, i quali avevano così acquistato, a tale titolo, il complesso dei beni compresi nelle due successioni, ad eccezione dei beni lasciati in legato alla Dal Sasso. Per la cassazione della sentenza Dal Sasso Anna Maria ha proposto ricorso, affidato a tre motivi. Mantovanelli Maria Grazia ha resistito con controricorso. Hanno resistito con unico controricorso Mantovanelli Giacinto e Mantovanelli Patrizia Mantovanelli Giovanni rimane intimato.

Sono rimasti intimati i convenuti Ghellera. La causa, in un primo tempo fissata per la trattazione in udienza camerale, è stata rimessa alla pubblica udienza. In prossimità dell'udienza camerale le parti costituite hanno depositato memoria. Ric. 2018 n. 04882 sez. 52 - ud. 01-07-2021 -4- RAGIONI DELLA DECISIONE Si osserva che la ricorrente ha depositato la sentenza impugnata, notificata a mezzo pec, munita dell'attestazione di conformità del difensore notificante. La produzione è stata accompagnata dall'attestazione di conformità del messaggio di posta elettronica, della sentenza contenuta nella busta elettronica e della relazione di notificazione della stessa sentenza.

Tale produzione soddisfa i requisiti di procedibilità del ricorso (Cass N. 30765/2017; S.U., n. 8312/2019). È ancora infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso, formulata dai controricorrenti sulla base del rilievo che non sono state impugnate la statuizione con cui si nega il diritto della Dal sasso ex art.479 c.c. in ordine all'eredità devoluta a Gemma Mantovanelli e quella con cui si afferma l'apertura della successione legittima sui beni non compresi nella scheda. Infatti, le supposte statuizione non impugnate sono necessariamente coinvolte nella impugnazione del riconoscimento della disposizione come legato.

Tale riconoscimento, in base alla ricostruzione giuridica fatta propria dalla Corte d'appello, esaurisce la raiz.° decidendi.

1. Il primo motivo di ricorso denuncia violazione degli artt. 588 e 1362 c.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. La sentenza è oggetto di censura nella parte in cui la Corte d'appello ha ravvisato nella previsione di cui all'art. 588, comma 2 c.c., una presunzione itais tantum a favore della natura di legato di una disposizione testamentaria avente ad oggetto "beni determinati o un complesso di beni". Si sostiene che, in materia di ricostruzione della volontà testamentaria, non è ammissibile alcuna presunzione iuris tantum, dovendo l'interprete seguire solo ed esclusivamente le norme di cui all'art. 1362 c.c. L'errore di prospettiva, in cui è incorsa la Corte Ric. 2018 n. 04882 sez. 52 - ud. 01-07-2021 -5- d'appello nel ravvisare la esistenza di una presunzione di legato, ha finito per inficiare l'intero processo esegetico.

Il motivo è infondato nei sensi di seguito indicati. L'attribuzione della qualità di erede deriva dall'assegnazione (da parte della legge o del testamento) della universalità o di una quota dei beni del testatore. La istituzione in quota non implica necessariamente l'uso di una frazione aritmetica, ma, come precisa il secondo comma dell'art. 558 c.c., può anche avvenire attraverso l'indicazione di beni determinati, quando risulti che il testatore ha inteso assegnare quei beni come quota del patrimonio. Di fronte all' attribuzione di ben determinati occorre vedere quale sia stata la intenzione del testatore, se di attribuire quei beni e soltanto quelli come beni determinati e singoli, ed allora si avrà successione a titolo particolare o legato, ovvero se, pur indicando nominativamente quei beni, il testatore ha inteso lasciarli quale quota del suo patrimonio, ed allora si avrà successione a titolo universale e istituzione di erede (Cass.n. 6125/2020; n. 24163/2013).

Trattasi comunque di una quaestio voluntatis, che va esaminata dal giudice di merito in base ai canoni ermeneutici fondamentali (Cass. n. 5773/1980). È certamente ammesso il ricorso a qualunque mezzo utile ai fini della ricostruzione della volontà del testatore (Cass. n. 4582/1980); si deve tuttavia convenire con chi suggerisce un'applicazione ermeneutica rigorosa della disposizione (cfr. Cass. n. 5625/1985; n. 3304/1981; n. 3452/1973). Il carattere universale della disposizione potrà essere riconosciuto solo qualora, dopo attento esame di tutto il complesso delle disposizioni testamentarie, resti accertata l'intenzione del testatore di considerare i beni assegnati come una quota della universalità del suo patrimonio (Cass. n. 5414/1978).

La sentenza impugnata, al di là dell'uso di espressioni tecnicamente non ineccepibili, è in linea con tali principi. La Corte d'appello non ha negato Ric. 2018 n. 04882 sez. 52 - ud. 01-07-2021 -6- che il secondo comma dell'art. 588 c.c. ponga essenzialmente una questione interpretativa. Nella sentenza non è minimamente negato il principio che, in presenza di una volontà non chiaramente espressa dal testatore, non sia ammesso il ricorso ai comuni canoni ermeneutici. A un attento esame la Corte Veneta non ha neanche risolto un residuo dubbio interpretativo della disposizione in favore del legato; essa ha interpretato la scheda ravvisando in essa una pluralità di elementi idonei a confermare la natura di legato, in linea di principio risultante dal contenuto oggettivo della disposizione.

Il che ovviamente lascia impregiudicata la verifica non già dell'esito interpretativo in sé, che è demandato esclusivamente al giudice di merito (Cass. n. 13835/2007), ma dell'approccio che la Corte ha avuto nel risolvere la questione di ermeneutica negoziale che la fattispecie poneva alla sua attenzione (infra).

2. Il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 1362 e 588, comma 2, c.c. La Corte di merito ha interpretato il testamento solo sulla base degli elementi desumibili dalla scheda, senza neanche considerarli nella loro globalità, e in ogni caso tralasciando l'esame di elementi estrinseci, che avrebbero potuto condurre a un diverso esito interpretativo. Il terzo motivo denuncia violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. La ricorrente passa in rassegna il complesso delle affermazioni che sorreggono la decisione, che esamina e critica analiticamente, ritenendo manifestamente contraddittoria e perplessa la motivazione nel suo complesso.

3. È prioritario l'esame del terzo motivo che è fondato anche se per ragioni non coincidenti con quelle indicate dalla ricorrente. Ciò, del resto, non introduce alcuna anomalia, perché <da Corte di cassazione può accogliere il ricorso per una ragione di diritto anche diversa da quella Ric. 2018 n. 04882 sez. 52 - ud. 01-07-2021 -7- prospettata dal ricorrente, sempre che essa sia fondata sui fatti come prospettati dalle parti, fermo restando che l'esercizio del potere di qualificazione non può comportare la modifica officiosa della domanda per come definita nelle fasi di merito o l'introduzione nel giudizio d'una eccezione in senso stretto (Cass. n. 3437/2014; n. 18775/2017).

4. La giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito in passato che l'institutio ex re certa vale a determinare la quota dell'istituito, non già ad attribuirgli la qualità di unico erede. Le ceterae res sono attribuiti agli eredi legittimi, con inclusione, se vi sia concorso di delazioni, anche degli istituiti ex re certa (Cass. n. 737/1963). La possibilità del concorso fra l'istituito ex re e l'erede legittimo è stata in tempi recenti riconosciuta da questa Suprema Corte (Cass. n. 17868/2019: n. 9487/2021): in mancanza di una manifestazione contraria all'apertura della successione legittima, i beni consapevolmente esclusi sono attribuiti al chiamato ex lege (arg. ex art. 734 c.c.).

La quota dell'istituito ex re è determinata, perciò, in base al rapporto fra le cose attribuite e il valore globale dei beni che il testatore sapeva di possedere in quel dato momento, tenuto conto anche di quelli non contemplati nel testamento. Nella quota differenziale, formata dalle altre cose dell'asse, succede l'erede legittimo; nella stessa proporzione, in forza della virtù espansiva che costituito connotato essenziale della vocazione a titolo universale, si ripartiranno fra erede testamentario e legittimo i beni ignorati dal testatore o sopravvenuti dopo la confezione della scheda.

Nella giurisprudenza della corte di cassazione, è stato talvolta affermato un principio, apparentemente diverso da quello recepito dalla giurisprudenza più recente. Tale principio, applicato dal giudice di primo grado ai fine di escludere l'apertura della successione legittima sull'eredità relitta di Gemma Mantovanelli, è formulato in questo modo: «in tema di delazione dell'eredità, non vi è luogo alla successione Ric. 2018 n. 04882 sez. 52 - ud. 01-07-2021 -8- legittima agli effetti dell'art. 457, comma 2, c.c., in presenza di disposizione testamentaria a titolo universale, sia pur in forma di istituzione ex re certa, tenuto conto della forza espansiva della stessa per i beni ignorati dal testatore o sopravvenuti» (Cass., S.U., n. 17122/2018; conf. n. 12158/2015).

Il principio sembra negare la possibilità del concorso fra l'erede legittimo e l'istituito ex re, che sarebbe l'unico erede in virtù della forza espansiva implicita nel riconoscimento della qualifica ereditaria. In verità nella fattispecie decisa da Cass. 12158/2015 la vicenda rimane oscura in fatto e non è consentito comprendere se realmente il principio della vis e.spansiva della institutio abbia un avuto un ruolo sulla soluzione. Infatti, la Suprema Corte, nel riconoscere corretta la decisione della corte d'appello di escludere l'apertura della successione legittima con riferimento a un conto corrente non contemplato dal testatore, menziona l'esistenza nel testamento di una disposizione del seguente tenore:

«istituisco miei erede universali in parti uguali i miei nipoti [...]». Una tale disposizione sembra alludere a una istituzione di erede ai sensi del primo comma dell'art. 588 c.c. piuttosto che a una inslitutio ex re. Nel caso deciso dalle Sezioni Unite la lite traeva origine da un testamento olografo con il quale il defunto lasciava alla moglie l'usufrutto generale e ai cugini la nuda proprietà di tutti i suoi beni. Il testatore onerava l'una e gli altri di costruire un sepolcro su di un lotto di cui egli era concessionario. Realizzato il sepolcro e consolidatasi alla morte del coniuge la proprietà piena in favore degli eredi, sorgeva controversia tra questi ultimi, da un lato, e la persona alla quale il coniuge aveva a sua volta legato il sepolcro, dall'altro.

Le Sezioni Unite hanno riconosciuto che il sepolcro andava attribuito agli eredi testamentari, non aprendosi sul bene sopravvenuto la successione legittima. Ma anche in questo caso non c'è nessun reale contrasto con la tesi che ammette il concorso Ric. 2018 n. 04882 sez. 52 - ud. 01-07-2021 -9- dell'istituito ex re con l'erede legittimo. Invero, se il testatore attribuisce ad una persona beni determinati o un complesso di beni, tacendo del resto, ma disponendo (o credendo di disporre) della totalità dei cespiti ereditari, si avrà una istituzione ex asse, con conseguente apertura della sola successione testamentaria.

L'istituito ex re, quale unico erede, apprenderà anche il bene ignorato o sopravvenuto.

5. Risulta con assoluta evidenza dalla sentenza impugnata che la Corte d'appello è stata guidata, al fine della eventuale qualificazione della disposizione come istituzione ex re certa, dal dover ricercare a tutti i costi nel testamento l'indice di una volontà del testatore di attribuire la totalità dei beni di cui in quel momento poteva disporre: «se Gemma Mantovanelli avesse voluto in caso di premorienza della sorella Rosalba, disporre dell'intero suo patrimonio a favore della sig.ra Dal Sasso, avrebbe, con tutta probabilità, fatto riferimento anche agli altri immobili diversi da quelli a destinazione abitativa (terreni, capannoni, negozi) ed ai beni mobili di sua proprietà, peraltro di un valore assai consistente, pari ad oltre un milione e mezzo di euro» (pag. 24 della sentenza impugnata).

In questo modo, la Corte d'appello non tiene conto che il connotato essenziale della istituzione ex re certa non è nella implicita volontà del testatore di attribuire all'istituito la totalità dei beni di cui egli avrebbe potuto disporre al momento della confezione del testamento, ma nell'assegnazione del bene determinato o del complesso di beni come quota del suo patrimonio. Ciò che è essenziale ai fini del riconoscimento del carattere universale della disposizione, piuttosto, è la possibilità di una partecipazione anche dell'erede istituito ex re anche all'acquisto di altri beni e quindi la sua attitudine a raccoglierli in proporzione della sua quota, da determinarsi in concreto attraverso il rapporto proporzionale tra il valore delle res certae attribuite e il valore dell'intero asse (Cass. n. 5773/1980; n. 2050/1976; n. 1368/1971).

Se Ric. 2018 n. 04882 sez. 52 - ud. 01-07-2021 -10- non vi è quella attitudine, ma l'acquisto è limitato esclusivamente a beni determinati, il chiamato, anche se designato erede, non può che essere considerato legatario. La Corte d'appello, evidentemente fuorviata dall'idea che la vis espansiva della istituzione ex re preclude a priori il concorso fra l'istituito e l'erede legittimo, ha posto l'accento, in senso ostativo all'applicabilità del secondo comma dell'art. 588 c.c., sull'elemento negativo, costituito dall'assenza, nella disposizione in favore della Dal Sasso, «degli elementi dell'universalità e della quota ideale del suo patrimonio, ovvero dei due elementi che caratterizzano tipicamente e per legge l'erede, a differenza del legato» (pag. 24 della sentenza).

Si dimentica però che l'istituzione ex re è tale proprio perché la qualità di erede non discende dall'uso di una frazione aritmetica; diversamente sarebbe una istituzione di erede ai sensi del primo comma dell'art. 588 c.c. (Cass. n. 5075/1988; n. 4131/1976). La Corte d'appello ha ritenuto di poter avvalorare ulteriormente il proprio assunto con la considerazione «che il patrimonio della sig.ra Gemma era di ben maggiore consistenza rispetto al valore della nuda proprietà delle case lasciate alla Dal Sasso, che rappresentavano al momento della redazione del testamento un valore pari a meno del 20% del valore dell'asse ereditario completo [...] e che il testamento lasciava fuori tutti gli altri beni e quindi beni mobili, titoli, contanti, beni immobili, quali campi, magazzini, terreni edificabili, etc.».

È chiaro che, attraverso tale considerazione, la Corte distrettuale voleva ancora una volta dire che la qualificazione della disposizione come istituzione ex re avrebbe portato al risultato, evidentemente non considerato ragionevole, di consentire all'istituito di raccogliere la quota differenziale dell'80`)/o dell'eredità. Una volta chiarito che l' institutio ex re certa vale a determinare la quota dell'istituito, non già ad attribuirgli la Ric. 2018 n. 04882 sez. 52 - ud. 01-07-2021 -11- qualità di unico erede in guisa da escludere a priori l'apertura della successione legittima sui beni non attribuiti, la considerazione non solo non è decisiva ai fini della soluzione della quaestio voluntatis, ma rileva ancora una volta l'equivoco di fondo che inficia la ricostruzione operata dalla Corte d'appello.

Per completezza di esame si osserva che, in linea di principio, può esservi istituzione ex re certa anche se questa non costituisce una quota rilevante del patrimonio del testatore (Cass. n. 1029/1971).

6. In conclusione, si impone, in relazione al terzo motivo, la cassazione della sentenza, con rinvio alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione, che provvederà a nuovo esame e liquiderà le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il terzo motivo; rigetta il primo; dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza in relazione al motivo