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Ordinanza — n. 42046/2021 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 42046/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42046/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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violazione degli artt. 948, 1[117, 2735 e 2733 c.c., 115 e 116 c.p.c. nonché omessa e insufficiente motivazione, quanto alle valutazioni operate dalla corte d'appello in tema di mancata prova della titolarità del bene rivendicato, stante il sussistere di elementi documentali, ad es. nel regolamento, e la mancata contestazione della preesistente condominialità.

Regesto Legislator

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art. 1159 c.c, art. 1362 c.c; Ordinanza — n. 42046/2021 — snciv · Corte di Cassazione: Il controricorrente ha depositato memoria. 5.11 primo motivo del ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 948, 1117, 27.35, 2733, c.c. e 115 e 116 c.p.c., e omessa insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia. I ricorrenti sostengono di aver Ric. 2017 n. 03780 sez. 52 - ud. 17-11-2021 -4- fornito piena prova del diritto rivendicato sugli immobili in contesa e che le relative risultanze istruttorie circa la natura condominiale degli stessi non siano state prese in considerazione dalla Corte d'appello. Il secondo motivo del ricorso lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 c.c. in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché l'omessa motivazione su un punto decisivo della controversia.

Parole chiave

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diritto esclusivo nella comproprietà parte comune proprietà privata ubicazione dell'immobile abitazione individuale proprietà per piani

Disposizioni normative citate

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art. 1159 c.c
1014 sub 6, in forza di usucapione abbreviata ex art. 1159 c.c.
art. 1362 c.c
violazione dell'art. 1362 c.c.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 3780-2017 proposto da: BORRELLI DONATO, SCAUZILLO CLAUDIA, CORATELLA ISABELLA, OLESCU CRISTIANA, NAVARETTI GUIDO LUIGI GIOVANNI, SILVELLI SAVINO, PONTE ANGELA, OCCHIENA BRUNA, VIRGILLO UMBERTO, SOLDANO MASSIMO, BARONE ANTONINO, BUX MARIA, PALEOLOGO ASSUNTA, CAPUANI ANNA MARIA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA APPIO CLAUDIO 289, presso lo studio dell'avvocato GIANCARLO GERMANI, rappresentati e difesi dall'avvocato GIANFRANCO NARDULLO; - ricorrenti - contro TRINCHERO PIERANGELO, rappresentato e difeso dall'avvocato CARLO BOSTICCO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1211/2016 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 15/07/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/11/2021 dal Consigliere ANTONIO SCARPA.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DIELLA DECISIONE 1.Silvelli Savino, Scauzillo Claudia, Borrelli Donato, Ponte Angela, Coratella Isabella, Barone Antonino, Bux Maria, Virgilio Umberto, Paleologo Assunta, Olescu Cristiana, Soldano Massimo, Capuani Anna Maria, Navaretti Guido Luigi Giovanni, Occhiena Bruna hanno proposto ricorso articolato in tre motivi avverso la sentenza n. 1211/2016 della Corte d'appello di Torino, pubblicata il 15 luglio 2016. 2.Resiste con controricorso Trinchero Pierangelo. 3.Con citazione del 2007 Savino Silvelli ed altri condomini dell'edificio di Via Cumiana 31 in Torino convennero Pierangelo Trinchero per far accertare e dichiarare che i locali identificati al Catasto Edilizio Urbano al fg. 80 n. 1014 sub 6 (accorpati catastalmente dal Trinchero alla sua proprietà esclusiva) erano di proprietà condominiale, chiedendo altresì la condanna del convenuto alla restituzione degli immobili ed al risarcimento dei danni.

Il Trinchero si difese sostenendo che la proprietà dei locali era stata a lui trasferita a seguito di regolari atti di compravendita e successione, e che comunque tali beni erano nel suo possesso da oltre cinquant'anni. Il Tribunale di Torino, con sentenza "parziale" del 25 novembre 2011 n. 6999/2011, dichiarò che gli immobili identificati al Catasto Edilizio al fg. 80 n. 1014 sub 6, costituiti da tre locali al piano terreno ed un vano ad uso cantina al piano sotterraneo, rientravano tra le parti comuni dell'edificio, e pertanto condannò il Trinchero a rilasciare gli immobili, disponendo con separata ordinanza riguardo alla prosecuzione del processo.

Ric. 2017 n. 03780 sez. 52 - ud. 17-11-2021 -2- 3.1. La sentenza del 25 novembre 2011 del Tribunale fu impugnata da Pierangelo Trinchero e la Corte d'appello di Torino, con sentenza n. 1685/2014 depositata il 19 settembre 2014, accolse il gravame e dichiarò Pierangelo Trinchero esclusivo proprietario dei locali di cui al fg. 80 n. 1014 sub 6, in forza di usucapione abbreviata ex art. 1159 c.c. (acquisto mediante atto del 21 luglio 1966 in capo a Pietro Trinchero, dante causa di Pierangelo Trinchero, trascrizione dell'atto, buona fede presunta). 3.2.

La sentenza n. 1685/2014 della Corte d'appello di Torino fu oggetto di ricorso per cassazione proposto da Savino Silvelli e altri (RG 6931-2015), sulla base dei seguenti tre motivi:

1) violazione degli artt. 948, 1[117, 2735 e 2733 c.c., 115 e 116 c.p.c. nonché omessa e insufficiente motivazione, quanto alle valutazioni operate dalla corte d'appello in tema di mancata prova della titolarità del bene rivendicato, stante il sussistere di elementi documentali, ad es. nel regolamento, e la mancata contestazione della preesistente condominialità.

2) violazione dell'art. 1362 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché omessa e insufficiente motivazione, non avendo la corte d'appello proceduto adeguatamente all'interpretazione contrattuale in ordine alla natura comune dei beni in questione;

3) violazione degli artt. 1147, 1158 e 1159 c.c., oltre che omessa e insufficiente motivazione, in quanto i documenti di causa, unitamente ai comportamenti del Trinchero e del suo dante causa, avrebbero dimostrato l'assenza di buona fede, occorrente per la ritenuta acquisizione della proprietà a titolo originario. Ric. 2017 n. 03780 sez. 52 - ud. 17-11-2021 -3- 3.3. La Corte di cassazione, con ordinanza n. 4958 del 25 febbraio 2020, dichiarò inammissibili il primo e il secondo motivo e rigettò il terzo motivo del ricorso proposto da Savino Silvelli e altri (RG 6931-2015). 3.4.

Il Tribunale di Torino, peraltro, a seguito della ulteriore istruzione disposta in forza di separata ordinanza contestuale alla sentenza "parziale" del 25 novembre 2011 n. 6999/2011, con sentenza del 6 maggio 2013, n. 1175/2013 aveva dichiarato nuovamente che i medesimi immobili oggetto di causa (cui era stato attribuito, mediante frazionamento e variazione catastale operati dal CTU, l'identificativo fg. 80 n. 1014 sub 62) rientrassero fra le parti comuni dell'edificio condominiale di Via Cumiana 31, condannando Pierangelo Trinchero al pagamento della somma di C 25.711,58 in favore degli altri condomini. 3.5.

Pierangelo Trinchero propose appello avverso questa sentenza del 6 maggio 2013, n. 1175/2013, e la Corte d'appello, con la sentenza n. 1211/2016 del 15 luglio 2016, preso atto che la "sentenza definitiva" aveva indebitamente riaffermato la proprietà condominiale, già decisa con la sentenza n. 6999/2011, ha a sua volta riaffermato quanto deciso con la propria sentenza n. 1685/2014, dichiarando Pierangelo Trinchero esclusivo proprietario dei locali di cui al fg. 80 n. 1014 sub 6. 4.La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c.

Il controricorrente ha depositato memoria. 5.11 primo motivo del ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 948, 1117, 27.35, 2733, c.c. e 115 e 116 c.p.c., e omessa insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia. I ricorrenti sostengono di aver Ric. 2017 n. 03780 sez. 52 - ud. 17-11-2021 -4- fornito piena prova del diritto rivendicato sugli immobili in contesa e che le relative risultanze istruttorie circa la natura condominiale degli stessi non siano state prese in considerazione dalla Corte d'appello. Il secondo motivo del ricorso lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 c.c. in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché l'omessa motivazione su un punto decisivo della controversia.

Si assume che la Corte di Torino non abbia motivato in modo coerente ed esauriente le ragioni della prescelta interpretazione del contratto. Il terzo motivo del ricorso allega, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1147, 1158 e 1559 c.c., nonché l'omessa insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia. I ricorrenti ritengono che la Corte d'appello abbia errato nel considerare fondato l'acquisto per usucapione, stante la carenza di buona fede del Trinchero. 5.1. I tre motivi di ricorso riproducono evidentemente le medesime censure contenute nel ricorso per cassazione proposto da Savino Silvelli e altri (RG 6931-2015) contro la sentenza n. 1685/2014 della Corte d'appello di Torino. 5.2.

Va rilevato come il Tribunale di Torino, dopo aver deciso con la sentenza "parziale" del 25 novembre 2011 n. 6999/2011, ai sensi dell'art. 279, comma 2, n. 4, c.p.c., sulle domande attinenti al regime proprietario degli immobili identificati al Catasto Edilizio fg. 80 in. 1014 sub 6 ed alla condanna di Pierangelo Trinchero al rilascio degli stessi, disponendo per l'ulteriore istruzione della causa, con la sentenza "definitiva" del 6 maggio 2013, n. 1175/2013 statuì nuovamente sulla questione della natura condominiale dei locali, non considerando che, nel caso di pronuncia non definitiva ai sensi dell'art. 279, secondo e quarto comma, Ric. 2017 n. 03780 sez. 52 - ud. 17-11-2021 -5- c.p.c., e di prosecuzione del giudizio per l'ulteriore istruzione della controversia, il frazionamento della decisione comporta l'esaurimento dei poteri decisori per la parte della controversia definita con la sentenza interlocutoria, con la conseguenza che la prosecuzione del giudizio non può riguardare altro che le questioni non coperte dalla prima pronuncia.

Il giudice che ha emesso la sentenza non definitiva - anche se non passata in giudicato - resta, infatti, da questa vincolato agli effetti della prosecuzione del giudizio davanti a sé in ordine sia alle questione definite sia a quelle da queste dipendenti, che debbono essere esaminate e decise sulla base dell'intervenuta pronuncia (a meno che questa sia stata riformata con sentenza passata in giudicato a seguito di impugnazione immediata) (Cass. Sez. L, 23/11/2015, n. 23862; Cass. Sez. 3, 31/08/2009, n. 18898; Cass. Sez. 2, 14/09/2004, n. 18510).

Avendo, appunto, la sentenza n. 1175/2013 del Tribunale, nonostante l'esaurimento della "potestas decidendi" al riguardo, adottato le medesime statuizioni della sentenza n. 6999/2011, la Corte d'appello, con la sentenza n. 1211/2016, ha a sua volta duplicato il contenuto decisorio della propria precedente sentenza n. 1685/2014. La sentenza n. 1685/2014 del 19 settembre 2014, resa dalla Corte d'appello di Torino, è passata in giudicato per effetto del rigetto del ricorso per cassazione RG 6931-2015 in forza dell'ordinanza n. 4958 del 25 febbraio 2020 di questa Corte.

Tale giudicato, allegato dal controricorrente nella memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c., è comunque rilevabile anche di ufficio, giacché formatosi successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata e conseguente ad una decisione della Corte di cassazione, la cui cognizione può avvenire pure mediante quell'attività di istituto che costituisce corredo della Ric. 2017 n. 03780 sez. 52 - ud. 17-11-2021 -6- ricerca del collegio giudicante (Cass. Sez. U, 17/12/2007, n. 26482). Il ricorso in esame va perciò dichiarato inammissibile, essendo precluse dall'indicato giudicato le questioni con esso devolute.

Le spese del giudizio di cassazione vengono regolate secondo soccombenza in favore del controricorrente nell'importo liquidato in dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna in solido i ricorrenti a rimborsare al controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi C 5.500.00, di cui C 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previs