Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza Interlocutoria — n. 42044/2021 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 42044/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 42044/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

.-k_.(ce0 4 ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 17080-2017 proposto da: MANNI MARIA CRISTINA, OTTOLENGHI ENZO, elettivamente domiciliati in Roma, Via Angelo Secchi 4, presso lo studio dell'avvocato Ugo Limentani, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato Pierluigi Stefanelli; - ricorrenti - contro ALLIANZ SPA , elettivamente domiciliato in Roma, Via Panama 88, presso lo studio dell'avvocato Giorgio Spadafora, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato Antonio Spadafora; MANNOCCHI CLAUDIO ANTONIO, elettivamente domiciliato in Roma, Via Borgognona, 47, presso lo studio dell'avvocato Alessandro Mannocchi, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato Clizia Calamita Di Tria; - controricorrenti - nonchè contro REGIONE LAZIO ; - intimata - avverso la sentenza n. 2696/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 24/04/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/11/2021 dal Consigliere Annamaria Casadonte; rilevato che: -gli avvocati Enzo Ottolenghi e Maria Cristina Manni hanno convenuto in giudizio l'ing.Claudio Antonio Mannocchi, direttore della Regione Lazio, e chiesto la condanna del medesimo al pagamento di compensi professionali per l'attività difensiva svolta a favore del convenuto nel procedimento contabile per danno erariale avanti alla Procura Regionale della Corte dei Conti e conclusosi con l'archiviazione; -la richiesta del compenso era parametrata al valore indicato nell'invito a dedurre inviato dalla Procura generale al Mannocchi nel febbraio 2007, ove veniva prospettato un danno erariale subito dalla Regione per affidamenti illegittimi dell'importo di C 70.836.321,15; -costituendosi in giudizio il convenuto chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa la compagnia Allianz s.p.a. e la Regione Lazio al fine di esserne manlevato e garantito; -si costituivano i terzi chiamati; -l'adito tribunale di Roma accoglieva la domanda attorea condannando il convenuto al pagamento di euro 301.986,40, con esclusione della respondabilità dei terzi chiamati in giudizio con condanna del convenuto al pagamento delle spese di lite a favire dei chiamati in causa e compensazione tra le parti principali;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 42044/2021 — snciv · Corte di Cassazione: Ric. 2017 n. 17080 sez. 52 - ud. 03-11-2021 -3- -con il secondo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli art. 5 e 6 d.m. 8/4/2004, n.127 per avere la corte territoriale erroneamente applicato i valori massimi dello Scaglione di valore da euro 51.701,00 ad euro 103.600,00 della sezione III cause di primo grado davanti ad organi della giustizia amministrativa; -ciò posto osserva il collegio che per la rilevanza della questione oggetto di ricorso , in merito alla quale non risultano specifici precedent della Corte, appare opportuno disporre rinvio a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.

Parole chiave

Generato dall'IA
diritto all'indennizzo cassa di compensazione professionale indennizzo del difensore d'ufficio compenso per prestazioni compensazione della differenza diritti di previdenza professionale
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

.-k_.(ce0 4 ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 17080-2017 proposto da: MANNI MARIA CRISTINA, OTTOLENGHI ENZO, elettivamente domiciliati in Roma, Via Angelo Secchi 4, presso lo studio dell'avvocato Ugo Limentani, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato Pierluigi Stefanelli; - ricorrenti - contro ALLIANZ SPA , elettivamente domiciliato in Roma, Via Panama 88, presso lo studio dell'avvocato Giorgio Spadafora, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato Antonio Spadafora; MANNOCCHI CLAUDIO ANTONIO, elettivamente domiciliato in Roma, Via Borgognona, 47, presso lo studio dell'avvocato Alessandro Mannocchi, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato Clizia Calamita Di Tria; - controricorrenti - nonchè contro REGIONE LAZIO ; - intimata - avverso la sentenza n. 2696/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 24/04/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/11/2021 dal Consigliere Annamaria Casadonte; rilevato che: -gli avvocati Enzo Ottolenghi e Maria Cristina Manni hanno convenuto in giudizio l'ing.Claudio Antonio Mannocchi, direttore della Regione Lazio, e chiesto la condanna del medesimo al pagamento di compensi professionali per l'attività difensiva svolta a favore del convenuto nel procedimento contabile per danno erariale avanti alla Procura Regionale della Corte dei Conti e conclusosi con l'archiviazione; -la richiesta del compenso era parametrata al valore indicato nell'invito a dedurre inviato dalla Procura generale al Mannocchi nel febbraio 2007, ove veniva prospettato un danno erariale subito dalla Regione per affidamenti illegittimi dell'importo di C 70.836.321,15; -costituendosi in giudizio il convenuto chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa la compagnia Allianz s.p.a. e la Regione Lazio al fine di esserne manlevato e garantito; -si costituivano i terzi chiamati; -l'adito tribunale di Roma accoglieva la domanda attorea condannando il convenuto al pagamento di euro 301.986,40, con esclusione della respondabilità dei terzi chiamati in giudizio con condanna del convenuto al pagamento delle spese di lite a favire dei chiamati in causa e compensazione tra le parti principali;

Ric. 2017 n. 17080 sez. 52 - ud. 03-11-2021 -2- -proposto gravame da parte del soccombente Mannocchi, la corte d'appello ha riformato la sentenza di prime determinando in euro 6.769,12 oltre Iva e CPA l'importo dovuto dal Mannocchi agli avvocati Ottolenghi e Manni e ha accolto la domanda di garanzia avanzata nei confronti di Allianz s.p.a. e condannandola a tenere indene il Mannocchi da quanto tenuto a pagare a favore dei legali; -la corte territoriale ha ritenuto che i fatti rilevanti andassero ricostruiti secondo un'interpretazione restrittiva del principio di non contestazione, con conseguente fondatezza della censura in merito all'omessa valutazione dell'attività effettivamente svolta dai due legali nel giudizio contabile; -la corte territoriale, diversamente dal primo giudice, ha poi ritenuto operante la polizza assicurativa; -la corte territoriale ha, invece, respinto la censura sulla sussistenza dell'obbligo di rimborso a carico della terza chiamata Regione Lazio; -la cassazione della sentenza d'appello è chiesta dai legali Ottolenghi e Manni con ricorso affidato a due motivi ed illustrato da memoria, cui resistono, con distinti controricorsi, Claudio Antonio Mannocchi e la società Allianz s.p.a., depositando quest'ultima anche memoria illustrativa; -non ha svolto attività difensiva l'intimata Regione Lazio; considerato che: -con il primo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma -44 1, n.3 , cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 6, comma 3 d.m. 8/4/2004 n. 127 per avere la corte d'appello erroneamente ritenuto che la c ausa trattata dagli avvocati Ottolenghi e manni fosse di valore indeterminabile, anziché determinato, con riferimento ai criteri del codice di procedura civile;

Ric. 2017 n. 17080 sez. 52 - ud. 03-11-2021 -3- -con il secondo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli art. 5 e 6 d.m. 8/4/2004, n.127 per avere la corte territoriale erroneamente applicato i valori massimi dello Scaglione di valore da euro 51.701,00 ad euro 103.600,00 della sezione III cause di primo grado davanti ad organi della giustizia amministrativa; -ciò posto osserva il collegio che per la rilevanza della questione oggetto di ricorso , in merito alla quale non risultano specifici precedent della Corte, appare opportuno disporre rinvio a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.

P.Q.M.

La Corte dispone rinvio a nuovo ruolo per trattazione in pubblica udienza. Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile, il 3 novembre 2021. I