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Ordinanza Interlocutoria — n. 42042/2021 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal due to null notification to wrong office and orders re-notification to General Advocacy.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 42042/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal because the notification to the Ministry of Justice was made at the wrong district office, violating specific procedural rules. The appellant argued for the annulment of the lower court's order regarding state-funded legal fees, but the notification defect rendered the appeal procedurally invalid. Consequently, the Court ordered the re-notification of the appeal to the General Advocacy of the State within 60 days.

Regesto Legislator

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Art. 11 r.d. n. 1611 del 1933; Art. 291 cod. proc. civ.: Notification of a cassation appeal must be made to the General Advocacy of the State; notification to a district office is null, requiring re-notification and granting the appellant a new term to act.

Parole chiave

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null notification wrong office cassation appeal General Advocacy re-notification order procedural defect state funding deduzione delle spese professionali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 11 r.d. n. 1611 del 1933
Art. 291 cod. proc. civ.
608 del 2015 ); visto l'art. 291 cod. proc. civ. P.
art. 291 cod. proc. civ
608 del 2015 ); visto l'art. 291 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. S.U. n. 608 del 2015
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Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso proposto da: Picciolo Gianpiero, rappresentato e difeso da se stesso ex art.86 cod. proc. civ., elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avvocato Francesca Biondo in Roma, via Del Vignola n.

64. Ricorrente contro Ministero della Giustizia. Intimato avverso l'ordinanza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto depositata il 7. 6. 2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28. 10. 2021 dal consigliere relatore dott. Mario Bertuzzi. t R.G. N. 17797/2017. La Corte, letto il ricorso proposto dall'avv. Gianpiero Picciolo per la cassazione dell'ordinanza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto depositata il 7. 6. 2017, che aveva annullato il decreto del medesimo tribunale di rigetto della sua istanza di liquidazione dei compensi per l'attività professionale svolta in favore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato ed aveva rimesso la causa dinanzi al medesimo giudice; rilevato che la notifica del ricorso al Ministero della Giustizia è avvenuta presso l'Avvocatura distrettuale di Messina e non già presso l'Avvocatura Generale dello Stato; che la notificazione del ricorso così effettuata è nulla, in quanto eseguita in violazione della disposizione di cui all'art. 11 r.d. n.1611 del 1933 ( Cass.

S.U. n. 608 del 2015 ); visto l'art. 291 cod. proc. civ. P. T. M. dispone la rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione all'Avvocatura Generale dello Stato, concedendo alla parte ricorrente termine di 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per provvedervi; rinvia la causa a nuovo ruolo. ,Roma, 28 ottobre 2021. Il Priente rjan CORTE DI